C I T T A ' D I C A R B O N I A

- PROV. CA -

 

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - STATUTO

1- Il presente Statuto contiene le norme organizzative fondamentali del Comune di Carbonia.

In particolare lo Statuto regola:

 

- le attribuzioni degli organi;

- l'ordinamento dei servizi pubblici e degli uffici;

- le forme di collaborazione fra comuni, provincia e regione;

- le forme di partecipazione popolare, di decentramento e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Comune.

2- E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno duemila elettori per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3- Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni dall'esecutività, sono sottoposti alle forme di pubblicità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

 

ART. 2 - IL COMUNE

Il Comune di Carbonia è ENTE AUTONOMO LOCALE, rappresenta la comunità dei cittadini, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e l'autogoverno secondo i principi della Costituzione Repubblicana, dello Statuto Sardo, del presente Statuto e della carta europea delle Autonomie locali.

 

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

Nel pieno rispetto delle Leggi sulle autonomie locali il Comune di Carbonia:

1- Ispira la propria azione a criteri di programmazione e libertà in campo politico, economico e culturale.

2 - Conforma la propria attività all’esigenza di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, urbanistico e monumentale della città con particolare attenzione alla peculiarità della città di fondazione.

3 - Valorizza le forme peculiari del patrimonio culturale della città con particolare riferimento non solo ai valori che trovano origine nella sua storia e nella sua tradizione più recente di città mineraria e industriale, ma anche nel contesto della tradizione culturale e linguistica più antica di tutto il territorio della comunità.

4 - Adotta in accordo con gli enti statali e regionali, col distretto scolastico e con tutti gli altri enti preposti, iniziative atte a garantire il diritto allo studio e all'educazione permanente, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, archeologiche del proprio territorio. Provvede, quindi, nel quadro complessivo dei servizi pubblici alla organizzazione di un moderno sistema di servizi culturali, formativi ed informativi, che si fondino su un sistema bibliotecario e museale, di aree naturalistiche ed archeologiche. Propone la valorizzazione dell'habitat rurale, tradizionale e delle caratteristiche peculiari della città di fondazione.

5- Promuove, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione, di associazionismo economico e di cooperazione, l'iniziativa di soggetti pubblici e privati, che si propongano di favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità, nonché il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità.

6- Tutela i valori etnici, culturali e del costume propri della tradizione sulcitana, riconoscendo particolare importanza alla lingua sarda in cui si identifica una parte della comunità locale. Pertanto nel consiglio comunale possono essere usate liberamente, con pari dignità sociale, la lingua sarda e la lingua italiana. In ogni caso gli atti e i verbali comunali saranno redatti in lingua italiana.

7- Nell'ambito del proprio territorio si impegna a recuperare i valori toponomastici originari, secondo la tradizione scritta e orale.

8- Concorre a determinare condizioni favorevoli al superamento degli handicap e delle situazioni di svantaggio.

9- Favorisce una compiuta azione per il conseguimento della sicurezza sociale e di tutela della persona avvalendosi dell'attività e del contributo delle organizzazioni sociali e del volontariato.

10- Cura la valorizzazione dei due sessi e del ruolo che essi assumono nell'ambito della comunità cittadina.

11- Sceglie politiche che operino nell'ottica di una Comunità i cui tempi e orari di vita siano in rapporto alle esigenze delle donne, degli uomini e della famiglia in generale.

12- Organizza le politiche di formazione, occupazione, indirizzo e tutela dei lavoratori, compresi lavoratori stranieri residenti in forza della legge nazionale n. 39 del 28 febbraio 1991.

13- Contribuisce alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti nel territorio, sia pubbliche che private, rendendo effettivo con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti e frequentanti le scuole poste sul territorio.

14- Promuove le iniziative volte ad affrontare e superare le problematiche giovanili, con particolare riferimento, alle situazioni di devianze, difficoltà ed emarginazione.

 

ART. 4 - SEDE COMUNALE - TERRITORIO

1- Il Comune ha sede nel Palazzo Civico.

2- Le adunanze degli organi del Comune si svolgono nella sede comunale.

3- In occasione particolari, il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale possono essere convocati anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4 – Ogni sei mesi il consiglio si raduna in seduta aperta al confronto con le istituzioni, le forze politiche, sociali e sindacali, al fine di esaminare lo stato di attuazione del programma. Il regolamento regola modalita’ di convocazione e svolgimento della riunione.

5 - Il territorio del Comune di Carbonia confina con i Comuni di Iglesias e Gonnesa, Villamasargia, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Tratalias e Perdaxius.

 

ART. 5 - STEMMA E GONFALONE

1- Il Comune di Carbonia ha titolo di Città.

2- Lo stemma e il gonfalone sono quelli approvati con Regio Decreto 26/10/1939 e così descritti:

Stemma: d'azzurro alla lampada da minatore, alla montagna formata da un banco di carbone il tutto al naturale, la lampada addestrata in alto;

Gonfalone: Drappo partito d'azzurro di nero riccamente ornato di ricami d'oro, caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro: CITTA' DI CARBONIA.

3- La modifica dello stemma e del gonfalone può essere assunta con voto favorevole dei 4/5 del Consiglio Comunale.

4- L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo quanto previsto dal Regolamento.

5- In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale si esporranno le bandiere della Repubblica Italiana, della Regione Sarda e della Città di Carbonia.

6- Un regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone, dello stemma e della bandiera.

 

 

ART. 6 - ALBO PRETORIO

1- Nel Palazzo Comunale viene individuato un apposito spazio da destinarsi all'Albo Pretorio.

2- Devono essere garantiti l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura dei diversi documenti.

3- Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

 

 

TITOLOII
ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 7 - GLI ORGANI DEL COMUNE

1- Sono Organi del Comune: Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

2- Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo.

3- La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

4- Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente e capo dell'Amministrazione. Egli riveste anche la qualifica di Ufficiale di Governo.

 

ART. 8 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1 - Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.

2 – Il Consiglio Comunale è competente in ordine al conferimento della cittadinanza onoraria a favore di chi si sia distinto in particolari campi sociali, culturali, scientifici ed in ordine al gemellaggio del Comune con altri di particolare affinità storica, sociale o culturale. Detti provvedimenti devono essere approvati, con mozione motivata, presentata almeno da un quarto dei consiglieri comunali o dalla giunta ed approvata da almeno due terzi del Consiglio in prima votazione o a maggioranza assoluta in una seconda votazione da tenersi in seduta distinta.

3 – Il Sindaco, entro quindici giorni dalla nomina degli assessori, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La discussione delle linee programmatiche inizia dopo un intervallo di ventiquattro ore dalla presentazione delle stesse. Il Sindaco nelle conclusioni del dibattito tiene conto delle proposte formulate dai consiglieri dichiarando l’accettazione o la non accettazione delle stesse. A conclusione del dibattito i Consiglieri possono presentare ordini del giorno su specifici argomenti.

4 – In occasione dell’esame del Conto Consuntivo il Consiglio comunale verifica l’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli Assessori.

5- Almeno una volta l’anno il Consiglio si raduna in seduta aperta al confronto con le istituzioni, le forze politiche, sociali e sindacali, al fine di esaminare lo stato di attuazione del programma. Il Regolamento regola modalità di convocazione e svolgimento della riunione.

ART. 9 - I CONSIGLIERI

1- I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2- Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

c) intervenire nelle discussioni in Consiglio;

d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, copia di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

3- I consiglieri comunali, i componenti della giunta municipale, il Sindaco, sono tenuti a rendere pubblica annualmente la propria situazione patrimoniale e di reddito, nonché entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale le spese elettorali sostenute come candidati.

4- I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni al Sindaco e agli Assessori. Le interrogazioni vengono discusse col metodo della domanda a risposta immediata. Le modalità di presentazione di tali atti e le relative risposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

5- Interrogazioni, interpellanze e mozioni sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, tramite l’Ufficio Segreteria. Il Presidente ne trasmette copia al Sindaco che si attiverà nei termini previsti dal Regolamento.

6 – I consiglieri decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata per cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale. Prima di sottoporre la decadenza al Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio avvia il procedimento amministrativo che è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7 – I consiglieri possono chiedere che il gettone di presenza previsto dalla vigente normativa venga trasformato in indennità di funzione. Il Regolamento del Consiglio comunale ne disciplina le modalità di richiesta, gli oneri per l’Ente e l’applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli Organi collegiali.

ART. 10 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1- Il Consiglio comunale adotta il proprio Regolamento con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune in una prima seduta. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione viene ripetuta in successiva seduta con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

 

ART. 11 - ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1- L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del Consiglio e da due Vice Presidenti, di cui uno vicario.

2- Il Presidente del Consiglio, nella seduta di insediamento, è eletto con voto segreto dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati in sede di prima votazione, e dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri nelle votazioni successive.

3- I due Vice Presidenti vengono eletti con votazione unica, segreta e limitata a una sola preferenza. Il più votato è proclamato Vicario. A parità di voti viene proclamato vicario il più anziano. Il Presidente e i due Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione del risultato dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio e nelle mani del Segretario Generale, osservando la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 Gennaio 1957, n.3.

4- La delibera Consiliare di elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti è, con voto espresso, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 

5- Il Presidente del Consiglio Comunale e i Vice Presidenti rimangono in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio e possono essere revocati a maggioranza assoluta su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati.

6- Sino all'elezione del nuovo Presidente il Consiglio Comunale è presieduto e convocato dal Consigliere Anziano.

7- Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, e, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente vicario. In caso di impedimento o assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano.

8- Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

9- L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, che però deve garantire l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 39 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

10 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quelle che comportano apprezzamenti sulle qualità delle persone che invece sono segrete. Le votazioni avvengono di norma in forma palese, salvo quelle inerenti le persone che avvengono a scrutinio segreto.

 

ART. 12 - LA GIUNTA

1- La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da otto assessori.

2- Possono essere nominati assessori tutti i cittadini, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla Legge per i consiglieri.

3- Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

 

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1- La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; svolge altresì l'attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

2- Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3- La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Direttore Generale, del Segretario generale, dei dirigenti.

 

ART. 14 - IL SINDACO

1- Il Sindaco interpreta, esprime ed attua gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.

2- Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, ai quali può' impartire direttive per l'attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e ai Dirigenti.

3- Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti. Ha la rappresentanza istituzionale dell’Ente e tiene i rapporti con le altre autorità pubbliche, con le quali conclude accordi di programma, protocolli d’intesa e altri atti di natura preliminare sulla base degli indirizzi programmatici vigenti. il sindaco, inoltre, rappresenta il Comune in giudizio e sottoscrive il mandato a difenderne gli interessi.

4- Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi ed uffici, così come previsto dall'art. 50, comma sette del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.

5- Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori e ai Presidenti di Circoscrizione, salva la facoltà di revoca, l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Ai Presidenti di Circoscrizione il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

6- Il Sindaco può sospendere l'esecuzione di atti emanati nell'esercizio del potere di delega.

7- Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 15 - SFIDUCIA - DIMISSIONI

1- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e può essere votata non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La sua approvazione comporta le conseguenze di Legge.

2- Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco. Il Sindaco entro 60 (sessanta) giorni dalle dimissioni provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o revocati o cessati d'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 16 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

1 – Le Commissioni costituite dal Consiglio comunale nel proprio seno, sono permanenti o speciali o d’indagine e sono composte da soli consiglieri comunali.

2- Le Commissioni di controllo e garanzia sono individuate dal Regolamento del Consiglio e sono presiedute da un rappresentante della minoranza.

3- Le Commissioni sono costituite su designazione dei gruppi consiliari in proporzione numerica alla consistenza degli stessi. Il loro numero, la composizione, l’organizzazione ed i poteri sono determinati dal regolamento del Consiglio comunale.

4- Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente le proposte deliberative di competenza del Consiglio; inoltre svolgono attività conoscitiva su temi di interesse comunale ed hanno funzioni di proposta.

5 – Per problemi specifici, il cui esame presuppone durata limitata, il Consiglio comunale può istituire al suo interno delle Commissioni speciali, indicandone i poteri, la durata e la composizione.

6- Qualora ne ravveda la necessità, il Consiglio comunale su fatti circostanziati dell’attività amministrativa può istituire al suo interno Commissioni d’indagine elette a maggioranza assoluta. I poteri, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

7- Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari e le forme di pubblicità dei lavori.

8- Alle Commissioni sono assicurati idonei ed adeguati mezzi e strutture per l'espletamento dei compiti d'istituto.

 

ART. 17 - I GRUPPI CONSILIARI

1- I Consiglieri si costituiscono in Gruppi. Ogni Gruppo che rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni, deve essere composto almeno da due consiglieri, salvo il caso di unico eletto nella lista dei candidati, al quale sono riconosciute le prerogative spettanti a ciascun gruppo. Il consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco con l'accettazione del gruppo cui intende aderire. Il gruppo misto deve essere formato almeno da tre consiglieri.

2- Ogni gruppo elegge nel proprio seno un capo gruppo e ne dà comunicazione al Presidente nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

3- Il Regolamento prevede la conferenza dei Capi Gruppo e le relative attribuzioni.

4- Il Regolamento individua mezzi e strutture per assicurare ai Gruppi consiliari l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

 

 

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
SEZIONE I
GLI ORGANI BUROCRATICI

 

ART. 18 - PRINCIPI

1 - L’attività e l’organizzazione amministrativa del Comune si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco, mentre la gestione amministrativa e’ attribuita ai dirigenti preposti alla direzione delle unità organizzative secondo competenze preordinate.

2 – Le unita’ organizzative sono costituite in funzione dei compiti assegnati e si articolano in servizi ed uffici secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne determina la struttura e le attribuzioni in base al principio della organicità per materia e della competenza.

ART. 19 - IL SEGRETARIO GENERALE

1 - La Legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Generale.

2 – Il Segretario Generale svolge funzioni di legge e, in particolare, di collaborazione, consulenza, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3 - In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono conferite al Vice Segretario.

ART. 20 - IL VICE SEGRETARIO

1- Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco tra i Dirigenti dell'Ente in possesso degli stessi titoli richiesti per accedere alla carriera di Segretario comunale.

2- Il Vice Segretario collabora con il Segretario Generale nell'espletamento delle funzioni di segreteria.

3- Spettano, inoltre, al Vice Segretario la titolarità e le funzioni di una struttura di massima dimensione.

ART. 21 – IL DIRETTORE GENERALE

1 – Previa conforme deliberazione della Giunta comunale, il sindaco, con proprio provvedimento, può nominare al di fuori della dotazione organica, un Direttore generale.

2 - Il Direttore generale adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione degli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione approvati dalla giunta, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente. Svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

3 – Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario generale del Comune, al quale, in tal caso, spettano i compiti previsti dalla legge.

4 - Nel caso che, da parte di uno o più dirigenti, si verifichino ritardi, inadempienze o inefficienze, previo contraddittorio con gli stessi e accertato il persistere dell'inadempimento o dell'inefficienza, può disporre atti di sostituzione, proponendo e adottando nel contempo le misure organizzative o disciplinari previste dalle norme vigenti.

ART. 22 - I DIRIGENTI

1- I dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi ed esercitano attività di coordinamento. Essi sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2- Ai dirigenti compete la direzione degli uffici e dei servizi e l'adozione degli atti anche di rilevanza esterna, che non siano riservati agli organi elettivi o al Segretario.

3- I dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite possono rappresentare l'Amministrazione Comunale presso Enti ed Organismi Sovra Comunali, Provinciali, Regionali e Statali. Essi inoltre hanno la rappresentanza giuridica dell’ente in relazione agli atti e provvedimenti di natura gestionale dei quali abbiano la competenza.

4- I dirigenti esterni debbono possedere gli stessi requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per la qualifica da coprire e sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali.

5- I dirigenti possono delegare le proprie funzioni, nei casi ed alle condizioni previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

 

SEZIONE 2
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

 

 

 

ART. 23 - UFFICI COMUNALI

1- L'esercizio dei poteri comunali avviene per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì' per progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun addetto;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2- L'organizzazione degli uffici si articola secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

 

ART. 24 - FORME DI GESTIONE

1- Le forme di gestione sono finalizzate agli obiettivi che il Comune intende realizzare, e sono attuate nei seguenti modi:

a) gestione diretta;

b) gestione in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale o in società.

2- Nell'organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

 

ART. 25 - IL PERSONALE

1- Il personale del Comune, si organizza in base ai principi e criteri stabiliti dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione.

2- Devono essere garantite forme di lavoro di gruppo, improntate alla interdisciplinarità e alla partecipazione, al fine di garantire l'economicità e la speditezza dell'azione amministrativa nell'interesse dell'utenza.

3- In base ai principi e criteri enunciati, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi determina l'organizzazione del personale.

 

 

ART. 26 - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1- La Giunta può, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, assicurare la copertura di posti di responsabile dei servizi o di unità operative di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

2- Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza ed in possesso dei titoli di studio e alta qualificazione professionale richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore ad un anno ed è rinnovabile.

3- L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva relativa al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata rapportata al costo del posto organico. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibili, le disposizioni concernenti i dipendenti di ruolo.

4- Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità' e le responsabilità' previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

 

ART. 27 - COLLABORAZIONI ESTERNE

La Giunta Comunale, in attuazione di indirizzi del Consiglio Comunale, può conferire con deliberazione motivata, e con convenzione a termine, salvo diversa prescrizione di legge, incarichi ad Istituti, Enti, Società, Cooperative, professionisti ed esperti per l'esecuzione ad alto contenuto di professionalità.

 

ART. 28 - REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Nell'ambito dei principi statutari disciplina:

a) la dotazione e consistenza dei ruoli organici complessivi;

b) l'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale;

c) le modalità di attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionale;

d) le modalità di coordinamento tra il Direttore Generale, il Segretario e i dirigenti;

e) le modalità attuative delle disposizioni in materia di direzione degli uffici da parte dei dirigenti;

f) la disciplina delle collaborazioni esterne;

g) le altre discipline demandate dalla Legge e dal presente Statuto al Regolamento.

 

ART. 29 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

1- L'apposito Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di concorso.

2- Il Regolamento di attuazione per l'assunzione del personale individua i requisiti richiesti per i vari concorsi e disciplina le procedure di nomina.

 

 

SEZIONE 3
CONTROLLO INTERNO

 

 

ART. 30 - PRINCIPI E CRITERI

1- Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2- E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3- Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4- Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

 

ART. 31 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1- I revisori del conto, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere anche quelli di eleggibilità e compatibilità con l'ufficio di consigliere comunale.

2- Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì' disciplinate con regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando in quanto compatibili le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.P.A..

3- Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

 

ART. 32 - CONTROLLO DI GESTIONE

E' istituito, nell'ambito dell'apposita unità organizzativa individuato dal Regolamento, l'ufficio per il controllo di gestione, direttamente dipendente dal Sindaco con il compito:

a) rilevare, per ciascuna unità organizzativa, indici di prestazione riguardanti l'efficacia e l'efficienza secondo i criteri ed i parametri determinati a norma dei precedenti articoli;

b) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici;

c) stabilire la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni per centri di costo, ed evidenziare le responsabilità e le possibilità di rettifica in corso di esercizio.

 

 

TITOLO IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE
SEZIONE I

Organizzazione Territoriale

 

ART. 33 - LE CIRCOSCRIZIONI

1- Il territorio del Comune di Carbonia è ripartito, a norma dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in Circoscrizioni.

2- La delimitazione territoriale, la denominazione ed il numero delle circoscrizioni sono stabilite dal Regolamento comunale sul decentramento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le modifiche alla delimitazione territoriale o al numero delle circoscrizioni, sono approvate dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza, su richiesta delle Circoscrizioni interessate o previa costituzione delle stesse.

 

 

ART. 34 - ORGANI DEL DECENTRAMENTO

1- Sono organi del decentramento, il consiglio di circoscrizione e il presidente del consiglio di circoscrizione.

2- I presidenti e i consiglieri circoscrizionali sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.

3- La procedura elettorale è disciplinata dal Regolamento sul decentramento.

4- Il Comune favorisce, con azioni positive ma prescindendo da una propria organizzazione, la partecipazione democratica dei cittadini in Comitati a base volontaria che si costituiscono spontaneamente nel territorio e nei quartieri della città. La disciplina di questa materia è demandata al Regolamento sul decentramento.

 

ART. 35 - IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1- Il Consiglio di Circoscrizione è organo rappresentativo delle esigenze della comunità circoscrizionale nell'ambito dell'unità del Comune.

2- Il Consiglio circoscrizionale è composto da dodici componenti, pari ai 2/5 del numero dei consiglieri assegnati al Comune, eletti contestualmente al Consiglio Comunale.

3- Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato, previsto dal Regolamento sul Decentramento.

4- Ai consiglieri si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

5- Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento dei consigli di circoscrizione, nonché i casi di scioglimento anticipato, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento sul decentramento.

 

 

ART. 36 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1- Ai consigli è garantito l'esercizio di un ruolo politico - amministrativo e propositivo nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi comunali.

2- Ai consigli è attribuita autonomia decisionale nelle forme fissate dal regolamento.

3- Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i consigli possono svolgere le attività di gestione finanziaria altrimenti demandate alla giunta municipale.

4- Spetta ai consigli, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e rispetto alle risorse disponibili, formulare programmi e obiettivi nel rispetto dei budget annuali.

5- I programmi dei Consigli di circoscrizione vengono sottoposti al Consiglio comunale, per la valutazione di conformità agli atti del consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento.

6- Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale e dell'amministrazione, concernenti materie di interesse di ogni singola circoscrizione, devono essere sottoposti preventivamente al parere consultivo della medesima che si pronunzia entro il termine fissato dal Sindaco, diversamente si prescinde dal parere.

 

ART. 37 - IL PRESIDENTE: ELEZIONE E ATTRIBUZIONI

1- Il Presidente della Circoscrizione è eletto secondo quanto indicato al precedente art. 32 comma 2, con le modalità previste dal Regolamento sul decentramento.

2- Rappresenta la circoscrizione nei rapporti con il Comune e con i terzi.

3- Convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di propria competenza territoriale, dando impulso all'azione delle funzioni burocratiche preposte ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal consiglio di circoscrizione.

4- Esercita le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella qualità di ufficiale di governo, nonché tutte le funzioni a lui attribuite dal regolamento sul decentramento.

 

ART. 38 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Comune di Carbonia favorisce e sviluppa la collaborazione con gli altri Enti Locali e con quelli nazionali, comunitari ed internazionali per il perseguimento di interessi comuni e per la realizzazione di un sistema integrato di servizi.

 

ART. 39 - COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA

1- Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2- Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3- Il Comune d'intesa con la Provincia può attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra - comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

4- Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto all'art. 22.

ART. 40 - COLLABORAZIONE PROVINCIA PER L'ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI

1- Il Comune nel proporsi quale sede di circondario provinciale, favorisce il decentramento degli uffici e dei servizi provinciali anche presso le proprie strutture.

2- Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

SEZIONE 2
FORME ASSOCIATIVE

 

 

ART. 41 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1- L'attività dell'Ente diretta a conseguire con altri Enti Locali uno o più obiettivi di interesse comune, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2- Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse e articolate per la gestione di servizi pubblici.

3- Le forme di gestione possono essere le seguenti:

a) le convenzioni;

b) i consorzi;

c) l'associazione tra i Comuni;

d) gli accordi di programma.

 

ART. 42 - CONVENZIONI

1- Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività' di interesse comune, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali .

2- Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 43 - CONSORZI

1- Il Consiglio Comunale in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nel comma primo dell'articolo precedente.

2- La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 40. deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio nell'Albo pretorio degli enti contraenti.

3- Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibile;

4- Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità' di servizi attraverso il modulo consortile.

 

ART. 44 - ASSOCIAZIONE TRA COMUNI

In attuazione del principio di cui al precedente art. 41 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Associazioni tra i Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

 

ART. 45 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1- Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali e settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2- L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e il regolamento dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.

3- Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre finalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

 

 

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
SEZIONE 1

 

 

ART. 46 - PRINCIPI GENERALI

1- Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione e decentramento dei cittadini anche al fine di rendere più ampia la trasparenza e l'informazione sull'attività dell'Amministrazione.

2- La convocazione del Consiglio Comunale può essere richiesta da più gruppi di cittadini che sottopongono all'assemblea civica questioni di interesse collettivo, con la presentazione di una formale richiesta, accompagnata da cinquecento firme di elettori del Comune.

 

ART. 47 - REGOLAMENTO DEI DIRITTI DEI CITTADINI

1- Il Comune adotta un regolamento che garantisca l'esercizio dei diritti dei cittadini inerenti le seguenti materie:

a) trasparenza, visibilità e accesso agli atti;

b) rapporti tra Amministrazione comunale, imprese e liberi professionisti;

c) modalità e strumenti di informazione pubblica sugli atti e l'attività del Comune.

2- E' costituito un apposito ufficio comunale che cura l'attività e gli indirizzi contenuti nel presente articolo.

3- Per la definizione delle modalità e delle forme di informazione pubblica sugli atti e l'attività del Comune verranno dedicate apposite risorse in bilancio.

 

ART. 48 - COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1- Il Comune al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione per le pari opportunità.

2- La Commissione viene eletta dalla Giunta entro sessanta giorni dalla sua nomina, su proposta dei gruppi previa consultazione delle associazioni femminili esistenti in città. E' composta, oltre che dalle elette in Consiglio, da esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale. Opera per la rimozione degli ostacoli ed ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e per promuovere politiche di pari opportunità.

3- La Commissione elegge al proprio interno la presidente.

4- La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità. Opera in piena autonomia e sviluppa rapporti di collaborazione con le consulte comunali, provinciali e regionali.

5- La Giunta Comunale consulta preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

6- La Commissione dura in carica per l'intero mandato e sull'attività svolta redige relazioni, annuale e conclusiva.

ART. 49 - PARI OPPORTUNITA’

1- Nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

ART. 50 - FORME CONSULTIVE DEMOCRATICHE

1- Il Comune di Carbonia al fine di favorire la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa locale, e di garantire idonei strumenti di collegamento tra la società civile organizzata e gli organi di governo locale, istituisce Consulte e Forum, il cui numero, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento, vengono stabilite dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.

2- Il Comune di Carbonia riconosce nel volontariato una forma specifica di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.

 

ART. 51 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1- Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni.

2- I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli Istituti di partecipazione (forme consultive democratiche).

3- Le associazioni e le altre libere forme di associazione per ottenere l'iscrizione all'Albo, dovranno farne specifica richiesta e dimostrare il possesso dei requisiti come disciplinato dall'art. 17 della Costituzione e ai sensi delle vigenti norme di legge regionale e nazionale.

 

ART. 52 - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

1- A tutti i cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che garantiscono i servizi comunali secondo le modalità definite dal Regolamento.

2- Le organizzazioni sindacali hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico - istituzionale.

3- Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

4- Il Regolamento inoltre detterà la disciplina dei casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

 

 

SEZIONE 2
IL DIFENSORE CIVICO

 

ART. 53 - DIFENSORE CIVICO

1- Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico, al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici.

2- Il difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, in attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, della legge Regionale N.4/1989, della legge 7 agosto 1990 n. 241, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.

3- Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale integrato dai Presidenti di circoscrizione a scrutinio segreto con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati entro 60 gg. dall'insediamento del Consiglio Comunale, fra cittadini residenti a Carbonia e che diano garanzia di comprovata competenza giuridico - amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico così eletto dura in carica quanto il Consiglio Comunale e non è immediatamente rieleggibile.

4- Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il difensore civico si può avvalere in particolare dell'operato di un ispettore dei servizi, i cui compiti sono stabiliti dal regolamento anche con riferimento alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sull'accesso.

5- Il Difensore civico invia periodicamente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'amministrazione e ha il diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.

6- Con la elezione di cui al precedente comma terzo il Comune provvede ad assicurare al difensore civico i mezzi e il personale necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.

7- Al difensore civico è corrisposta un'indennità, che sarà commisurata a quella degli assessori.

 

ART. 54 - INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA' DECADENZA -

1 - Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

a) i membri del Parlamento ed i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;

b) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione Regionale, del Comitato Regionale di controllo e delle Sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche, di emanazione Comunale;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere e per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni, nonché dipendenti dell'Ente e dirigenti di partito e sindacato;

d) coloro che ricoprano ogni carica elettiva pubblica.

2 - L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto o comporta la decadenza dell'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

3 - Le cause di cui al punto a) del presente articolo, se sopravvenute alla nomina, comportano parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla nomina.

4 - Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza, con le stesse modalità previste per l'elezione, allorquando il difensore civico non adempia al proprio mandato con competenza, perizia, imparzialità ed integrità di giudizio.

5 - Il titolare dell'incarico di difensore civico ha l'obbligo di risiedere nel Comune di Carbonia.

6 – L’ufficio del difensore civico è incompatibile con attività o incarichi che possano comportare conflitti d’interesse col Comune. Il difensore civico non può, durante il mandato, assumere incarichi a qualsiasi titolo in partiti o gruppi politici.

 

ART. 55 - RAPPORTO COL CONSIGLIO COMUNALE

1- Il Difensore civico presenta entro il mese di Marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2- Il Consiglio discute la relazione entro il primo semestre dell'anno, dandogli opportuna pubblicità.

3- Il Difensore civico può di propria iniziativa inviare al Sindaco in ogni momento comunicazioni che abbiano necessità di un attento esame.

4- Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato dall'apposito regolamento comunale sul Difensore civico.

 

 

SEZIONE 3
REFERENDUM E PETIZIONI

 

 

ART. 56 - REFERENDUM E PETIZIONI

1- Il Comune riconosce l'Istituto del Referendum quale strumento di espressione democratica della volontà popolare. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi, in tutte le materie di esclusiva competenza del Consiglio, limitatamente allo statuto, ai regolamenti e agli atti di indirizzo. In ogni caso non sono ammessi quelli in materia tributaria e tariffaria locale e su materie vincolate da Leggi nazionali e regionali.

2 – Sono inoltre ammessi referendum abrogativi, con gli stessi limiti indicati al comma precedente.

3- Hanno diritto al voto i residenti e i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

4- L'ammissibilità del referendum è decisa insindacabilmente da una commissione di garanti composta da un Magistrato che la presiede, dal Segretario Comunale e dal Presidente del Collegio dei revisori.

5- Non è consentito più di un turno referendario durante l'anno.

6- Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) tremila cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

b) il Consiglio Comunale con la maggioranza dei quattro quinti.

7- I cittadini che intendono promuovere un referendum devono costituire un Comitato di promotori e provvedere alla raccolta delle firme, nel numero previsto nel precedente comma 5 punto a) per legittimare la proposta. Entro quarantacinque giorni dall'inizio della raccolta, le firme devono essere presentate al Segretario Comunale e alla Commissione dei Garanti che devono verificarne la validità e l'ammissibilità entro 30 giorni.

8- La data stabilita per il turno annuale è fissata dal Consiglio Comunale tenendo conto che la consultazione non può aver luogo con altre scadenze elettorali comunali, provinciali o regionali.

9- Il Referendum per avere efficacia dovrà ottenere la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

 

ART. 57 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1 - Nel caso di referendum consultivo entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 - Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di un atto o di una singola disposizione di esso, il Sindaco, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della disposizione oggetto del referendum.

3 - Il decreto è pubblicato all'albo pretorio con le stesse modalità dell'atto abrogato.

4 - L'abrogazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

5 - Nel caso il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum sulla stessa disposizione prima che siano trascorsi cinque anni.

6 - Se prima del referendum l'atto oggetto della consultazione viene abrogato o modificato, le operazioni referendarie non hanno più corso.

ART. 58 - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

1- I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono spiegazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2- Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte che vanno trasmesse all'Organo o agli Uffici cui il cittadino intende rivolgersi, o al Difensore Civico.

3- Il Segretario entro due giorni dal ricevimento delle istanze, petizioni e proposte deve trasmetterle all'Organo competente.

4- Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande l'Organo individuato dal Segretario ai sensi del comma precedente ha l'obbligo di fornire per iscritto le risposte o le determinazioni adottate. Informandone contestualmente il Segretario.

5- In caso di mancata rispetto del termine di cui al comma precedente se l'inadempienza è attribuibile agli uffici il Segretario adotta le misure di cui al comma quarto dell'articolo 14 dello Statuto. Nel caso invece l'inadempienza sia di un organo politico ne informa il Difensore Civico.

 

 

TITOLO VI
ORDINAMENTO NORMATIVO

 

ART. 59 - REVISIONE DELLO STATUTO

1- Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma quattro, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

 

ART. 60 - REGOLAMENTI

1- Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2- Gli altri regolamenti, richiamati nello statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

 

ART. 61 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in altre leggi e nello Statuto e nelle leggi Regionali, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

ART. 62 - ORDINANZE

1- Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2- Le ordinanze di cui al comma precedente devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo Pretorio. Durante il periodo devono essere altresì sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3- Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma secondo degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4 – I regolamenti o le ordinanze stabiliscono le sanzioni pecuniarie che, nel rispetto dei principi di legge, sono inflitte ai trasgressori delle norme regolamentari e delle ordinanze.

5 - In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6 - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

7 - Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

 

 

ART. 63 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1- Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente articolo 58, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello Statuto medesimo.