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REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA
Il
presente Regolamento disciplina, nell’ambito delle competenze dello Statuto
Comunale, la concessione della “Cittadinanza Onoraria”, destinata a
persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche
e private.
Il
Comune di Carbonia adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”. Tale
istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto
nell’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola,
dello sport, o in altre attività con iniziative di carattere sociale,
assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in
favore degli abitanti di Carbonia o della zona circostante.
La
“Cittadinanza Onoraria”, viene conferita mediante la consegna di una pergamena
che attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di cittadini,
anche stranieri, che si siano particolarmente distinti nei campi e per le
attività di cui al precedente articolo.
1) E’ deliberata dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio
segreto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ed
acquisito il parere della Commissione Statuto ed Affari Generali ed
Istituzionali.
2) L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni
per cui viene conferito l’istituto. La deliberazione dovrà riportare
succintamente tali motivazioni.
3) La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
4) La proposta di attribuzione
di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un terzo
dei Consiglieri Comunali.
Art.
5
1) Le proposte di concessione devono
essere fatte pervenire entro il 31 marzo di ogni anno, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune.
2) L’Ufficio competente per il
procedimento amministrativo è individuato nella Segreteria – Affari Generali.
1) E’ istituito I‘Albo dei Cittadini Onorari di Carbonia, nel quale sono
iscritti coloro cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”.
2) L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà
essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.
3) La registrazione della Cittadinanza Onoraria avrà luogo solo dopo la cerimonia del conferimento.
4) L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli
estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dal
funzionario del Settore Affari Generali ed Istituzionali designato dal
Dirigente di detto Settore.
5) La “Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco o suo delegato di norma nell’Aula consiliare nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.
6) La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza che è invitata.
1) La concessione della civica benemerenza può essere revocata dal
Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari e acquisito
il parere della Commissione Affari generali ed istituzionali con lo stesso
quorum previsto per la concessione, qualora il soggetto insignito si renda
colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato
il conferimento.
2) La revoca della concessione deve essere annotata nell’apposito registro.
Il
Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può
invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere
posto tra le autorità.
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell’ambito delle spese di pertinenza del Settore Affari Generali ed Istituzionali - Attività della Presidenza del Consiglio Comunale.
Il
presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso
all’Albo del Comune per la durata di gg. 15 (quindici).
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Addì , 20/03/2007 |
Salvatore Cherchi |