REGOLAMENTO SUL DIRITTO D'ACCESSO
AI DOCUMENTI.
Divenuto esecutivo in data 17 febbraio
1998 a seguito decisioni Comitato Regionale di Controllo seduta del 27/01/98
e pubblicato all?Albo Pretorio dal 2 al 17 febbraio 1998 -
ART. 1
PRINCIPI ISPIRATORI
-
Il Comune di Carbonia garantisce a tutti
i cittadini il diritto di accedere agli atti e ai documenti adottati dall?Amministrazione
o comunque da Essa detenuti, nei limiti previsti dal presente Regolamento.
ART. 2
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
-
Costituiscono "provvedimenti adottati"
tutti quelli emanati a conclusione di un procedimento, quali deliberazioni,
determinazioni, atti di liquidazione, licenze, autorizzazioni, contratti,
ordinanze, ingiunzioni, verbali di organi collegiali, direttive, istruzioni
e circolari emanati da amministratori e funzionari, elaborazioni di dati
e statistiche, ordini di servizio;
-
Viene comunque garantito il diritto
d?accesso ai documenti dichiarati pubblici da norme di legge o regolamentari.
E in particolare :
-
ai contenuti delle liste elettorali
generali e sezionali del Comune e agli atti di revisione semestrale di
dette liste;
-
alle concessioni edilizie e ai relativi
atti di progetto, del cui avvenuto rilascio sia stata data notizia al pubblico
mediante affissione all?albo;
-
ai dati sullo stato dell?ambiente e
sui livelli di inquinamento;
-
allo stato degli atti e delle procedure
e sull?ordine di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino
colui che ne fa richiesta;
-
agli atti del procedimento amministrativo;
-
ai requisiti necessari per l?espletamento
delle attività economiche;
-
agli iscritti nell?albo dei beneficiari
di provvidenze di natura economica;
-
alle deliberazioni e determinazioni;
-
ai provvedimenti di annullamento di
atti deliberativi disposti dagli Organi di Controllo.
-
Il diritto d?accesso agli atti citati
comprende quello relativo a tutti documenti utilizzati per la loro istruttoria.
-
Con la definizione di "atto" o "documento"
si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
o di qualunque altro genere di documenti, anche interni, comunque formati
o detenuti dal Comune e utilizzati dall?Amministrazione per lo svolgimento
della propria attività.
ART. 3
ARCHIVI COMUNALI
-
L?archivio comunale si distingue in
:
-
archivio storico, contenente i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni;
-
archivio di deposito, contenente gli
atti relativi alle pratiche concluse da oltre cinque anni;
-
archivio corrente, che contiene le pratiche
non ancora concluse o concluse da meno di cinque anni.
-
Gli atti contenuti nell?archivio storico,
come specificato nel comma precedente, possono essere liberamente consultati,
secondo le modalità indicate dal presente articolo. Sono esclusi
:
-
gli atti e provvedimenti di carattere
definito a suo tempo come "riservato". Tale esclusione permane fino al
cinquantesimo anno dalla sua adozione.
-
gli atti "relativi a situazioni puramente
private di persone", che restano riservati fino al settantesimo anno dalla
loro adozione.
-
Il permesso di accedere agli atti dell?archivio
storico sono rilasciati dal Responsabile del Servizio.
-
Nel caso il materiale sia di particolare
rilievo storico o documentale il Responsabile può subordinare il
consenso al rilascio di idonee garanzie.
-
Sono fatte salve le richieste d?accesso
per motivi di studio, sottoposte al vaglio della Sovrintendenza Archivistica,
ai sensi delle norme vigenti.
ART. 4
PROCEDIMENTO DI ACCESSO
-
Il diritto di accesso alle informazioni
e agli atti dell?Amministrazione comunale può essere esercitato
:
-
da tutti i cittadini residenti nel Comune,
in possesso della capacità di agire;
-
da tutti i Consiglieri comunali e Circoscrizionali;
-
dai rappresentanti di associazioni e
istituzioni che svolgono attività di partecipazione, secondo quanto
previsto dallo Statuto;
-
dai rappresentanti delle associazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991
n. 266;
-
dai rappresentanti delle associazioni
di protezione ambientale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986
n. 349;
-
dai rappresentanti delle Istituzioni
ed associazioni di cittadini che hanno sede nel territorio comunale e che,
pur non rientrando fra quelle indicate ai punti precedenti, svolgono nell?ambito
comunale la loro attività;
-
le persone giuridiche, pubbliche o private,
che hanno sede nel territorio comunale;
-
le Pubbliche Amministrazioni che siano
interessate all?accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento
delle funzioni ad esse attribuite.
-
Possono inoltre esercitare il diritto
d?accesso i cittadini non residenti nel territorio comunale e le associazioni
di cui alle lettere c), d), f), g), ed h), purché abbiano interesse
all?esame dell?atto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
-
La richiesta di visione dell?atto o
del rilascio di copia viene fatta al Responsabile del servizio che detiene
l?atto, tramite l?Ufficio indicato all?art. 5, comma 3, secondo le modalità
indicate nei successivi articoli.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
-
Le richieste, in carta libera, vanno
presentate preferibilmente compilando un modulo prestampato che verrà
posto gratuitamente a disposizione del pubblico, salvo i casi di accesso
informale previsti dal presente Regolamento.
-
La richiesta deve contenere :
-
Le generalità e l?indirizzo del
richiedente;
-
L?indicazione del documento oggetto
della richiesta o gli elementi necessari per la sua identificazione;
-
La motivazione della richiesta, nei
casi previsti dal secondo comma del precedente art. 4;
-
La data e la sottoscrizione autografa.
-
La richiesta va? presentata direttamente
all?Ufficio Relazioni col Pubblico oppure all?Ufficio Protocollo.
-
L?Ufficio ricevente registra le domande
secondo l?ordine cronologico di ricezione, su apposito registro (se Ufficio
Relazioni col Pubblico) oppure sul registro del protocollo, e le trasmette
entro ventiquattro ore al Responsabile del Servizio che detiene l?atto.
-
Se il richiedente presenta copia della
domanda per averne ricevuta, l?Ufficio registra con il medesimo numero
ambedue le copie, in modo da restituire la copia all?interessato entro
ventiquattro ore.
-
Se manca copia della domanda il richiedente
ha comunque diritto di conoscere numero e data di registrazione.
-
ART. 6
RILASCIO DI COPIA
-
La procedura per la richiesta di copia
è la medesima stabilita per la visione degli atti.
-
Per il rilascio di copie degli atti
indicati di cui è consentita la visione, è dovuto il pagamento
di un corrispettivo, determinato dalla Giunta sulla base dei costi sostenuti.
-
Il corrispettivo deve essere pagato
al momento del rilascio della copia, mediante apposizione di marche segnatasse.
-
Il richiedente può farsi inviare
l?atto al proprio domicilio. In tale caso deve preventivamente versare
la somma corrispondente alle spese postali ed alle spese vive di cancelleria.
ART. 7
PROCEDURA E TERMINI PER AUTORIZZARE
O NEGARE LA VISIONE DELL?ATTO O IL RILASCIO DELLA COPIA
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Il Responsabile del Servizio che detiene
l?atto è tenuto ad esaminare la richiesta e a pronunciarsi entro
dieci giorni dalla ricezione all?Ufficio Protocollo o all?U.R.P.
-
Se autorizza la visione o il rilascio
della copia è sufficiente che apponga la dicitura "Visto, si autorizza",
in calce alla domanda, specificando data, ora, Ufficio nel quale il richiedente
potrà visionare l?atto od ottenere il rilascio della copia.
-
Tale data non potrà essere fissata
oltre trenta giorni dalla richiesta.
-
L?atto dovrà essere visionato
personalmente dal richiedente, o da persona da lui delegata con atto scritto,
che potrà farsi accompagnare da un massimo di una persona di propria
fiducia.
-
Qualora il richiedente non si presenti
dovrà ripresentare la domanda.
-
Se la visione dell?atto o il rilascio
della copia non possono essere autorizzate, il Responsabile del Servizio
deve trasmettere per iscritto, entro quindici giorni dall?istanza, motivato
provvedimento di diniego.
-
Nel caso il Responsabile del Servizio
ritenga di dover chiedere chiarimenti o integrazioni fondamentali per evadere
la domanda, comunica al richiedente nel più breve tempo possibile,
e comunque, entro cinque giorni, di quali chiarimenti o integrazioni ha
bisogno per poter decidere sulla richiesta. Dalla data di richiesta dei
chiarimenti si interrompono i termini per il rilascio o la visura dei documenti.
-
Dalla ricezione dell?integrazione o
dei chiarimenti decorrono nuovamente i termini previsti dal presente articolo.
-
Non è possibile chiedere chiarimenti
o integrazioni più d?una volta.
-
Tutti i termini stabiliti da questo
articolo restano sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio
di ogni anno.
ART. 8
RILASCIO DI COPIE AUTENTICHE
-
Per il rilascio delle copie autentiche
si applica, la legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.
-
La richiesta del rilascio di copia autentica
deve essere in regola con la normativa sul bollo.
ART. 9
LIMITAZIONI AL DIRITTO D?ACCESSO
-
Fatte salve le limitazioni al diritto
d?accesso degli atti coperti dal segreto di Stato, sono inoltre esclusi
dal diritto d?accesso i seguenti atti :
-
progetti e cartografie di edifici adibiti
ad installazioni carcerarie, militari, giudiziarie, di polizia, guardia
di finanza, aziende a rischio di incidente rilevante;
-
progetti di edifici destinati all?esercizio
di attività creditizia;
-
denunce ed esposti relativi a presunte
violazioni edilizie;
-
provvedimenti relativi a trattamenti
sanitari obbligatori;
-
cartelle sanitarie e personali dei dipendenti
comunali;
-
documenti relativi all?istruttoria delle
pratiche per la concessione di contributi assistenziali ai cittadini indigenti;
-
documenti rappresentativi di interventi
dell?Autorità giudiziaria, e della Procura presso la Corte dei Conti,
relativi a soggetti per i quali si ipotizzi la sussistenza di responsabilità
penale, civile o amministrativa.
-
Sono inoltre sottratti al diritto d?accesso
gli atti :
-
che sono riservati per espressa disposizione
di legge;
-
per i quali è vietata la divulgazione
per l?esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi o imprese,
in riferimento alla salvaguardia degli interessi epistolari, sanitari,
finanziari, industriali e commerciali;
-
la cui divulgazione possa provocare
la lesione immediata e diretta della sicurezza di persone o cose, o ostacolare
l?attività delle amministrazioni preposte alla tutela dell?ordine
pubblico e alla difesa dalla criminalità.
ART. 10
DIFFERIMENTO DELL?ACCESSO
-
I seguenti atti sono soggetti al differimento
del diritto d?accesso nella misura specificata per ciascuna tipologia :
-
atti riguardanti ispezioni e verifiche
disposte dall?Amministrazione, fino alla conclusione delle medesime;
-
atti relativi a procedure concorsuali,
fino alla conclusione degli stessi;
-
atti relativi a procedure di appalto,
fino alla conclusione delle procedure.
-
Il Responsabile del Servizio, inoltre,
può differire, fino a trenta giorni, l?accesso ai documenti o il
rilascio di copie, quando si verificano difficoltà per l?acquisizione
di documentazioni o in presenza di un afflusso eccezionale di richieste,
alle quali non è possibile dare riscontro nei termini previsti.
Del differimento per tali motivi deve essere dato puntuale riscontro al
richiedente in forma scritta.
ART. 11
VIGILANZA SUL PROCEDIMENTO D?ACCESSO
-
Il controllo sul rispetto dei procedimenti
per l?accesso da parte dei Responsabili dei Servizi è demandato
al Segretario Generale, ai sensi dell?art. 18 dello Statuto e dell?art.
4 del Regolamento dei Servizi e degli Uffici.
-
In caso di ritardi o inadempienze, il
Segretario Generale può assicurare il rispetto del procedimento
sull?accesso ai sensi dell?art. 25 del Regolamento dei Servizi e degli
Uffici.
ART. 12
DIRITTO DI ACCESSO DA PARTE DEGLI
AMMINISTRATORI
-
Gli amministratori, i Consiglieri comunali
e i Presidenti di Circoscrizione, hanno diritto all?accesso agli atti per
compiti connessi al loro mandato.
-
I Consiglieri di Circoscrizione hanno
gli stessi diritti relativamente agli atti concernenti l?ambito del rispettivo
mandato.
-
In linea preferenziale l?accesso agli
atti non è subordinato a particolari formalità.
-
In ogni caso il diritto dev?essere esercitato
durante il normale orario d?ufficio.
-
Il rilascio delle copie previsto da
questo articolo è gratuito.
-
Le limitazioni previste dall? art. 9
e dal 1° comma dell? art. 10 si estendono anche agli Amministratori
comunali.
Qualora la richiesta di copia o
visione degli atti sia da porre in relazione ad argomenti in discussione
dal Consiglio Comunale, gli Uffici competenti provvedono prioritariamente
a soddisfare a tali richieste.

