ART. 1

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo e indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n° tre categorie cui vanno riferite le singole strade.

L’elenco della predetta classificazione è riportato in allegato, quale parte integrante del presente atto.

Le tariffe del canone, sia delle occupazioni permanenti che temporanee, sono riportate in allegato, quale parte integrante del presente atto.

Il canone è applicato e articolato nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria : 100 per cento

- seconda categoria : 70 per cento

- terza categoria : 50 per cento.

4. Il canone è commisurato all’effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro., la superficie su cui determinare il canone viene data dal perimetro complessivo di superficie sulla quale insiste l’occupazione.

comma 5 modificato con delibera n° 30 del 28/03/2000

6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1.000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

ART. 2

- Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L’importo deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda £. 500.000 (cinquecentomila).

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro 30 giorni dalla ricettività dell’avvento rilascio della concessione, ovvero della effettiva occupazione di suolo pubblico.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell’inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicatol’interesse moratorio - per frazione di mese- pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese d frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell’occupazione in corso d’anno, non si dà luogo a duplicazione di imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione di suolo secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questi casi si procede d’ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, pena decadenza, entro cinque anni dal versamento, e che è sempre dovuto .anche con rateo in corso d’anno- a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L’importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

 

ART. 3

- Criteri di applicazione di alcune tipologie di occupazione permanente.

1. Distributori di carburante.

a) Il canone per i distributori di carburante va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone deve essere aumentato di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

b) E’ ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

c) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

d) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

e) Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

f) Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all’art. 1 del presente regolamento.

 

2. Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuto il canone annuale.

3. Autovetture per trasporto pubblico.

a) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibirte a trasporto pubblico nella aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singolo posti assegnati.

b) Il canone complessivo, dovuto per l’intero territorio per le superfici di cui al comma precedente, è assolta proporzionalmente da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

 

Art. 4

Occupazioni temporanee

Criteri e misure di riferimento

 

1. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

a) fino a 12 ore: riduzione del 25 per cento;

b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

comma 1 modificato con delibera n° 30 del 28/03/2000

2. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 e fino a 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre 30 giorni il 30 per cento di riduzione.

3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria.

Art. 5

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

Casi particolari

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali , per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 6

Maggiorazioni del canone

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito

originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica il canone dovuto per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20%.

Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20% se in prima categoria, del 15 per cento in seconda categoria, del 10 per cento se in terza categoria.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, il canone è maggiorato del 20% per aree o spazi in prima categoria, maggiorata del 15 per cento se in seconda categoria, e a canone normale se in terza categoria.

Art. 7

Riduzioni

occupazioni permanenti

Vengono stabilite le seguenti riduzioni del canone:

1. Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati il canone è così ridotto:

a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;

b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 15 per cento;

c) per le supefici eccedenti i1.500 mq. , del 20%.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il

suolo, i canoni sono ridotti al 30% .

comma 2 modificato con delibera n° 30 del 28/03/2000

3. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo il canone è ridotto al 30%.

Art. 8

Riduzioni

occupazioni temporanee

  1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, il canone è ridotto al 30 per cento;

2. Il canone è ridotto al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori

ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

I pubblici esercizi sono esclusi da qualunque altra riduzione o convenzione.

comma 2 modificato con delibera n° 30 del 28/03/2000

3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante il canone è ridotto dell’80 per cento.

Inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq.,

del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica il canone ridotto dell’80 per cento;

5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione con il canone ridotto del 50 %

6. Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte del 10 per cento se in terza categoria, del 15 per cento se in seconda categoria e del 35% se in prima.

Art. 9

Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal pagamento:

a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le

tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni cimiteriali;

 

2. Sono inoltre esenti dal canone:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, legalmente riconosciute.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un’ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 10

Esclusione dal canone

1. Il canone non si applica alle occupazioni soprastanti il suolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti alle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all’interno del centro abitato;

2. passi carrabili.

Art. 11

Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all’art. 1 del presente Regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, è applicato alle sole occupazioni temporanee.

3. Il valore del coefficiente è così determinato:

- occupazioni dei pubblici esercizi: 1.1 in ciascuna delle 3 categorie in cui si suddivide il territorio comunale;

- in tutti gli altri tipi di occupazione: 1 in ciascuna delle 3 categorie in cui si suddivide il territorio comunale.

Art. 12

Criteri di determinazione del canone occupazioni

realizzate da aziende di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

comma 1 modificato con delibera n° 30 del 28/03/2000

- £. 1.250 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000.

La medesima misura di £. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 13

Diritto di interpello

 

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanze e specifiche richieste di interpello in merito all’applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. la presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata , rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall’interpellante.

3. In merito alla questione di cui all’interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune. o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 14

Violazioni

Omessa presentazione e mancato pagamento

1. Omessa presentazione della dichiarazione unita al mancato pagamento di imposta.

Omessa presentazione

2. Omessa presentazione della dichiarazione.

Denuncia infedele

3. Dichiarazione infedele;

4. Errori od omissioni di carattere formale presenti nella dichiarazione e non rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta o diritto.

Sanzioni

1. 200% dell’imposta o del diritto dovuto con un minimo di £. 100.000,

2. 100% dell’imposta o del diritto dovuto,

3. 75% della maggiore imposta o del diritto dovuto,

4. £. 100.000.

- Le sanzioni indicate nei punti 2 e 3 delle violazioni, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

- Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

- In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del d.p.r. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

- Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell’art. 13 di cui alla delibera C.C. n° 124 del 21.12.1998,

con la quale è stato istituito il canone stesso, comporta l’equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall’atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l’applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

 

Art. 15

Funzionario Responsabile

1. Il dirigente preposto all’Ufficio competente all’applicazione del canone provvede all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E’ in facoltà del dirigente, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli provvedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

 

Art. 16

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell’approvazione degli Organi competenti

(Consiglio e Comitato di Controllo).




CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE - AREE E SPAZI PUBBLICI
DEL TERRITORIO COMUNALE
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadro e per anno: Categoria prima ....................................................... L. 54.000 Categoria seconda .................................................... L. 37.800 Categoria terza ....................................................... L. 27.000 B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione 65%): Categoria prima ...................................................... L. 18.900 Categoria seconda ..................................................... L. 13.230 Categoria terza ...................................................... L. 9.450 C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%): Categoria prima ........................................................ L. 16.200 Categoria seconda ..................................................... L. 11.340 Categoria terza ....................................................... L. 8.100 D) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A). E) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: Per ogni Km. lineare o frazione / anno .................................. L. 250.000 F) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per apparecchio e per anno: Centro abitato ........................................................ L. 30.000 Zona limitrofa ........................................................ L. 20.000 Frazioni, sobborghi e zone periferiche ................................ L. 15.000 G) Distributori di carburante: Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonchè con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno : Centro abitato ....................................................... L. 84.000 Zona limitrofa ...................................................... L. 54.000 Sobborghi e zone periferiche ........................................ L. 30.000 Frazioni .............................................................. L. 15.000 Il canone è applicato per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità . Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette al canone in base ai criteri e alle tariffe normali.




















MODIFICHE DA APPORTARE
ALLA DELIBERA CONSILIARE N° 16 DEL 31.03.1999
ARTICOLO 1.
Modifica del Comma 5.

Attualmente:
5. "Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, la superficie su cui determinare il canone viene data dal perimetro complessivo di superficie sulla quale insiste l’occupazione".
Si ritiene di dover modificare la misura della superficie aggettante sul soprassuolo, e di riscrivere il comma 5 come di seguito indicato:
5. "Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinquanta centimetri (50 cm. ) dal vivo del muro, la superficie su cui determinare il canone viene data dal perimetro complessivo di superficie sul quale insiste l’occupazione".
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ARTICOLO 4
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento
Modifica del Comma 1.
Attualmente:
"Attualmente il canone si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
a) fino a 12 ore: riduzione del 25%;
b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera:"
si tratta di integrare con:
a) da zero a 6 ore: riduzione del 50%
Inoltre, si rileva che al punto b) è stata erroneamente indicata una riduzione del 25%, mentre doveva essere indicata nella misura del 45%;
di conseguenza i punti a) e b) su indicati, diventano rispettivamente : b) e c).
Si avrà pertanto il seguente schema:
a) da zero a sei ore : riduzione del 50 per cento
b) oltre 6 ore e fino a 12 ore : riduzione del 45 per cento
c) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
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ARTICOLO 7
Riduzioni
Occupazioni Permanenti

Modifica del Comma 2.
Attualmente stabilisce:
2. "Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, i canoni sono ridotti al 30%".
RILEVATO che la percentuale indicata è errata, infatti non corrisponde a quanto indicato nel tariffario, parte dello stesso atto deliberativo, si deve correggere, come di seguito indicato:
2. "Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti il suolo, i canoni sono ridotti al 35%".
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ARTICOLO 8
Riduzioni
Occupazioni temporanee

Modifica Comma 2.
Attualmente:
2. "Il canone è ridotto al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:
I pubblici esercizi sono esclusi da qualunque altra riduzione o convenzione".
In considerazione, come già espresso in premessa, della situazione socio economica del territorio, VIENE CASSATO il secondo capoverso: "I pubblici esercizi sono esclusi da qualunque altra riduzione o convenzione".
Tali utenze pertanto potranno usufruire, come tutte le altre, delle opportunità di agevolazione offerte dal Regolamento.
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ARTICOLO 12
Criteri di determinazione del canone occupazioni
realizzate da aziende di pubblici servizi

Modifica del comma 1.
Attualmente:
"1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc.......la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:
- £. 1.250 per utente ".
Rilevato che, per l’anno 1999, ai sensi dell’art. 63 -comma 2- lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, il canone era di £. 1.000 per utente, e non come , per errore materiale indicato; Vista tuttavia, la Legge 23 dicembre 1999, n° 488, il cui art. 18 -comma 1- sostituisce quanto stabilito precedentemente dall’art. 63 -comma 2- lettera f) del già citato D.Lgs. 446/97, e lo riscrive testualmente come di seguito riportato:
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali in servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:
1) per le occupazioni del Territorio Comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di Comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza.
Sottolineato che non si parla più di prima applicazione del canone, il comma 1 dell’articolo 12 del Regolamento deve essere riscritto come di seguito riportato:
1. "Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc...., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue:
- £. 1.250 per utente ".
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