REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Divenuto esecutivo in data 17 febbraio
1998 a seguito decisioni Comitato Regionale di Controllo seduta del 27/01/98
e pubblicato all?Albo Pretorio dal 2 al 17 febbraio 1998 -
Art. 1
Contenuto
Il presente Regolamento disciplina
modalità e termini dell?attività dell?Amministrazione comunale,
in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e
nello Statuto del Comune di Carbonia per il perseguimento dei fini di economicità,
efficacia, pubblicità e imparzialità in materia di procedimento
amministrativo.
Art. 2
Procedure
-
Nello svolgimento di ciascun procedimento
amministrativo sono posti in essere solo gli adempimenti strettamente necessari
per il compimento dell?istruttoria e per l?emissione del provvedimento.
-
Il procedimento non può essere
aggravato se non per motivate e inderogabili esigenze imposte dallo svolgimento
dell?istruttoria.
Art. 3
Obbligo di emissione di atti amministrativi
-
I procedimenti devono essere conclusi
con l?adozione dell?atto amministrativo previsto dalla vigente normativa,
entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle schede allegate,
parte integrale e sostanziale del presente Regolamento.
-
L?atto deve essere emesso sia quando
il procedimento viene avviato su istanza di parte sia quando va? iniziato
d?ufficio.
-
Quando l?emissione del provvedimento
è di competenza di un Organo collegiale, il Presidente, ricevuto
il provvedimento istruito dal responsabile lo iscrive all?ordine del giorno
della prima adunanza, evidenziando il termine entro il quale deve essere
emesso il provvedimento. Quando l?adozione venga rinviata oltre il termine
finale, il Presidente fa registrare a verbale i motivi che non hanno consentito
la tempestiva adozione del provvedimento e provvede a riconvocare l?Organo
nel più breve tempo possibile. In tale seduta il provvedimento,
positivo o negativo, viene votato per appello nominale.
Art. 4
Attività amministrativa informale
-
Non è soggetta a procedure formali
l?attività che si manifesta mediante comunicazioni, dichiarazioni
o altre procedure che non richiedono un procedimento istruttorio e si concludono
entro cinque giorni dal loro inizio.
Art. 5
Decorrenza dei termini
-
Per i procedimenti avviati d?ufficio
il termine iniziale decorre da quando sorge l?obbligo di provvedere o da
quando viene registrata al protocollo la richiesta di provvedere proveniente
da Stato, Regione o altra Amministrazione.
-
Per i procedimenti ad iniziativa di
parte il termine decorre dalla data di registrazione, all?Ufficio Protocollo,
della domanda od istanza.
Art. 6
Termini per la conclusione del procedimento
-
I termini per la conclusione dei procedimenti
sono quelli indicati nella tabella allegata.
-
Qualora un procedimento non sia indicato
nelle tabelle di cui al comma precedente, il termine è quello previsto
dalla specifica normativa o, in mancanza, quello di trenta giorni fissato
dall?art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 7
Decorrenza e sospensione del termine
1. Il termine per la conclusione
del procedimento rimare sospeso per il tempo :
a) in cui per la prosecuzione del
procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell?interessato,
per il tempo impiegato per tale adempimento;
b) in cui debba essere obbligatoriamente
sentito un organo consultivo, per il tempo indicato dall?art. 16, comma
4, della legge 241/1990;
c) in cui è necessario acquisire
il parere di Autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale o della salute dei cittadini;
d) in cui debbano essere obbligatoriamente
acquisite valutazioni tecniche, per il tempo strettamente necessario alla
loro acquisizione, ai sensi dell?art. 17 della legge 241/1990;
e) in cui sia necessario acquisire
atti di altre Amministrazioni, per il tempo necessario all?acquisizione
dei medesimi.
2. Della sospensione dei termini, prevista
dal precedente comma, è data comunicazione all?interessato entro
dieci giorni dall?inizio della sospensione stessa.
3. Del nuovo avvio del procedimento,
completato l?iter che ha imposto la sospensione del procedimento, deve
essere data comunicazione all?interessato entro dieci giorni dalla nuova
decorrenza del termine.
4. Contestualmente alla comunicazione
di cui al precedente comma, all?interessato deve essere comunicato l?esito
dei sub - procedimenti di cui al precedente comma 1.
Art. 8
Proroga dei termini
-
I termini stabiliti dal precedente art.
6 possono essere prorogati per sopravvenute esigenze istruttorie oppure
per l?insorgenza di cause che rendano impossibile la conclusione del procedimento
nei termini descritti.
-
La proroga deve essere disposta dal
Responsabile del procedimento con atto scritto e motivato, e comunicata
tempestivamente agli interessati.
Art. 9
Procedimenti riguardanti la concessione
di benefici economici
-
La concessione di sovvenzioni, contributi
e di altri provvedimenti con i quali vengono erogati benefici economici,
è disciplinata dalle normative statali e regionali specifiche e
dal Regolamento sui criteri per l?erogazione di contributi ad associazioni
culturali e sportive approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 24/6/91.
Art. 10
Unità organizzativa responsabile
del procedimento
-
Le Unità organizzative responsabili
dei procedimenti sono indicate nelle allegate tabelle, conformi al disposto
del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazioni
consiliari n. 110 del 13/12/95 e n. 83 del 16/7/96, esecutive ai sensi
di legge.
Art. 11
Responsabile del procedimento
-
Il Responsabile dell?Unità organizzativa,
ai sensi dell?art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, può affidare
ad altro dipendente addetto all?unità la responsabilità dell?istruttoria
e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
-
Il Responsabile del procedimento esercita
le attribuzioni contemplate dall?art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 142
e dal presente Regolamento, e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle
disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti
all?applicazione della legge 4 agosto 1968 n. 15 e successive integrazioni
e modificazioni.
Art. 12
Organo competente per l?adozione
del provvedimento finale
-
Il provvedimento finale è adottato
dal responsabile del procedimento oppure dall?Organo previsto dalla legislazione
vigente o indicato nella tabella allegata, ferma restando la facoltà
di delega ove consentita dalla legge.
Art. 13
Pareri obbligatori di organi ed
enti esterni
-
In tutti i casi nei quali la legge prescrive
che per l?emanazione di un provvedimento di competenza degli Organi comunali
è necessario il parere o altro atto comunque denominato, da parte
di altre Pubbliche Amministrazioni, che possono essere chieste ed ottenute
solo dal diretto interessato, tale acquisizione deve avvenire prima della
presentazione della domanda o dell?istanza, e comunque il termine per l?espletamento
del procedimento decorre solo dall?acquisizione di tale atto;
-
Negli altri casi nei quali sia prescritto
da legge o regolamento che gli Organi del Comune, nel corso del procedimento,
devono obbligatoriamente e direttamente sentire il parere di un?altra Pubblica
Amministrazione, la richiesta viene inoltrata dal responsabile del procedimento,
completa di ogni elemento necessario, entro il periodo definito in tabella
allegata.
-
Di tale richiesta è data comunicazione
all?interessato.
-
Il termine del procedimento resta sospeso
per i tempi stabiliti da legge o regolamento, o per un massimo di novanta
giorni, prorogabili una sola volta. Decorso tale termine è facoltà
del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall?acquisizione
del parere.
-
Le disposizioni indicate al comma precedente
non si applicano nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da Amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, monumentale, paesaggistico territoriale
e della salute dei cittadini e che non possono, per espressa previsione
di legge, essere preventivamente acquisite dagli interessati e dalle quali
comunque l?Amministrazione comunale non può prescindere.
-
Nel caso le Amministrazioni adite non
rispondano alla richiesta o differiscano l?emissione del parere di loro
competenza senza motivazione o comunque oltre i limiti fissati dal loro
ordinamento o dalla legge, il Sindaco, su proposta del responsabile del
procedimento, segnala l?accaduto all?Amministrazione centrale dalla quale
dipende quella periferica, o comunque alle Autorità preposte alla
tutela della legittimità dell?azione amministrativa.
Art. 14
Comunicazioni
-
Dell?inizio, della sospensione e della
conclusione del procedimento deve essere data comunicazione alle parti
direttamente interessate, nonché a quelle nei confronti delle quali
il procedimento può produrre effetti.
-
Analoga comunicazione deve essere data
a coloro che per legge devono intervenire nel procedimento.
-
Se nel corso dell?istruttoria si identificano
altri soggetti che possono essere interessati al provvedimento definitivo,
deve esser data loro immediata comunicazione.
-
La comunicazione di cui ai precedenti
comma deve essere scritta e contenere almeno l?oggetto del procedimento,
l?Ufficio competente, il responsabile del procedimento e il suo sostituto,
i tempi e le modalità per la consultazione degli atti, il termine
previsto per la conclusione.
-
Qualora per il numero dei destinatari
la comunicazione personale non sia possibile, o risulti gravosa, l?Amministrazione
Comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali della comunicazione
mediante le forme di pubblicità ritenute idonee, anche attraverso
i mezzi di comunicazione di massa e l?utilizzo del Bollettino Ufficiale
del Comune.
-
L?omissione o il ritardo di taluna delle
comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto
nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 15
Facoltà di intervento nel
procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore
di interessi privati o pubblici, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio
dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.
2. I soggetti partecipanti o interessati
al procedimento possono :
a) prendere visione degli atti del
procedimento, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
b) presentare memorie e documenti,
osservazioni e proposte, fermo restando che la presentazione di tali documenti
non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Il loro esame è rimesso alle decisioni del Responsabile del procedimento,
in relazione alla loro rilevanza e al tempo residuo disponibile.
Art. 16
Accordi con le parti interessate
-
Allo scopo di emanare sollecitamente
il provvedimento finale, l?Amministrazione quando ne ricorra l?interesse
pubblico, può nel corso del procedimento stipulare accordi con le
parti interessate, senza pregiudizio per i diritti di terzi.
-
Gli accordi di cui al comma precedente
devono essere stipulati per iscritto, a pena di nullità.
-
L?Amministrazione per sopravvenuti motivi
di interesse pubblico può recedere unilateralmente da tali accordi,
salvo l?obbligo di liquidazione di un indennizzo proporzionale ai danni
eventualmente arrecati.
-
A tali accordi si applicano, ove non
diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti, in quanto compatibili.
Art. 17
Controlli
-
Il mancato rispetto dei termini indicati
nelle allegate tabelle per l?adozione del provvedimento finale, costituiscono
inadempienza da parte del Responsabile del Procedimento e insieme del suo
superiore, nel caso in cui lo stesso non abbia posto in essere tutte le
azioni di verifica e controllo. Per quanto riguarda le inadempienze, le
eventuali sanzioni faranno riferimento al C.C.N.L. ed alle norme vigenti.
-
Quando l?emissione del provvedimento
è di competenza di un Organo collegiale, il Presidente, ricevuto
il provvedimento istruito dal responsabile lo iscrive all?ordine del giorno
della prima adunanza, evidenziando il termine entro il quale deve essere
emesso il provvedimento. Quando l?adozione venga rinviata oltre il termine
finale, il Presidente fa registrare a verbale i motivi che non hanno consentito
la tempestiva adozione del provvedimento e provvede a riconvocare l?Organo
nel più breve tempo possibile. In tale seduta il provvedimento,
positivo o negativo, viene votato per appello nominale.
Art. 18
Entrata in vigore
-
Il presente Regolamento entrerà
in vigore il giorno dell?approvazione della relativa delibera consiliare
da parte del competente Organo di controllo;
-
Al regolamento verrà data ampia
diffusione e una copia sarà tenuta a disposizione del pubblico sia
presso gli Uffici centrali comunali che quelli periferici.

