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REGOLAMENTO PARI OPPORTUNITÀ
Testo divenuto esecutivo con decisione Comitato Controllo del 9 maggio 1997 e modificato con delibera consiliare n. 24 del 19 marzo 1998.
TITOLO I
LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA?
2) La Commissione ha il compito,
in ottemperanza all?art. 3 della Costituzione, di operare al fine di rimuovere
ogni forma d?ostacolo alla realizzazione della uguaglianza sostanziale
tra i sessi, nonché promuovere azioni positive dirette a perseguire
e garantire pari opportunità tra uomini e donne in qualunque ambiente
e nelle diverse articolazioni della società.
1) Gli organi della Commissione sono:
a) Il Presidente;
b) Due vice Presidenti.
2) Il Presidente e i vice Presidenti
costituiscono l?Ufficio di Presidenza.
2) Durante la prima riunione, espletate
le formalità di insediamento, la Commissione elegge a maggioranza
il Presidente e i vice Presidenti; non sono ammesse deleghe di voto
1) Il Presidente:
a) coordina i lavori della Commissione e ne cura l?attività;
b) convoca le riunioni della Commissione e ne predispone l?O.d.G.;
c) convoca l?Ufficio di Presidenza;
d) ha l?obbligo di convocare la Commissione qualora lo richieda 1/5 dei suoi componenti;
e) rappresenta la Commissione e l?Ufficio di Presidenza; in caso di assenza viene sostituito dal vice Presidente anziano;
f) relaziona sui lavori della Commissione al Consiglio comunale;
g) trasmette le proposte programmatiche e progettuali all?Organo competente per l?approvazione.
2) L?Ufficio di Presidenza ha il
compito di svolgere i lavori preparatori all?attività della Commissione.
Art. 6
Modalità di convocazione
della Commissione e dell?Ufficio di Presidenza
1) La Commissione è convocata mediante avviso scritto, corredato del relativo O.d.G., da inviarsi ad ogni singolo componente almeno cinque giorni prima della data prefissata con qualunque mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
2) L?Ufficio di Presidenza deve essere convocato anticipatamente rispetto alla data prevista per la riunione della Commissione, con le stesse modalità previste dal comma precedente.
3) Le convocazioni relative a riunioni
indette con procedura d?urgenza devono essere inviate agli interessati
da un massimo di tre giorni ad un minimo di 24 ore prima della data prefissata,
con le stesse modalità previste nel comma 1.
1) La Commissione può essere convocata contemporaneamente in prima e in seconda convocazione.
2) Le sedute della Commissione sono valide:
a) in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti;
b) in seconda convocazione, quando è presente 1/3 dei componenti.
3) Nelle sedute della Commissione in cui siano previste votazioni, non sono ammesse deleghe di voto.
4) La Commissione si riunisce:
a) per redigere il programma relativo all?attività annuale e/o pluriennale;
b) per verificare l?andamento dei lavori in riferimento alla programmazione svolta;
c) per elaborare la relazione annuale da presentare al Consiglio comunale;
d) per vagliare ed esprimere pareri su problematiche relative alle pari opportunità, nonché
su programmi o iniziative della Giunta, del Consiglio e dei singoli Assessorati.
5) Delle sedute della Commissione viene redatto verbale contestuale.
Viene costituito un protocollo dei verbali i quali devono essere numerati, datati e siglati in ogni loro parte dal Presidente e dal personale verbalizzante.
Il verbale dev?essere letto all?inizio della seduta successiva ed approvato dalla Commissione.
La mancata lettura del verbale è
causa di invalidità della seduta stessa.
1) LA COMMISSIONE:
a) svolge e promuove indagini, ricerche e iniziative sui problemi relativi alla realtà femminile nel territorio;
b) promuove forme di collaborazione con le Istituzioni preposte al fine di valutare l?applicazione effettiva delle norme vigenti in materia di lavoro, con particolare riferimento alle condizioni di impiego delle donne;
c) promuove progetti e interventi miranti ad incrementare l?accesso delle donne nel mondo del lavoro, a creare nuove opportunità di formazione e progressione professionale, a favorire l?accesso delle donne nel mondo della cultura e dell?imprenditoria;
d) favorisce l?informazione e la conoscenza delle norme legislative e di tutte le iniziative riguardanti la realtà femminile.
2) La Commissione può strutturarsi al suo interno in gruppi di lavoro avvalendosi anche di esperti esterni da essa segnalati, allo scopo di elaborare, su temi specifici, programmi e progetti finalizzati.
3) La Commissione può avvalersi
della collaborazione delle Associazioni, Organizzazioni e Categorie sociali
ed economiche presenti nel territorio.
1) La Commissione si riunisce in un locale messo a disposizione dall?Amministrazione nel Palazzo Comunale; il locale deve essere dotato delle attrezzature utili all?espletamento dell?attività della Commissione, compresi telefono, fax e computer.
2) La Commissione trae le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento:
a) da somme previste in apposito capitolo del bilancio comunale;
b) da finanziamenti previsti da leggi, da contributi erogati da Enti Pubblici e privati, nonché da privati cittadini; tali somme saranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune con vincolo di destinazione.
3) L?impegno, la liquidazione ed
il pagamento delle spese seguono le procedure in vigore per la gestione
del bilancio comunale.
1) L?assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dall?incarico e la sostituzione secondo le modalità previste dal 1° comma dell?art. 2.
2) E? incompatibile l?incarico di componente della Commissione con quello di Sindaco,
Presidente del consiglio comunale, Assessore comunale, provinciale e regionale .
3) Il Presidente viene sostituito
dalla Commissione con le stesse modalità previste dal comma 2 ,
art. 4, in caso di inadempienze gravi, dimissioni o decesso.
Quanto non previsto dal presente Regolamento è disciplinato dalle norme generali.
