REGOLAMENTO PARI OPPORTUNITÀ

Testo divenuto esecutivo con decisione Comitato Controllo del 9 maggio 1997 e modificato con delibera consiliare n. 24 del 19 marzo 1998.

TITOLO I
LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA?
 
 

Art. 1
Finalità

1) E? istituita presso il Comune di Carbonia la Commissione per le Pari Opportunità ai sensi dell?art. 6 della L. 142/90 e per effetto della norma dell?art. 46 dello Statuto Comunale.

2) La Commissione ha il compito, in ottemperanza all?art. 3 della Costituzione, di operare al fine di rimuovere ogni forma d?ostacolo alla realizzazione della uguaglianza sostanziale tra i sessi, nonché promuovere azioni positive dirette a perseguire e garantire pari opportunità tra uomini e donne in qualunque ambiente e nelle diverse articolazioni della società.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2
Nomina, composizione e durata
  1. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale.
  2. La Commissione è composta da:
  1. Le donne consiglieri comunali, componenti di diritto;
  2. un rappresentante per gruppo consiliare, scelto su una rosa presentata da ciascun gruppo attingendo da organizzazioni, associazioni e categorie sociali ed economiche presenti in Città.
  1. Le procedure di designazione e nomina saranno disciplinate nel dettaglio con un Regolamento interno che la Commissione emanerà entro tre mesi dalla costituzione. In caso di mancato rispetto del termine la Giunta adotterà tutte le misure idonee a garantire la futura regolare costituzione della Commissione;
  2. Al rappresentante di ogni gruppo sono attribuiti tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo che rappresenta;
  3. La Commissione resta in carica quanto il Consiglio comunale, e deve essere rinnovata in concomitanza con le Commissioni consiliari permanenti.
  4. La Commissione resta in carica ed opera con pienezza di poteri fino all?insediamento della nuova.
  5. I componenti la commissione hanno diritto al gettone di presenza e alle indennità previste per le commissioni permanenti.
  6. Alla Commissione è assegnato un dipendente comunale con funzioni di segreteria, così come previsto dall?art. 13 del Regolamento comunale.

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3
Organi della Commissione Pari Opportunità

1) Gli organi della Commissione sono:

a) Il Presidente;

b) Due vice Presidenti.

2) Il Presidente e i vice Presidenti costituiscono l?Ufficio di Presidenza.
 
 











Art. 4
Elezione Ufficio di Presidenza

1) La prima riunione è convocata dal presidente del Consiglio comunale o dal Consigliere anziano, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui diventa esecutiva la deliberazione di nomina.

2) Durante la prima riunione, espletate le formalità di insediamento, la Commissione elegge a maggioranza il Presidente e i vice Presidenti; non sono ammesse deleghe di voto
 
 










Art. 5
Funzioni del Presidente e dell?Ufficio di Presidenza

1) Il Presidente:

a) coordina i lavori della Commissione e ne cura l?attività;

b) convoca le riunioni della Commissione e ne predispone l?O.d.G.;

c) convoca l?Ufficio di Presidenza;

d) ha l?obbligo di convocare la Commissione qualora lo richieda 1/5 dei suoi componenti;

e) rappresenta la Commissione e l?Ufficio di Presidenza; in caso di assenza viene sostituito dal vice Presidente anziano;

f) relaziona sui lavori della Commissione al Consiglio comunale;

g) trasmette le proposte programmatiche e progettuali all?Organo competente per l?approvazione.

2) L?Ufficio di Presidenza ha il compito di svolgere i lavori preparatori all?attività della Commissione.
 
 










Art. 6
Modalità di convocazione della Commissione e dell?Ufficio di Presidenza

1) La Commissione è convocata mediante avviso scritto, corredato del relativo O.d.G., da inviarsi ad ogni singolo componente almeno cinque giorni prima della data prefissata con qualunque mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

2) L?Ufficio di Presidenza deve essere convocato anticipatamente rispetto alla data prevista per la riunione della Commissione, con le stesse modalità previste dal comma precedente.

3) Le convocazioni relative a riunioni indette con procedura d?urgenza devono essere inviate agli interessati da un massimo di tre giorni ad un minimo di 24 ore prima della data prefissata, con le stesse modalità previste nel comma 1.
 
 










Art. 7
Sedute della Commissione

1) La Commissione può essere convocata contemporaneamente in prima e in seconda convocazione.

2) Le sedute della Commissione sono valide:

a) in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti;

b) in seconda convocazione, quando è presente 1/3 dei componenti.

3) Nelle sedute della Commissione in cui siano previste votazioni, non sono ammesse deleghe di voto.

4) La Commissione si riunisce:

a) per redigere il programma relativo all?attività annuale e/o pluriennale;

b) per verificare l?andamento dei lavori in riferimento alla programmazione svolta;

c) per elaborare la relazione annuale da presentare al Consiglio comunale;

d) per vagliare ed esprimere pareri su problematiche relative alle pari opportunità, nonché

su programmi o iniziative della Giunta, del Consiglio e dei singoli Assessorati.

5) Delle sedute della Commissione viene redatto verbale contestuale.

Viene costituito un protocollo dei verbali i quali devono essere numerati, datati e siglati in ogni loro parte dal Presidente e dal personale verbalizzante.

Il verbale dev?essere letto all?inizio della seduta successiva ed approvato dalla Commissione.

La mancata lettura del verbale è causa di invalidità della seduta stessa.
 
 










Art. 8
Attività della Commissione

1) LA COMMISSIONE:

a) svolge e promuove indagini, ricerche e iniziative sui problemi relativi alla realtà femminile nel territorio;

b) promuove forme di collaborazione con le Istituzioni preposte al fine di valutare l?applicazione effettiva delle norme vigenti in materia di lavoro, con particolare riferimento alle condizioni di impiego delle donne;

c) promuove progetti e interventi miranti ad incrementare l?accesso delle donne nel mondo del lavoro, a creare nuove opportunità di formazione e progressione professionale, a favorire l?accesso delle donne nel mondo della cultura e dell?imprenditoria;

d) favorisce l?informazione e la conoscenza delle norme legislative e di tutte le iniziative riguardanti la realtà femminile.

2) La Commissione può strutturarsi al suo interno in gruppi di lavoro avvalendosi anche di esperti esterni da essa segnalati, allo scopo di elaborare, su temi specifici, programmi e progetti finalizzati.

3) La Commissione può avvalersi della collaborazione delle Associazioni, Organizzazioni e Categorie sociali ed economiche presenti nel territorio.
 
 










Art. 9
Sede e risorse finanziarie

1) La Commissione si riunisce in un locale messo a disposizione dall?Amministrazione nel Palazzo Comunale; il locale deve essere dotato delle attrezzature utili all?espletamento dell?attività della Commissione, compresi telefono, fax e computer.

2) La Commissione trae le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento:

a) da somme previste in apposito capitolo del bilancio comunale;

b) da finanziamenti previsti da leggi, da contributi erogati da Enti Pubblici e privati, nonché da privati cittadini; tali somme saranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune con vincolo di destinazione.

3) L?impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese seguono le procedure in vigore per la gestione del bilancio comunale.
 
 








Art. 10
Assenze , Incompatibilità, ed Inadempienze

1) L?assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dall?incarico e la sostituzione secondo le modalità previste dal 1° comma dell?art. 2.

2) E? incompatibile l?incarico di componente della Commissione con quello di Sindaco,

Presidente del consiglio comunale, Assessore comunale, provinciale e regionale .

3) Il Presidente viene sostituito dalla Commissione con le stesse modalità previste dal comma 2 , art. 4, in caso di inadempienze gravi, dimissioni o decesso.
 
 






Art. 11
Norme Finali

Quanto non previsto dal presente Regolamento è disciplinato dalle norme generali.