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CITTA’ DI CARBONIA
(Prov. di Cagliari)
Prot. n° _14450______ Ordinanza n°_76_____ del 22.06.2001
UFFICIO: POLIZIA AMM.VA
DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 87 del 06/06/96, con cui si stabilivano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici esistenti nell'ambito Comunale;
RAVVISATA la necessità di procedere alla modifica della stessa adeguandola alle normative delle Leggi vigenti;
SENTITI i rappresentanti delle OO. SS. Di categoria interessate;
VISTO l'art. 8, della Legge 25 agosto 1991, n. 287;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTO l'art. 43, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
VISTO il Decreto Legge 13 luglio 1994, n. 480;
VISTO l'art. 2, comma 6, della Legge n. 112, del 28 marzo 1991;
VISTO il D.P.G.R. 15 marzo 1995, n. 60;
O R D I N A
ART. 1
Con decorrenza immediata gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esistenti nell'ambito Comunale, sono disciplinati come segue:
ORARIO MASSIMO
ORARIO MINIMO
ART. 2
L'esercente ha la facoltà e non l'obbligo della chiusura dell'esercizio un giorno alla settimana.
ART. 3
E' data facoltà all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito.
E' altresì consentito all'esercente di effettuare la chiusura intermedia dell'esercizio, fino al limite di due ore consecutive.
ART. 4
E' consentita negli esercizi pubblici annessi ad alberghi, locande e pensioni la somministrazione, fuori dell'orario citato, di cibi e bevande alle sole persone alloggiate.
ART. 5
Al fine di assicurare idonei livelli di servizio nei mesi estivi, ed esattamente dal 21.06 al 30.09, l'esercente dovrà comunicare almeno 10 giorni prima l'eventuale intendimento di chiusura del proprio esercizio per ferie.
ART. 6
L'esercente è tenuto a comunicare preventivamente l'orario adottato all'Ufficio di Polizia Amministrativa edi renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile.
ART. 7
Ogni precedente provvedimento, in contrasto con la presente Ordinanza, deve intendersi revocato. Non sono consentite deroghe di nessun genere, se non previste dalla Legge.
ART. 8
In conformità all'art. 10, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 ( E 516.46) a £ 6.000.000 (E 3098.74). In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, deve essere disposta la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni ai sensi dell'art. 10, della Legge 28 luglio 1971, n. 550.
DEMANDA
Al Comando dei Vigili Urbani e agli altri Agenti della Forza Pubblica il controllo sulla osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento.
Carbonia, li 22/06/2001.
IL SINDACO