![]() |
|
ELENCO CATEGORIE DELLE STRADE SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.
TITOLO I Disposizioni Amministrative
Capo I principi generali
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina I' occupazione del suolo pubblico e I'applicazione del relativo canone nel Comune di Carbonia, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare daII'art.63 del D.Lgvo 15.12.97, n.446.
Art. 2 Definizione di suolo pubblico
1. Col termine di " suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo ed il relativo soprassuolo e sottosuolo appartenete al demanio e al patrimonio indisponibile del comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato se destinato a servitù di passaggio pubblico, no.nche a tratti di strade non comunali ma compresi alI’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
Art. 3 Autorizzazione e concessione di occupazione.
1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato se destinato a servitù di pubblico passaggio, nonche lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui I' art.ll del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale da parte dell 'interessato, salvo quanto previsto dal c.2 dell ' art.ll.
Detta comunicazione, salva I'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata pcr iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione;
2. E’ dell Comune di vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
Art. 4. Occupazioni di urgenza
1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso .la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo arto 27.Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
Art. 5. Domanda di occupazione
1. Chiunque intenda occupare. territorio comunale. anche temporaneamente, spazi in superficie sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ( ovvero privato se destinato a servitù di pubblico passaggio ). deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell ' autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
b) L 'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
d) la dichiarazione di sottostare a. tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte-le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonche il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. li richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a forriire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell' esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamento dell'ingombro.
Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all' emanazione di un provvedimento positivo, e previa l' acquisizione di eventuali pareri di competenza dei Consigli di Circoscrizione nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell' occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonche le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì alI' osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 c. 5 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
b) senza pregiudizio dei diritti di tèrzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di.controlli esperiti dal competente Settore Strade;
d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino dei suolo pubblico, nei termini che fisserà l' Amministrazione Comunale.
6. Quando l' occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (d.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificaziom) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (d.p.r. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario. ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
Art. 7. Durata dell'occupazione
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore alI' anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell' area.
Capo II. Prescrizioni tecniche
Art 8. Esecuzione di lavori e di opere
1. Quando per l' esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto. nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell' occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.
Art. 9. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi
1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cm all'arto 33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo temline per provvedere. Decorso inutilmente tale tem1ine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche di quelle di custodia.
Art. 10. Automazione ai lavori
1. Quando ai fini dell' occupazione sono previsti la,!ori che comportano la manomissione dei suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.
Art. 11. Occupazioni occasionali
1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, mbatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni supeciori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si mtti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreche non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'arto 31, c. 1, lett. d) del presente regolamento, salvo chè per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territoriahnente competente, come previsto dal precedente art. 2.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità,
Art. 12. Obblighi del concessionario
1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. n concessionario ha l' obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigililnza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristirto della stessa a proprie spese.
Art 13. Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione: a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle notnle di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
c) l'uso improprio dei diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le notnle ed i regolamenti vigenti;
d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione pennanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonche di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
f) il mancato utilizzo dell' occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.
2. La casistica suindicata s'intende apFlicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contestò, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.
Art. 14. Revoca della concessione o dell'autorizzazione
1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comptovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcwia indennità. È comunque dovuta la restituzione - senza interèssi - del canone pagato in anticipo.
Art. 15. Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione
1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l' occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell' occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'arto 34, c. 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concesslone.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.
Capo III. Tipologie di occupazione
Art. 16. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli sttiscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni nonnative e regolamentari in materia.
2. L' autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.
Art. 17. Occupazioni con tende parasole, faretti, vettinette
1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni nonnative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può dispone la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.
Art. 18. Occupazioni con griglie ed intercapedini
1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie,intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nonnative e regolamentari in materia.
Art. 19 Mestieri girovaghi ed artistici
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli; ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.
Art. 20 Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di finne, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione. della preventiva comunicazione dell' occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell' occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purche vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nd rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonche dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
Art. 21 Parcheggi di autovetture private
1. L 'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell 'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennaledel Comune di Carbonia a favore di privati COncessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.
Art. 22 Parcheggi dì autovetture ad uso pubblico (taxi)
1. Per quanto concer:ne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvii alle .vigenti disposizioni normattve e regolamentari in materia.
Art. 23 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.
1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza prcventiva concessione dei Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e . manifestazioni varie.
a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
b) L' occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.m. n. 248 del 04.06.1993.
4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il pemlesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.
6. Spettacolo viaggiante. Si applicano le attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.
8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in lineà generale sotto 12 stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria. il rispetto dd verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell' arredo urbano.
9. È in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l' occupazione.
10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonche di altri eventuali oneri. dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione dd relativo debito.
Art. 24 Affissioni e pubblicità
1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità. senza oneri nei confronti dei concessionario.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell.Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
Art 25 Distributori di carburanti
1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
Art.26 . Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri , temporanei)
1. Fatto salvo ogni rifetimento al vigente Regolaniento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di. occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà rego1arizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale allà presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.
Art. 27 Norma di rinvio
Art.28 Istituzione del canone
1. Il Comune di Carbonia avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, c. 149 lettera h), della l. 622/1966 e secondo quanto disposto daII'art.63 del D. Lgvo 446/1997, assoggettata a far tempo dall' 01.01.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonche delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art.l, c.7, del D.Lgvo 30/4/1992 n.285.
Art. 29 Criteri di impostazione
1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone le norme regolanti i criteri di imposizione, le modalità di versamento del canone, le riduzioni , le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni, nonché le varie tariffe per categorie di vie e strade, saranno stabilite con successivo atto da adottarsi dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del Bilancio di previsione 1999 .
