CAPO I
Accertamento con adesione
Art. 1
Principi generali
1. Il Comune di CARBONIA, nell’esercizio della propria potestà
regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche
tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l’istituto di
accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal
Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l’obiettivo di
semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento,
anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti,
instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione,
anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile
contenzioso per tutte le parti in causa.
Art. 2
Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile
esclusivamente per accertamenti dell’ufficio e non si estende
agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività
di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno
solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza
di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di
apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo
dell’istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le
fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è
determinabile sulla base di elementi certi.
4. L’ufficio, per aderire all’accertamento con adesione, deve
peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a
base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto costi -
benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio
di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L’ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione
dell’accertamento, l’infondatezza o l’illegittimità
dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare
l’atto di accertamento nell’esercizio dell’autotutela.
6. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle
altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione,
costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
7. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie
contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto
dell'invito all'adesione di cui al successivi articoli 8 e 9
del presente regolamento.
8. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun
tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto
del minimo previsto dalla legge.
9. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini
extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito
ad ogni ulteriore effetto limitamente ai singoli tributi.
C A P O I I
Procedimento per la definizione degli accertamenti
con adesione del contribuente
Art. 3
Competenza
1. Competente alla definizione è il responsabile dell’ufficio
dell’Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della
definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5,
lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
il potere di definire gli accertamenti è attributo al concessionario
del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente
regolamento.
Art. 4
Avvio del procedimento
1. Il procedimento è attivato, di norma, dall’ufficio competente con
un invito a comparire nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell’atto, della eventuale denuncia
o dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di
adesione.
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire
l’accertamento con adesione.
Art. 5
Procedimento di iniziativa dell’ufficio
1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna
l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad
accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di
accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire,
da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con
l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di
accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione
per definire l’accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere
atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e
notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini
dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento,
può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai
sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’
accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante
l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso
non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da
parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio
lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua
iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento,
qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un
ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 6
Procedimento ad iniziativa del contribuente
1 . Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di
accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4,
può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera
di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche
telefonico.
2. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di
definizione. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno
solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i
coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un
periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo
non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di
accertamento.
3. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere,
per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza,
sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione,
l’Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito
a comparire.
5. La mancata comparizione, ingiustificata, del contribuente nel
giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione
dell’accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal
contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito,
saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate,
dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito
negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da
parte del responsabile del procedimento.
Art. 7
Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato
con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di
accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente
(o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile
dell’Ufficio o suo delegato.
2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo
alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori
imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Art. 8
Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni
dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme
dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa
pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia
al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione
destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
(D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla
data di adozione del presente regolamento, l’unica forma possibile
di riscossione è tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a
ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi)
risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione
si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere
con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un
pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento
milioni.
5. Competente all’esame dell’istanza è l’ufficio preposto all’
accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare,
l’istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate
si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso
legale su base mensile.
6. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di
L. 5.000.000, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria
ipotecaria, bancaria o equipollente.
Art. 9
Effetti della definizione
1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione
del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
L’accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad
impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità
per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che
la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di
sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta
alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal
contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data
medesima.
3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di
accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento
alla definizione.
C A P O III
Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione
Art. 10
Riduzione della sanzione
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che
hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un
quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di
accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il
contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli
istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro
il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente
dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità
di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa
avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte
del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal
contribuente in sede di contraddittorio all’accertamento del Comune,
rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo
sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché
quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata,
incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall’ufficio sono
parimenti escluse dall’anzidetta riduzione.
Art. 11
Potere di esercizio dell’autotutela
1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento,
alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca
dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte,
anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il
provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei
termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria
provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune,
si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione
in caso autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia
pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
Art. 12
Richieste di annullamento o di rinuncia
all'imposizione in caso di autoaccertamento
1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in
caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere
indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si
chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di
accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da
parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di
interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata
inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente,
a norma dell'art. 3 del presente regolamento, a procedere al riesame
dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza
provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale
trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al
contribuente.
Art. 13
Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
un errore di persona;
un evidente errore logico o di calcolo;
un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
una doppia imposizione;
la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse,
regolarmente eseguiti;
la mancanza di documentazione successivamente sanata, non
oltre i termini di decadenza;
la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni,
detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dal funzionario responsabile del tributo.
Art. 14
Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento
qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la
sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo,
nell'articolo 23 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento
l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni
o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo
questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra
ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di
un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere
data al contribuente formale comunicazione della rinuncia
all'imposizione.
Art. 15
Adempimenti degli uffici
l. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso
di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente,
all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente
pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento
in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.
Disposizioni finali
Art. 16
Decorrenza e validità
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di
approvazione del Consiglio e del Comitato di Controllo.
2. E’ abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni
del presente regolamento.

