CAPO I
Accertamento con adesione







Art. 1
Principi generali




1. Il Comune di CARBONIA, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l’istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.


Art. 2
Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione




1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L’ufficio, per aderire all’accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L’ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l’atto di accertamento nell’esercizio dell’autotutela.
6. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
7. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui al successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.
8. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.
9. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitamente ai singoli tributi.


C A P O I I
Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente







Art. 3
Competenza




1. Competente alla definizione è il responsabile dell’ufficio dell’Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attributo al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.


Art. 4
Avvio del procedimento




1. Il procedimento è attivato, di norma, dall’ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell’atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione.
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.


Art. 5
Procedimento di iniziativa dell’ufficio




1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’ accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.


TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE




Art. 6
Procedimento ad iniziativa del contribuente




1 . Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
3. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito a comparire.
5. La mancata comparizione, ingiustificata, del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.


Art. 7
Atto di accertamento con adesione




1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell’Ufficio o suo delegato.
2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.


Art. 8
Perfezionamento della definizione




1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l’unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Competente all’esame dell’istanza è l’ufficio preposto all’ accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l’istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di L. 5.000.000, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.


Art. 9
Effetti della definizione




1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.


C A P O III
Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione




Art. 10
Riduzione della sanzione




1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall’ufficio sono parimenti escluse dall’anzidetta riduzione.


Art. 11
Potere di esercizio dell’autotutela




1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.


Art. 12
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento




1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 3 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.


Art. 13
Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo




1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
un errore di persona;
un evidente errore logico o di calcolo;
un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
una doppia imposizione;
la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.


Art. 14
Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento




1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 23 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.


Art. 15
Adempimenti degli uffici




l. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.


Disposizioni finali




Art. 16
Decorrenza e validità




1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione del Consiglio e del Comitato di Controllo.
2. E’ abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.