Art. 1
Oggetto
1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle
entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne
la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità
e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito
dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto
delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute
nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995
n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in
coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.
TITOLO I
ENTRATE TRIBUTAR1E COMUNALI
Art. 2
Individuazione
Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canoni raccolta e depurazione acque.
Art. 3
Regolamenti specifici
Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento,
la gestione di ogni singolo tributo è ulteriormente disciplinata
nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli
aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.
Art. 4
Determinazione aliquote e tariffe
1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi
compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della
L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate
entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni
di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine
ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.
Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal
Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni
singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 6
Forme di gestione delle entrate
1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate,
singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più
categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione,
accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme
previste nell’ Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°
446:
a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri
Enti locali, ai sensi degli Art. 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno
1990, n° 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui
all’Art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n° 142;
c) affidamento mediante convenzione a Società per Azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
di cui all’Art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990,
n° 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti
nell’Albo di cui all Art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997 n° 446;
d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti
iscritti nell’Albo di cui all’Art. 53 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n° 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio
1988, n° 43.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a
criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia
e fruizione per i La cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata
nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata
Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un
dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia
di entrata, con configurazione della struttura organizzativa
ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili
margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.
Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo
circa il raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla gestione
prescelta.
4. L’affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare
oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi
e per gli effetti dell’Art. 44, comma 1, della legge 24/12/1994 n° 724.
5. E’ esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del
Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi
di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o
partecipate.
Art. 7
Soggetti responsabili della gestione
1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli
immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico
designato dalla Giunta comunale.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto
necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse,
trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in
base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai
sensi degli art. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77,
entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
Art. 8
Modalità di pagamento
1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte
da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta
al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
a) versamento diretto alla tesoreria comunale,
b) versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per
specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al
Comune - Servizio di tesoreria.
2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria
che coattiva, è affidata al Concessionario dei servizio di riscossione
dei tributi, si osservano le disposizioni dì cui al D.P.R. 29.9.1973
n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.
Art. 9
Attività di riscontro
1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente
dall’Ente provvedono all’organizzazione delle attività di controllo
e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni
nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o
del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche
mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità
ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n.
446.
Art. 10
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i
contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento
locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative
e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai
destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o,
in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 11
Autotutela
1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento,
con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il
provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento
illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga
che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di
calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti
per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento
regolarmente effettuato.
3. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei
precedenti due commi sono trasmessi dal funzionario responsabile
al Sindaco al termine di ogni bimestre.
Art. 12
Rappresentanza dell'Ente in giudizio Conciliazione giudiziale
1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato
di intervenire, il funzionario responsabile del tributo è l'organo
di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla
conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli
effetti dell'art. 42 dei D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile
relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente
sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.
Art. 13
Dilazioni di pagamento
1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/01/1988 n. 43, possono essere concesse a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima: ventiquattro mesi (per un debito fino a £ 5.000.000 (Lire Cinquemilioni));
- durata massima: trentasei mesi (per un debito da £ 5.000.001 fino a £ 10.000.000 (Diecimilioni));
- durata massima: quarantotto mesi (per un debito superiore a £ 10.000.000 (Lire Diecimilioni));
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare dei debito residuo risulti superiore a L. 5.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia nelle forme previste dalla legge.
Art. 14
Sanzioni
1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti
minimi e massimi stabiliti dalle leggi, salvo, per i limiti minimi,
quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50
della legge 27 dicembre 1997 n.° 449., si applicano le norme del
regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie
amministrative.
TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 15
Forme di riscossione
1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola,
attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal
D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al
concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi
natura tributaria avviene mediante ruolo affidato al concessionario,
cui è affidata, con Convenzione, la riscossione relativa alle entrate
patrimoniali.
Art. 16
Procedure
1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate
soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine
assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art, 9.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste
fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti
previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso
giorno della notifica degli atti medesimi.
Art. 17
Vigenza
Le norme di questo regolamento entreranno in vigore alla
data di approvazione dell’Organo di Controllo.
Art. 18
Formalità
Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione il
regolamento:
- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro
trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r.
ai fini dell'art. 52, secondo comma, dei D. Lgs. 15 dicembre 1997
n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare
n. 101/E in data 17 aprile 1998 deL Ministero delle Finanze.

