Art. 1
Oggetto
1. Le norme dei presente regolamento costituiscono la disciplina
generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate
comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei
trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine
di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza,
economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto
stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446,
nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle
disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e
nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive
modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale
di contabilità.
TITOLO I
ENTRATE COMUNALI
Art. 2
Individuazione
Le entrate comunali sono costituite da:
- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi,
regolamenti o a titolo di liberalità.
Art. 3
Regolamenti specifici
Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento,
la gestione di ogni singola entrata è ulteriormente disciplinata
nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli
aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
Art. 4
Determinazione canoni, prezzi, tariffe
1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle
concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale,
nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti
dalla legge.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro
il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
di ciascun esercizio finanziario.
Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
l. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal
Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni
singola entrata.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei
regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1
prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni,
queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei
regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la
sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia
carattere imperativo immediato.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.
TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 6
Forme di gestione delle entrate
1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate,
singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più
categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione,
accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme
previste nell’ Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°
446:
a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri
Enti locali, ai sensi degli Art. 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n° 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui
all’Art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n° 142;
c) affidamento mediante convenzione a Società per Azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
di cui all’Art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno
1990, n° 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti
iscritti nell’Albo di cui all Art. 53 del Decreto Legislativo
15 dicembre 1997 n° 446;
d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti
iscritti nell’Albo di cui all’Art. 53 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n° 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio
1988, n° 43.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a
criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza,
efficacia e fruizione per i La cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata
nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata
Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un
dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia
di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei
relativi costi, c Art. 4
Determinazione canoni, prezzi, tariffe
on previsione dei possibili margini riservati al gestore nel
caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite
opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli
obbiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L’affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare
oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell’Art. 44, comma 1, della legge 24/12/1994 n° 724.
5. E’ esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate
1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita,
mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili
dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto
necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse.
trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in
base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come
previsto dagli art- 21 e 22 del (decreto legislativo 25.2.1995 n. 77,
entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva,
la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il
medesimo termine, al funzionario responsabile dei servizio al quale.,
secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei
confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a
terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile
vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
Art. 8
Modalità di pagamento
1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse
modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento
disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante
al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per
specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato
al Comune - Servizio di tesoreria -;
c) per il pagamento delle entrate ordinarie la cui riscossione
sia volontaria che coattiva, è affidata al concessionario del
servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni
di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 e al D.P.R. 28 gennaio
1988 n° 43.
Art. 9
Attività di riscontro
1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente
dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e
riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni
nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o
del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate
anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in
conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo
15 dicembre.1997 n. 446.
Art. 10
Omissione e ritardo dei pagamenti
1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che
il ritardo dei pagamenti di somme non aventi natura tributaria, è
effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti
gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa
individuazione del debito originario, degli interessi, delle
eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per
l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma. sono comunicati ai
destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali
o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
2. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico
dei soggetti inadempienti.
Art. 11
Dilazioni di pagamento
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura
tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata
prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni
e rateazioni. Ai pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti
seguenti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: ventiquattro mesi (per un debito fino a £ 5.000.000
(Lire Cinquemilioni))
- durata massima: trentasei mesi (per un debito da £ 5.000.001 fino
a £ 10.000.000 ( Lire Diecimilioni))
- durata massima quarantotto mesi (per un debito superiore a £
10.000.000 (lire Diecimilioni))
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento
alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista
dalle leggi o in mancanza, nella misura legale;
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori
rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi
già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza
l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva,
e eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse,
alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1,
soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20%
delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale
delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui
l'ammontare dei debito residuo risulti, superiore a L.5.000.000,
è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia nelle forme
di legge.

