Art. 1
Oggetto




1. Le norme dei presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I
ENTRATE COMUNALI




Art. 2
Individuazione




Le entrate comunali sono costituite da:
- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.


Art. 3
Regolamenti specifici




Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata è ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.


Art. 4
Determinazione canoni, prezzi, tariffe




1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.


Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni




l. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.


TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE




Art. 6
Forme di gestione delle entrate




1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell’ Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti locali, ai sensi degli Art. 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n° 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’Art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n° 142;
c) affidamento mediante convenzione a Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all’Art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n° 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell’Albo di cui all Art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;
d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’Art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43.

2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i La cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, c Art. 4 Determinazione canoni, prezzi, tariffe on previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L’affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell’Art. 44, comma 1, della legge 24/12/1994 n° 724.
5. E’ esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.


Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate




1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse. trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli art- 21 e 22 del (decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile dei servizio al quale., secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.


Art. 8
Modalità di pagamento




1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria -;
c) per il pagamento delle entrate ordinarie la cui riscossione sia volontaria che coattiva, è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 e al D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43.


Art. 9
Attività di riscontro




1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre.1997 n. 446.


Art. 10
Omissione e ritardo dei pagamenti




1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo dei pagamenti di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma. sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.


Art. 11
Dilazioni di pagamento




1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni. Ai pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: ventiquattro mesi (per un debito fino a £ 5.000.000 (Lire Cinquemilioni))
- durata massima: trentasei mesi (per un debito da £ 5.000.001 fino a £ 10.000.000 ( Lire Diecimilioni))
- durata massima quarantotto mesi (per un debito superiore a £ 10.000.000 (lire Diecimilioni))
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o in mancanza, nella misura legale;
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, e eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare dei debito residuo risulti, superiore a L.5.000.000, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia nelle forme di legge.