REGOLAMENTO
DI CONTABILITA'
Divenuto esecutivo in seguito alla
decisione Co.Re.Co. del 9 agosto 1996.
Capo I
FINALITA' E CONTENUTO
Art. 1
Finalità e contenuto del
regolamento
-
Il presente regolamento è adottato
in riferimento all'articolo 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e agli
articoli 2 e 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
-
Con le norme del presente regolamento
l'ente adegua le disposizioni di cui al regolamento di contabilità
vigente ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 77/95.
-
L'ente applica i principi contabili
stabiliti dal Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n.77 con modalità
organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità
locale, ferme restando le norme previste dall'ordinamento per assicurare
l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile.
-
Col termine "ordinamento" nei successivi
articoli si intende il Decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.
Capo II
PRINCIPI GENERALI
Art. 2
Funzioni del servizio finanziario
-
Il servizio finanziario o di ragioneria
è organizzato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 77/95 in modo da garantire
l'esercizio delle seguenti funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività
finanziaria:
-
programmazione e bilanci;
-
rilevazione e dimostrazione dei risultati
di gestione;
-
investimenti e relative fonti di finanziamento;
-
gestione del bilancio riferita alle
entrate;
-
gestione del bilancio riferita alle
spese;
-
rilevazione contabile delle riscossioni,
delle liquidazioni e dei pagamenti;
-
rapporti con il servizio di tesoreria
e con gli altri agenti contabili interni;
-
rapporti con gli organismi gestionali
dell'ente;
-
rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria;
-
tenuta dello stato patrimoniale e degli
inventari;
-
controllo e salvaguardia degli equilibri
di bilancio;
-
rapporti con la funzione del controllo
di gestione e con i servizi dell'ente.
-
Il servizio finanziario, inoltre, esercita
direttamente le seguenti funzioni:
-
gestione dei procedimenti relativi ai
tributi comunali;
-
gestione dei tributi passivi;
-
formulazione delle entrate e delle spese
relative alle gestioni esercitate direttamente dal servizio finanziario.
Art. 3
Funzione programmazione e bilancio
-
Le attività relative all?esercizio
della funzione programmazione e bilancio sono definite come segue :
-
formulazione delle previsioni d?entrata
e di spesa relative alle gestioni esercitate direttamente dal servizio
finanziario;
-
verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dagli altri servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale;
-
cura dei rapporti con i responsabili
dei servizi dell'ente di cui all'art. 7, commi 8 e 9 dell'ordinamento,
ai fini del coordinamento dell'attività di competenza degli stessi
rivolta alla definizione dei programmi, progetti, risorse ed interventi
di cui allo schema di bilancio annuale e pluriennale;
-
cura dei rapporti con l'organo esecutivo
per la definizione dei programmi, progetti, risorse ed interventi costituenti
lo schema del bilancio annuale e pluriennale;
-
cura dei rapporti con i responsabili
dei servizi e con l'organo esecutivo per la predisposizione della relazione
previsionale e programmatica;
-
predisposizione dello schema di bilancio
pluriennale e di bilancio annuale di previsione;
-
predisposizione degli altri allegati
al bilancio di previsione di cui all'art. 14 dell'ordinamento;
-
coordinamento dell'attività di
definizione degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie relative,
da parte dell'organo esecutivo, elaborate sulla base delle proposte avanzate
dei responsabili dei servizi;
-
coordinamento degli atti di predisposizione
del piano esecutivo di gestione con graduazione delle risorse dell'entrata
in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;
-
istruttoria delle proposte di variazione
al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione
e dei prelevamenti dal fondo di riserva, elaborate d'ufficio o su richiesta
dei responsabili dei servizi;
-
elaborazione della proposta della variazione
di assestamento generale di cui all'art. 17, comma 8, dell'ordinamento;
-
attività istruttoria per il rilascio
del parere di regolarità contabile sugli atti fondamentali di competenza
consiliare;
-
altre attività riguardanti gli
strumenti della programmazione e i bilanci.
-
adempimenti di cui all?art. 45, 2°
comma dell?ordinamento ai fini dell?adozione delle variazioni di bilancio
annuale e pluriennale, e delle modifiche alla relazione previsionale e
programmatica.
Art. 4
Funzione rilevazione e dimostrazione
dei risultati di gestione
-
Le attività relative alla funzione
rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione sono definite come
segue:
-
predisposizione del rendiconto della
gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto
del patrimonio;
-
predisposizione degli allegati di natura
contabile al rendiconto della gestione;
-
elaborazione delle proposte di relazione
al rendiconto di cui all?art. 73 dell?ordinamento riferite alle gestioni
direttamente esercitate dal servizio finanziario;
-
coordinamento dell'attività di
predisposizione della relazione al rendiconto della gestione di cui all?art.
73 dell'ordinamento, da parte dell'organo esecutivo, sulla base delle valutazioni
e indicazioni pervenute dagli altri servizi nei modi indicati nel successivo
articolo 57;
-
coordinamento dell'attività di
predisposizione delle analisi, degli indici e dei parametri di efficacia,
efficienza ed economicità riferiti ai risultati d'esercizio;
-
predisposizione dei dati consolidati
riferiti ai risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi
costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
Art. 5
Funzione investimenti e relative
fonti di finanziamento
-
Le attività relative alla funzione
investimenti e relative fonti di finanziamento sono definite come segue:
-
coordinamento dell'attività di
predisposizione dei programmi delle opere pubbliche e cura degli aspetti
contabili, finanziari e patrimoniali;
-
cura delle seguenti procedure per l'utilizzo
delle fonti di finanziamento degli investimenti di cui all'art. 42 dell'ordinamento:
-
attestazione che le risorse di bilancio
di cui all?art. 42, lettera a), b), c) e d) dell?ordinamento risultano
accertate;
-
attivazione del procedimento di applicazione
al bilancio della quota di avanzo di amministrazione da destinare ad investimenti;
-
adempimenti di cui al primo comma dell'art.
43 dell?ordinamento in ordine alle maggiori spese derivanti dal progetto
o dal piano esecutivo dell'investimento con acquisizione delle valutazioni
e dei dati necessari dai servizi competenti;
-
redazione del piano economico-finanziario
di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 con acquisizione
delle valutazioni e dei dati necessari dai servizi competenti.
-
attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento di cui alla Sezione II del Capo
IV dell'ordinamento anche in relazione al finanziamento dei debiti fuori
bilancio di cui all'art. 37 dell'ordinamento e per altre destinazioni di
legge, sulla base, ove necessario, dei dati e della documentazione tecnica
trasmessi dal servizio assegnatario della risorsa;
-
adempimenti relativi al rilascio delle
garanzie dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui agli articoli
48 e 49 dell'ordinamento;
-
ogni altra attività a contenuto
finanziario riferita alle politiche
-
d'investimento dell'ente.
Art. 6
Funzione di gestione del bilancio
riferita alle entrate
-
Le attività relative all'esercizio
della funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate sono definite
come segue:
-
esercizio delle competenze gestionali
di cui al precedente art. 2, comma 2;
-
cura dei rapporti con i responsabili
dei servizi e con i relativi responsabili del procedimento di accertamento,
ai fini dell'acquisizione da parte degli stessi delle risorse specifiche
riferibili ai servizi e della gestione complessiva delle entrate previste
in bilancio;
-
esercizio delle competenze gestionali
in via residuale con riferimento alle entrate indistinte non attribuibili
ad altri servizi;
-
esame dell'idonea documentazione di
cui all'art. 22 dell'ordinamento con la quale si realizza l'accertamento
delle entrate, ai fini della rilevazione contabile;
-
rilevazione contabile degli accertamenti
di entrata di cui all'art. 21 dell'ordinamento;
-
verifica dello stato di accertamento
delle entrate ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri
di bilancio entro il 15 settembre di ogni anno, del rilascio dell'attestazione
di copertura finanziaria delle spese correlate ad entrate vincolate e ad
ogni altro fine di coordinamento dell'attività finanziaria di entrata
dell'ente;
-
rilevazioni contabili dei residui di
esercizio ed altre attività di supporto ai responsabili dei servizi
e del procedimento che curano la realizzazione dei crediti;
-
analisi e rilevazioni contabili di natura
economico-patrimoniale riferita alla gestione delle entrate.
Art. 7
Funzione di gestione del bilancio
riferita alle spese
-
Le attività relative all'esercizio
della funzione di gestione del bilancio riferita alle spese sono definite
come segue:
-
esercizio delle competenze gestionali
di cui al precedente art. 2, comma 2;
-
attività istruttoria per il rilascio
del parere di regolarità contabile sul piano esecutivo di gestione,
in ordine all'affidamento delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei
servizi, e sulle deliberazioni dell'organo esecutivo modificative ed integrative
del piano medesimo;
-
attività istruttoria per il rilascio
del parere di regolarità contabile richiesto dai responsabili dei
servizi e dai dipendenti abilitati a sottoscrivere atti d?impegno sulle
prenotazioni d?impegno, ai sensi dell?articolo 34, comma 4, del presente
regolamento;
-
attività istruttoria per il rilascio
del parere di regolarità contabile di cui all'articolo 53, comma
1, e dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55, comma
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle proposte di deliberazione d?impegno
e sulle determinazioni di impegno del responsabile dei servizi;
-
rilevazione delle spese di cui all'art.
27, comma 7, dell'ordinamento ai fini della formazione dei bilanci;
-
rilevazione delle spese di cui all'art.
43 dell'ordinamento ai fini della copertura nel bilancio pluriennale originario,
eventualmente modificato dall'organo consiliare, e dell'inserimento nei
bilanci pluriennali successivi;
-
rilevazione contabile degli impegni
di spesa di cui all'art. 27 dell'ordinamento ivi compresi quelli insorti
ai sensi del quinto comma dello stesso articolo in corrispondenza e per
l?ammontare degli accertamenti delle correlate entrate;
-
verifica dello stato degli impegni di
spesa ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio
entro il 15 settembre di ogni anno e dell?attività di coordinamento
della gestione finanziaria di spesa dell'ente;
-
analisi e rilevazioni contabili di natura
economico - patrimoniale riferite alla gestione delle spese.
Art. 8
Funzione di rilevazione contabile
delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti
1- Le attività relative
all'esercizio della funzione di rilevazione contabile delle riscossioni,
delle liquidazioni e dei pagamenti sono definite come segue:
-
cura degli adempimenti relativi all?emissione,
controllo e rilevazione dei mandati di pagamento di cui all?art. 29 dell?ordinamento;
-
cura degli adempimenti relativi all'emissione,
controllo e rilevazione degli ordinativi d'incasso di cui all'art. 24 dell'ordinamento;
-
cura degli adempimenti relativi al controllo
ed alla rilevazione dei versamenti operati ai sensi dell'art. 25 dell'ordinamento;
-
cura degli adempimenti relativi ai controlli
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione
delle spese;
-
verifica trimestrale dello stato delle
riscossioni e dei pagamenti per il controllo ed il coordinamento dei flussi
complessivi di cassa del bilancio e per il coordinamento dell?attività
di gestione finanziaria dei servizi dell?ente;
-
verifica e controllo dello stato di
realizzazione dell'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
30 dell'ordinamento, in tutte le sue articolazioni;
-
attività di supporto informativo
alle funzioni di gestione dell'entrata e della spesa per le rilevazioni
economico-patrimoniali.
Art. 9
Funzione relativa ai rapporti con
il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili
-
Le attività relative all'esercizio
della funzione riguardante i rapporti con il servizio di tesoreria e con
gli altri agenti contabili interni sono definite come segue:
-
rapporti con il tesoriere per le operazioni
di riscossione ai sensi dell'art. 56 dell'ordinamento;
-
rapporti con il concessionario della
riscossione ai sensi dell'art. 57 dell'ordinamento;
-
adempimenti di cui all'art. 58 dell'ordinamento
per la verifica delle condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati
dal tesoriere sia in conto competenza, sia in conto residui;
-
adempimenti e rapporti con il tesoriere
per l'estinzione dei mandati di pagamento, l'annotazione della quietanza,
gli obblighi connessi con le delegazioni di pagamento di cui all'art. 48
dell'ordinamento;
-
adempimenti in ordine alla gestione
dei
titoli e valori da parte del tesoriere;
-
analisi, conservazione ed eventuali
adempimenti connessi con le verifiche dell'organo di revisione economico-finanziaria
di cui all'art. 64, comma 1, dell'ordinamento;
-
istruttoria delle verifiche ordinarie
di cassa di cui all'art. 64, 2° comma e delle verifiche straordinarie
di cui all'art. 65 dell'ordinamento;
-
verifica periodica sull'andamento del
servizio in ordine alla osservanza degli obblighi di legge e di regolamento;
-
verifiche, controlli e riscontri in
ordine al conto del tesoriere e altri adempimenti di cui all'art. 67 dell'ordinamento;
-
adempimenti relativi all'attivazione
ed alla gestione delle anticipazioni di tesoreria;
-
coordinamento e controllo dell'attività
degli agenti contabili, riscontro e altri adempimenti sui conti presentati
ai sensi dell'art. 75 dell'ordinamento.
Art. 10
Funzione relativa ai rapporti con
l'organo di revisione economico-finanziaria
-
Le attività relative alla funzione
riguardante i rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria
sono definite come segue:
-
cura della dotazione dei mezzi necessari
per lo svolgimento dei compiti dell'organo di revisione e del supporto
tecnico e documentale finalizzato a garantire l'adempimento delle funzioni
di cui all'art. 105 dell'ordinamento;
-
attività di supporto per garantire
il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, la partecipazione
alle assemblee dell'organo consiliare e alle riunioni dell'organo esecutivo;
-
attività di raccordo tra l'organo
di revisione economico-finanziaria, ed i servizi che costituiscono la struttura
organizzativa dell'ente;
Art. 11
Funzione relativa alla tenuta dello
stato patrimoniale e degli inventari
-
Le attività relative alla funzione
riguardante la tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari sono definite
come segue:
-
aggiornamento annuale degli inventari;
-
attività di supporto per la valutazione
dei beni del demanio e del patrimonio comprensivi delle relative manutenzioni
straordinarie;
-
attività di supporto per la complessiva
attività di gestione del patrimonio e del demanio dell'ente da parte
dei servizi cui sono affidati e da parte del servizio "gestione beni demaniali
e patrimoniali" ;
-
tenuta ed aggiornamento dello stato
patrimoniale, sia per cause dipendenti dalla gestione del bilancio annuale,
sia per cause estranee alla stessa, e relativo raccordo con la funzione
di gestione dell'entrata e della spesa;
-
L'Unità operativa del Servizio
Secondo competente in materia comunica entro il 28 febbraio di ogni anno
ogni variazione nella consistenza dei beni immobili dell'Amministrazione.
Art. 12
Funzione relativa al controllo e
salvaguardia degli equilibri di bilancio, rapporti con la funzione del
controllo di gestione e con i servizi dell'ente
-
Le attività relative alla funzione
sono definite come segue:
-
coordinamento, supporto strumentale
e redazione degli atti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e progetti previa acquisizione dei dati e degli elementi relativi agli
altri servizi dell'ente per il tramite del Segretario Comunale;
-
istruttoria dei provvedimenti necessari
per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 37
dell'ordinamento e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto;
-
controllo costante e concomitante degli
equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione di competenza, sia al
conto dei residui;
-
istruttoria dei provvedimenti necessari
a ripristinare il pareggio di bilancio inteso come assetto gestionale da
preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti
finanziarie della gestione;
-
istruttoria della documentazione e degli
atti presupposto per le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni
del responsabile finanziario di cui all'art. 3, comma 6°, dell'ordinamento;
-
assolvimento degli obblighi fiscali
e attività di supporto per i servizi dell'ente in materia fiscale;
-
cura dei rapporti con la struttura operativa
alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, sia
nelle fasi di articolazione della stessa, sia in sede di referto;
-
cura dei rapporti con gli altri servizi
presenti nell?ente e realizzazione del controllo interno al servizio finanziario
sulle procedure, sui tempi e sui risultati.
Art. 13
Organizzazione del servizio finanziario
-
Per l?esercizio delle funzioni di coordinamento
e di gestione dell?attività finanziaria di cui al precedente articolo
2, la struttura del servizio è così definita:
-
Il responsabile del servizio finanziario
o di ragioneria si identifica con il responsabile apicale del servizio,
dirigente o in sua vece funzionario responsabile del servizio terzo;
-
Le articolazioni operative del Servizio
sono strutturate come segue:
b/1 - Ufficio programmazione e
bilancio, al quale sono attribuite le competenze di cui agli artt. 3, 4,
10 e 12;
b/2 - Ufficio contabilità,
al quale sono attribuite le competenze di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9;
b/3 - Ufficio economato, al quale
sono attribuite le competenze di cui all?art. 11.
-
Ad ogni articolazione operativa è
preposto un responsabile che gestisce la struttura, rispondendo dei risultati,
della correttezza tecnica ed amministrativa dei procedimenti e degli atti
di competenza;
-
In caso di assenza o impedimento del
responsabile le relative funzioni vengono svolte dal funzionario con funzioni
di coordinamento, preposto all'Unità operativa complessa di cui
all'art. 13, secondo comma, del Regolamento degli Uffici, fatta salva la
possibilità che il dirigente del Servizio avochi le relative funzioni;
-
Il dirigente del servizio può
individuare i soggetti con responsabilità di strutture temporanee
di progetto per il raggiungimento di obiettivi specifici e determinati
all?interno della struttura, con attività di durata limitata.
Art. 14
I servizi e la gestione finanziari,
economica e patrimoniale
-
Il servizio, definito dall?art. 7, commi
8 e 9, dell?ordinamento è semplice quando è costituito da
unica struttura per l?esercizio dei una funzione, o di una parte di questa,
di competenza dell?ente.
-
Il servizio è complesso quando
è costituito da una struttura che si suddivide in sottordinate partizioni
organizzative interne.
-
Al Responsabile dell'Unità operativa
complessa spetta la gestione finanziaria sino alla fase della liquidazione,
nonché la gestione tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo. E' responsabile
della gestione e dei relativi risultati.
-
Qualora al Servizio competa l?acquisizione
di entrate al Responsabile compete la gestione del procedimento fino al
loro accertamento, secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa.
-
Per le finalità di cui al precedente
comma, al responsabile del Servizio sono affidati :
-
un complesso di mezzi finanziari, specificati
negli interventi assegnati;
-
le risorse di entrata, determinate e
specifiche, collegate all?attività svolta dal Servizio;
-
gli elementi attivi e passivi del patrimonio
inerenti all?attività svolta dal servizio.
Art. 15
Espressione del parere di regolarità
contabile
-
L?attività istruttoria per il
rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione
di competenza consiliare è svolta dall?Ufficio programmazione e
bilancio, di cui al precedente art. 13, punto b/1;
-
L?attività istruttoria per il
rilascio del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni
di competenza della giunta e sulle proposte di determinazione dei responsabili
dei Servizi, è svolta dall?Ufficio contabilità, di cui al
precedente art. 13, comma 1, lettera b/2;
-
Il parere è espresso dal Responsabile
dell?Ufficio che ha svolto In caso di assenza o impedimento del responsabile
di cui al comma precedente, il parere è reso dal responsabile dell?Unita
operativa complessa di cui all?art. 13, comma 1, lettera a) del vigente
Regolamento dei Servizi e degli Uffici o dal dirigente del Servizio finanziario.
-
Il parere è rilasciato entro
tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o di determinazione
da parte della competente Unità organizzativa.
-
Le proposte di provvedimento in ordine
alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere
ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche
sono inviate, con motivata relazione del responsabile dell?unità
organizzativa che ha compiuto l'istruttoria, al servizio proponente entro
il termine di cui al precedente comma.
Art. 16
Contenuto del parere di regolarità
contabile
-
Il parere di regolarità contabile
quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare:
-
l'osservanza dei principi e delle procedure
tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali,
anche in riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio proponente, e alle competenze degli organi di
direzione politica e dei responsabili della gestione e dei risultati nell'acquisizione
e nell'impiego delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali;
-
la regolarità della documentazione;
-
la giusta imputazione al bilancio e
la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;
-
l'osservanza delle norme fiscali;
-
ogni altra valutazione riferita agli
aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo
dell'atto.
-
Il parere è espresso in forma
scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso
di formazione.
-
Il parere contrario alla proposta di
atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere
adeguatamente motivato.
Art. 17
Attestazione di copertura finanziaria
-
L'attestazione di copertura finanziaria
della spesa sugli atti di impegno di cui all'art. 55, 5° comma della
legge 142/1990 è resa dal responsabile del servizio finanziario.
-
L?attestazione deve essere resa entro
tre giorni dalla richiesta.
-
Nel caso l?attestazione non possa esser
resa per indisponibilità di risorse, si applica il disposto dell?art.
18, 6° comma.
-
In caso di assenza del Dirigente l?attestazione
è resa dal responsabile dell?Unità operativa complessa di
cui all?art. 13, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento dei servizi.
-
Nel caso non sia possibile provvedere
per l?assenza del dirigente a norma del comma precedente, il Segretario
Generale adotta i provvedimenti di mobilità necessari a garantire
il regolare svolgimento del Servizio.
-
Il responsabile del servizio finanziario
effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
-
L'attestazione di copertura finanziaria
della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è
resa allorché l'entrata sia Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo
di amministrazione il responsabile del servizio finanziario, ai fini del
rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello
stato di realizzazione dell'avanzo medesimo.
-
Qualora si verifichino situazioni gestionali
di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio,
il responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio
delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui
al successivo articolo.
Art. 18
Segnalazioni obbligatorie del responsabile
del servizio finanziario
-
Il responsabile del servizio finanziario
è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi
di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
-
E? obbligato altresì a presentare
le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle
spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili
da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri
di bilancio.
-
La segnalazione dei fatti gestionali
e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la
gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della
spesa d'investimento qualora di evidenzino situazioni che possono condurre
a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non
compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi
di gestione o di amministrazione.
-
Le segnalazioni dei fatti gestionali,
opportunamente documentate, e le valutazioni adeguatamente motivate, sono
inviate in forma scritta al Sindaco, all?Assessore alle finanze, all?Organo
di revisione, al Segretario Generale e al responsabile del Servizio interessato.
-
Qualora i fatti segnalati o le valutazioni
espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura
finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario può
contestualmente comunicare ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione,
con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di
cui all'articolo 55, 5° comma della legge 142/90.
-
La decisione di sospendere il rilascio
delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione
dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione medesima.
-
La sospensione del rilascio dell'attestazione
di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora trascorsi trenta
giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti
non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire
gli equilibri di bilancio.
-
La sospensione di cui ai commi precedenti
non può essere protratta per un periodo superiore a giorni sette,
trascorso il quale, in mancanza dei provvedimenti degli organi competenti,
il responsabile del servizio finanziario comunica all'organo di revisione
la grave irregolarità di gestione riscontrata per il referto al
Consiglio di cui all'art. 57, comma 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Capo III
BILANCI E PROGRAMMAZIONE
Art. 19
Conoscenza dei contenuti del bilancio
e dei suoi allegati
-
Al fine di assicurare ai cittadini e
agli organismi di partecipazione di cui all'articolo 6 della legge 8 giugno
1990, n. 142, la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio annuale
e dei suoi allegati l'ente deve prevedere forme di consultazione della
popolazione secondo i principi della legge e dello statuto.
-
Inoltre il bilancio annuale e i suoi
allegati possono essere illustrati in modo leggibile e chiaro per il cittadino,
in apposito notiziario edito a cura dell'ente e reso pubblico.
-
L?Ufficio per le relazioni col pubblico
di cui all?art. 12 del Decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni
ed integrazioni, dedica un periodo non inferiore a quindici giorni, in
orario prestabilito, all?informazione all?utenza sul bilancio e relativi
allegati, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio.
-
Dell'iniziativa di cui al comma precedente
deve essere data adeguata pubblicizzazione.
-
Idonee iniziative pubbliche sono stabilite
per assicurare la conoscenza dei dati del rendiconto dell'ente.
-
La pubblicità dei contenuti del
bilancio e del rendiconto deve realizzare l'informazione ai cittadini,
singoli o associati, in ordine all'impiego delle entrate tributarie e dei
proventi dei servizi pubblici locali.
Art. 20
Formazione del bilancio di previsione:
-
La proposta di piano esecutivo di gestione
è assunta a base della formazione degli strumenti di bilancio.
-
Tenendo conto del principio espresso
al comma precedente il processo di formazione del quadro di riferimento
pluriennale ed annuale riferito al bilancio del nuovo esercizio è
così definito:
-
i responsabili dei servizi predispongono
le proposte di piano esecutivo di gestione sulla base delle esigenze e
delle indicazioni delle unità organizzative in cui ogni servizio
si articola. La proposta si riferisce alle entrate specifiche del servizio,
alle spese correnti e al piano degli investimenti, e tiene conto dei risultati
dell?analisi di gestione, nonché degli eventuali impegni pluriennali.
-
la proposta di cui al punto precedente
analizza in particolare gli andamenti consolidati della gestione definendo
gli obiettivi e le possibili ipotesi di sviluppo, tenendo conto delle strutture
dei servizi e dei programmi di lavoro degli stessi;
-
la proposta è esaminata dalla
Conferenza dei dirigenti e dei responsabili delle unità operative,
di cui all?art. 23 del Regolamento comunale sull?organizzazione degli uffici
e del lavoro, con l?organo esecutivo, al fine di definire, mediante il
confronto tra i responsabili delle politiche dell?Ente e i responsabili
della gestione, gli obiettivi e le dotazioni finanziarie attribuibili ad
ogni servizio, avuto riguardo al bilancio pluriennale e al bilancio annuale;
-
sulla base dei risultati delle analisi
e dei confronti di cui al punto precedente il servizio finanziario predispone
un primo schema di piano esecutivo di gestione, di bilancio pluriennale
e di bilancio annuale riferiti alle dotazioni previsionali finanziarie;
-
contestualmente i responsabili dei servizi
e l'organo esecutivo con il supporto del servizio finanziario, elaborano
una prima ipotesi di obiettivi gestionali, di cui al piano esecutivo di
gestione, nonché di programmi e di progetti da inserire nel bilancio
annuale e pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica.
-
Tutte le operazioni di cui al comma
precedente devono essere concluse entro il 31 luglio di ogni anno.
Art. 21
Schema di relazione previsionale
e programmatica
-
In riferimento ai precedenti articoli
lo schema di relazione previsionale e programmatica è elaborato
dall?organo esecutivo con la partecipazione dei responsabili dei servizi.
-
Il servizio finanziario cura il coordinamento
generale dell'attività di predisposizione della relazione e provvede
alla sua finale stesura.
-
I singoli servizi, ognuno per quanto
di propria competenza, sulla base degli indirizzi dell?organo esecutivo,
e in collaborazione con lo stesso, elaborano e predispongono i programmi
e gli eventuali progetti e ogni altro atto richiesto dalla normativa vigente.
Art. 22
Schema di bilancio previsionale
e relativi allegati
-
Lo schema di bilancio annuale di previsione,
la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale
sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo entro il 15 settembre
di ogni anno.
-
Nello stesso termine sono predisposte
e approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 14, lettere c)
e d) dell'ordinamento.
-
Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale
e di relazione previsionale e programmatica, predisposti dall?organo esecutivo,
sono trasmessi all?organo di revisione per l?acquisizione del parere di
legge.
-
Sono altresì trasmessi alle Circoscrizioni
per l?acquisizione del parere dei rispettivi Consigli, ai sensi del vigente
Regolamento sul decentramento.
-
La parte del bilancio relativa alle
spese per il personale viene trasmessa alle Organizzazioni sindacali aziendali.
-
I pareri di cui ai comma precedenti
sono resi entro il 30 settembre.
-
Qualora il parere di cui al precedente
comma 4 non venga reso entro il termine stabilito, si prescinde da esso.
-
Entro il termine di cui al precedente
comma 6 lo schema di bilancio annuale, unitamente a tutti gli allegati
e alla relazione dell?organo di revisione, è presentato al Consiglio
comunale.
Art. 23
Sessione di bilancio
-
L'esame dello schema di bilancio e dei
relativi allegati da parte dell'organo consiliare è programmato
in apposita sessione di bilancio da tenersi nel mese di ottobre di ogni
anno.
-
Le riunioni del Consiglio comunale sono
programmate in modo da garantire che, per quanto possibile, nelle sedute
dedicate al bilancio di previsione non siano esaminati altri punti dell?ordine
del giorno.
-
Gli eventuali emendamenti agli schemi
di bilancio devono essere presentati in forma scritta al Segretario generale,
da parte dei consiglieri entro il termine perentorio di sette giorni prima
di quello previsto per l?approvazione del bilancio.
-
Le proposte di emendamento al fine di
essere poste in discussione e in approvazione devono riportare i pareri
di cui all'art. 53, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
-
A tal fine il Segretario generale trasmette
senza indugio gli emendamenti al Servizio finanziario, che provvede a restituirli
con l?apposizione dei pareri entro il termine massimo di cinque giorni.
-
Conseguentemente, qualora gli emendamenti
vengano presentati nel corso della riunione, questa prosegue regolarmente
fino alla sua conclusione, ma il bilancio non può essere messo ai
voti prima che siano trascorsi sette giorni.
Art. 24
Termini relativi al procedimento
di formazione del bilancio
-
Quando il termine ordinario di approvazione
del bilancio previsto nell?articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n°
142, è differito ad altra data, la durata della proroga ha efficacia
anche per i termini indicati negli articoli 20, terzo comma; 22, comma
6 e 23 del presente regolamento.
-
Il mese di ottobre di cui al primo comma
del precedente articolo 23 deve intendersi riferito, nel caso in cui sia
stato prorogato il termine ordinario di approvazione del bilancio, ai trenta
giorni precedenti il termine straordinario di approvazione del bilancio.
Art. 25
Il piano esecutivo di gestione
-
Il contenuto del piano esecutivo di
gestione costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli
stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni,
deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni
in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile.
-
In particolare gli obiettivi di gestione
sono esplicitati in modo da permettere il controllo delle responsabilità
di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell?Ente,
anche al fine di evidenziarne eventuali responsabilità.
-
Il contenuto degli obiettivi è
integrato dalle conseguenti direttive in modo da consentire, in base alla
vigente legislazione l'attivazione del potere di accertamento delle entrate
e di impegno delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
-
Qualora il piano esecutivo di gestione
non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive che consentano
l'esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile del servizio,
dovrà essere integrato con appositi atti dell'organo esecutivo.
-
Il piano esecutivo di gestione deve
consentire di affidare ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati
negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi
del patrimonio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 14, comma
5.
Art. 26
Struttura del piano esecutivo di
gestione
-
La struttura del piano esecutivo di
gestione realizza i seguenti principali collegamenti:
-
collegamento con il bilancio pluriennale
e annuale sotto il profilo contabile mediante l'individuazione dei capitoli
ed eventuali articoli da riaggregare nelle risorse e negli interventi,
nonché da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni.
La graduazione in capitoli ed eventuali articoli delle risorse di entrata
deve essere individuata in modo che le risorse stesse risultino attribuibili
ai servizi e agli eventuali centri di costo, qualora a questi specificatamente
riferite;
-
collegamento con i centri di responsabilità
sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed ai
centri di costo che costituiscono la struttura dell?Ente, utilizzando la
configurazione tecnica del bilancio in modo da realizzare la migliore corrispondenza
con l?assetto organizzativo dell?Ente.
-
collegamento sotto il profilo programmatico
mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le direttive
di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali progetti
di cui alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale
e al bilancio annuale.
-
La struttura tecnico contabile del piano
esecutivo di gestione è, predisposta dal servizio finanziario con
criteri di flessibilità in relazione alle finalità e ai collegamenti
che lo stesso attiva come indicato al comma precedente.
Art. 27
Competenze dei responsabili dei
servizi
-
I responsabili dei Servizi dell?Ente
realizzano entro il 15 settembre di ciascun anno la verifica dello stato
di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti
dall?organo esecutivo.
-
La verifica di cui al precedente comma
si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi
e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale
e programmatica nonché del grado di realizzazione degli obiettivi
affidati dall'organo esecutivo.
-
Le verifiche di cui ai punti precedenti
sono riferite ai contenuti contabili, organizzativi e programmatici del
piano esecutivo di gestione di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.
-
I risultati della verifica di cui ai
precedenti commi sono comunicati all'organo esecutivo tramite il servizio
finanziario che svolge la funzione di coordinamento e di supporto alle
verifiche medesime.
-
Il servizio finanziario analizza e aggrega
le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo
e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al
presente regolamento.
Art. 28
Modifiche alle dotazioni e agli
obiettivi assegnati ai servizi
-
Le variazioni al Piano Esecutivo di
gestione consistono in operazioni di modifica delle dotazioni e/o degli
obiettivi assegnati.
-
Tali variazioni possono essere chieste
dall?Organo esecutivo o dai responsabili dei Servizi.
-
Qualora l?Organo esecutivo intenda modificare
il Piano esecutivo di gestione, informa il Responsabile del Servizio interessato,
e per conoscenza il dirigente sovraordinato. Il Responsabile del Servizio
deve esprimere il proprio parere per iscritto entro cinque giorni.
-
Qualora sia il Responsabile del Servizio
a ritenere necessaria la modifica di cui al comma 1), presenta la proposta
con relazione motivata, vistata dal dirigente del Servizio, indirizzata
al Sindaco, tramite il servizio finanziario e trasmessa per conoscenza
al Segretario generale.
-
Il Responsabile del Servizio finanziario
deve provvedere agli adempimenti di propria competenza entro dieci giorni
da ricevimento, prima dell?inoltro alla Giunta.
-
Qualora la proposta di modifica riguardi
mezzi finanziari che risultano in esubero, la Conferenza dei dirigenti,
prevista dall?art. 23 del Regolamento sull?organizzazione degli Uffici,
propone la destinazione delle risorse di bilancio che si rendono disponibili.
-
L?organo esecutivo delibera l?approvazione
della proposta. Motiva, con deliberazione, l?eventuale diniego o l?accettazione
con modifiche di quanto proposto dal responsabile del servizio.
-
Le variazioni al Piano esecutivo di
gestione che investono risorse afferenti più Unità operative,
sono connesse e conseguenti alle procedure di variazioni del bilancio.
-
Possono essere deliberate variazioni
al piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre.
Art. 29
Variazioni di bilancio
-
Le variazioni di bilancio consistono
in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove
o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate,
oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d?anno.
-
I Responsabili dei Servizi, nel caso
ritengano sussistere le necessità indicate al precedente comma,
predispongono le proposte di correzione del piano esecutivo di gestione,
con le connesse modifiche di bilancio.
-
La proposta è esaminata dalla
conferenza dei dirigenti, di cui all?art. 23 del Regolamento dei Servizi
e degli Uffici, e sottoposte all?organo esecutivo al fine di definire,
mediante il confronto tra i responsabili delle politiche dell?ente e i
responsabili della gestione, gli obiettivi e le dotazioni finanziarie attribuibili
ad ogni servizio, avuto riguardo al bilancio pluriennale e al bilancio
annuale.
-
Sulla base dei risultati delle analisi
e dei confronti di cui al punto precedente, il servizio finanziario predispone
lo schema di variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione,
eventualmente anche con riferimento al bilancio pluriennale.
-
Possono essere deliberate variazioni
alle dotazioni di competenza fino al 30 Novembre dell?esercizio.
Art. 30
Fondo di riserva
-
Nel bilancio di previsione è
istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario che non
può essere inferiore allo 1 % (uno per cento) del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
-
Il fondo di riserva è utilizzato
con deliberazione dell?organo esecutivo.
-
Le deliberazioni di cui al comma precedente
sono comunicate al Consiglio comunale entro sessanta giorni dall?adozione
e comunque entro il 31 gennaio dell?anno successivo, se a tale data non
sia scaduto il predetto termine.
Capo IV
LA GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 31
Disciplina dell'accertamento delle
entrate
-
I responsabili dei servizi devono operare
affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità
finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive
degli organi di governo dell'ente.
-
Il responsabile del procedimento con
il quale viene accertata l'entrata è individuato nel responsabile
del servizio al quale l'entrata stessa è affidata con l'operazione
di determinazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali
di cui al piano esecutivo di gestione
-
Il responsabile del servizio di cui
al comma precedente trasmette al responsabile del servizio finanziario
l?idonea documentazione di cui all'art. 22 dell'ordinamento con proprio
provvedimento sottoscritto, datato e numerato progressivamente. Copia della
documentazione è conservata dal responsabile del servizio.
-
La trasmissione dell'idonea documentazione
avviene entro tre giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti
gli elementi costitutivi dell'accertamento di cui all'art. 21 dell'ordinamento
e comunque entro il 31 dicembre
-
Il controllo ed il riscontro sull?idonea
documentazione in base alla quale si realizza l?accertamento, sono operati
entro cinque giorni dal ricevimento.
-
Qualora il visto di controllo e di riscontro
non possa essere apposto per qualsiasi ragione, la documentazione è
inviata al servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma.
-
La rilevazione delle scritture contabili
dell?accertamento di entrata avviene a cura del responsabile della competente
unità organizzativa del servizio finanziario.
Art. 32
Riscossione delle entrate
-
L?ordinativo di incasso di cui all?art.
24 dell?ordinamento è predisposto dalla competente unità
organizzativa del servizio finanziario, sulla base dell?idonea documentazione
di cui all?art. 22 dell?ordinamento, ed è sottoscritto dal responsabile
della stessa unità organizzativa entro tre giorni da quello di apposizione
del visto di regolarità, ai sensi del precedente art. 31, comma
5.
-
L?ordinativo è quindi trasmesso
al Tesoriere ai sensi dell?art. 24 dell?ordinamento a cura della competente
unità organizzativa del servizio finanziario che provvede altresì
alle conseguenti rilevazioni contabili.
-
In caso di assenza od impedimento del
responsabile della competente unità organizzativa, l?ordinativo
è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.
-
Ove il tesoriere effettui riscossioni
ai sensi dell?articolo 24, ultimo comma, dell?ordinamento è tenuto
a darne comunicazione al servizio finanziario entro i successivi cinque
giorni. Il responsabile della competente unità organizzativa del
servizio finanziario informa dell?avvenuta riscossione il responsabile
del servizio cui l?entrata risulta affidata con il piano esecutivo di gestione
il quale provvede ad accertare l?entrata ed a chiedere l?emissione dell?ordinativo
di riscossione ai sensi del precedente comma 1; in ogni caso si deve pervenire
all?emissione dell?ordinativo di riscossione entro il 31 dicembre al fine
di consentire la regolarità della rendicontazione della gestione
del tesoriere.
Art. 33
Versamento delle entrate
-
Gli incaricati interni, designati con
provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso
la tesoreria dell'ente entro il giorno quindici e il giorno trenta di ogni
mese.
-
Ogni qualvolta la giacenza delle somme
riscosse superi l'importo di £. 1 milione (un milione) l'incaricato
dovrà provvedere all'immediato versamento presso la tesoreria comunale
anche prima dei termini previsti al precedente comma.
Art. 34
Prenotazione dell'impegno
-
Durante la gestione i responsabili dei
servizi di cui ai precedenti articoli possono prenotare impegni relativi
a procedure in via di espletamento.
-
La prenotazione dell'impegno deve essere
richiesta dal responsabile del servizio con proprio provvedimento, sottoscritto,
datato, numerato progressivamente e contenente l'individuazione dell'ufficio
di provenienza.
-
Il provvedimento deve indicare la fase
preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il
presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare
della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche
su esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale.
-
Il provvedimento di prenotazione dell'impegno
è trasmesso in copia alla competente unità organizzativa
del servizio finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento,
per le rilevazioni contabili conseguenti.
Art. 35
Sottoscrizione degli atti d'impegno
-
Sono abilitati alla sottoscrizione degli
atti di impegno i responsabili delle Unità Operative complesse,
ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio
di previsione secondo le procedure di cui alla normativa vigente e al presente
Regolamento.
-
Gli atti di impegno, da definire "determinazioni",
sono predisposti ai sensi del comma precedente e devono obbligatoriamente
indicare l?Unità Operativa Complessa ed il Servizio di provenienza,
la numerazione progressiva su base annuale, e la data di emanazione.
-
Alle determinazioni si applicano, in
via preventiva, le procedure di cui all?art. 53, comma 1, e all?art. 55,
comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
-
Il competente Servizio finanziario,
individuato ai sensi degli artt. 13 e 17 del presente Regolamento, entro
tre giorni dalla ricezione delle proposte di determinazione, provvede agli
adempimenti indicati al comma precedente, e trasmette le proposte in Segreteria.
-
Il Segretario Generale appone il parere
di legittimità entro tre giorni dalla ricezione della proposta.
-
Copia della determinazione e della documentazione
comprovante il perfezionamento dell?obbligazione nelle forme di legge è
trasmessa, al servizio finanziario entro tre giorni dal suo formale perfezionamento,
e comunque entro il 31 dicembre per la registrazione contabile dell?impegno
e, contemporaneamente, è affissa all'Albo Pretorio per la durata
di quindici giorni.
-
In caso il Segretario generale apponga
parere negativo sulla legittimità del provvedimento ed il Responsabile
del Servizio non emani formalmente la determinazione, questi avverte immediatamente,
in via formale, il Servizio finanziario.
-
Il funzionario competente ad adottare
l?atto, in presenza di parere negativo, può egualmente assumere
il provvedimento con apposita motivazione sulle ragioni che inducono a
disattendere il parere stesso.
-
Il Servizio finanziario conserva le
determinazioni distinte per Ufficio di provenienza e in ordine cronologico.
Art. 36
Impegni di spesa correlati ad entrate
a destinazione vincolata
-
I Responsabili dei Servizi ai quali
sono stati assegnati, sulla base del Piano esecutivo di gestione, gli interventi
relativi a spese finanziate con mutui ed altre entrate aventi vincolo di
destinazione, considerano questi impegnati in corrispondenza e per l?ammontare
delle correlate entrate accertate.
-
La competente unità organizzativa
del servizio finanziario procede alla registrazione degli impegni a carico
degli interventi di cui al precedente comma contestualmente alla registrazione
dell?accertamento delle correlate entrate.
-
Al successivo impegno delle spese relative
agli interventi di cui al primo comma provvede il responsabile dei servizio
nei modi previsti al precedente articolo 35.
Art. 37
Liquidazione delle spese
-
I Responsabili dei servizi provvedono
alla liquidazione delle spese delle quali hanno istruito l?impegno ed alle
quali hanno dato esecuzione nei modi previsti dall?art. 28 dell?Ordinamento.
-
Essi adottano "Atti di liquidazione"
e li trasmettono alla competente Unità organizzativa del Servizio
finanziario entro tre giorni da quello della sottoscrizione, unitamente
alla documentazione giustificativa per il controllo ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali.
-
Gli atti di liquidazione devono essere
numerati su base annua, datati e riportare l?Unità ed il Servizio
di emanazione.
-
Entro il termine di cinque giorni dal
ricevimento degli atti di liquidazione il servizio finanziario può
formulare rilievi o chiedere documentazione integrativa.
-
Le spese fisse derivanti da leggi o
da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, cui non fa riscontro
l?accertamento di specifici adempimenti obbligatori da parte dei creditori,
sono liquidati dalle competenti Unità organizzative del servizio
Finanziario o dell?Ufficio personale, settore stipendi.
Art. 38
Mandati di pagamento
-
Entro cinque giorni dal ricevimento
degli atti di liquidazione ovvero delle deduzioni o della documentazione
integrativa richiesta ai sensi del precedente art. 37, quarto comma, l?Ufficio
contabilità provvede all?emissione dei mandati di pagamento.
-
La sezione stipendi dell?Ufficio personale
provvede all?emissione dei mandati di propria competenza. Della loro emissione
deve essere informato il Servizio finanziario, anche con sistemi informatici,
fermo restando che i mandati vanno trasmessi a tale Servizio ai fini dell?ultimo
comma del presente articolo.
-
Le competenti Unità organizzative
procedono altresì all?ordinazione delle spese fisse di cui all?ultimo
comma del precedente articolo, in tempo utile affinché il tesoriere
possa effettuare i pagamenti alle rispettive scadenze.
-
La sottoscrizione dei mandati di pagamento
avviene a cura del Responsabile dell?Ufficio che li ha predisposti. Il
mandato viene controfirmato dal responsabile della sovraordinata Unità
Operativa complessa.
-
In caso di assenza o impedimento del
Responsabile che ha emesso il mandato, la sottoscrizione è apposta
dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa sovraordinata o
dal Dirigente. La controfirma in caso di assenza o impedimento del Responsabile
dell'unità operativa complessa viene apposta dal Dirigente o dal
Segretario Generale.
-
Il servizio finanziario provvede poi
alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
-
Possono essere emessi mandati di pagamento
collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono
pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche accompagnati da un
ruolo indicante i nominativi dei singoli creditori, i titoli dai quali
sorge l?obbligo a pagare, gli importi da corrispondere a ciascuno, le eventuali
modalità agevolative di pagamento richieste dal creditore, l?indicazione
del soggetto tenuto a rilasciare quietanza se persona diversa dal creditore.
-
Dopo il venti dicembre non possono essere
emessi mandati di pagamento ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento
di spese fisse aventi scadenza successiva a tale data.
-
Il tesoriere ove effettui pagamenti
ai sensi dell?articolo 29, ultimo comma, dell?ordinamento, è tenuto
a darne comunicazione al servizio finanziario entro i successivi cinque
giorni. Il responsabile della competente unità organizzativa del
servizio finanziario cura l?emissione dell?ordinativo di pagamento entro
il termine massimo di quindici giorni e comunque entro la fine del mese
nel corso del quale ha ricevuto la comunicazione; in ogni caso il titolo
di spesa deve essere emesso entro il 31 dicembre al fine di consentire
la regolarità della rendicontazione della gestione del tesoriere.
-
Ogni mandato di pagamento estinto e
restituito dal tesoriere è corredato degli atti e documenti giustificativi
della spesa e con questi è allegato al conto del bilancio.
-
Il Servizi deputati all?emissione dei
mandati, in caso di urgenza, avranno cura di provvedere all?emissione dei
mandati nel rispetto di termini più brevi, al fine di evitare ogni
danno all?Ente.
Art. 39
Residui passivi
-
Le spese impegnate a norma dell?articolo
27 dell?ordinamento e non pagate entro il termine dell?esercizio costituiscono
residui passivi.
-
Possono essere mantenute fra i residui
passivi dell?esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato
oggetto di revisione in sede di conto del bilancio ai sensi dell?articolo
70, comma 3, dell?ordinamento.
-
Entro il 31 gennaio di ogni anno il
responsabile del servizio finanziario trasmette al tesoriere l?elenco dei
residui passivi da lui sottoscritto per i fini di cui all?articolo 58,
ultimo comma, dell?ordinamento.
-
L?elenco dei residui è aggiornato
secondo le risultanze del conto del bilancio ed è trasmesso al tesoriere
entro il 31 luglio a cura del servizio finanziario.
-
Nelle more dell?acquisizione dell?elenco
di cui al terzo comma, il tesoriere estingue i mandati di pagamento in
conto residui sulla base dell?attestazione di sussistenza del debito resa
dal responsabile del servizio finanziario da allegare agli stessi.
Capo V
EQUILIBRI DI BILANCIO
Art. 40
Salvaguardia degli equilibri di
bilancio
-
Il pareggio di bilancio è inteso
come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento
a tutte le componenti finanziarie della gestione.
-
L'ente rispetta durante la gestione
e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Decreto Legislativo
77/1995 e dal presente regolamento.
-
Il servizio finanziario, in applicazione
del precedente articolo 27, analizza e aggrega le informazioni ricevute
dai responsabili dei servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilità
generale finanziaria provvede a quanto segue:
-
istruire la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi e dei progetti;
-
istruire i provvedimenti necessari per
il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37 dell'ordinamento;
-
proporre le misure necessarie a ripristinare
il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione
di competenza ovvero della gestione dei residui.
-
Il servizio finanziario propone altresì
le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto approvato.
-
L'analisi delle informazioni gestionali
ricevute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:
-
per l'entrata lo stato delle risorse
assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato
degli accertamenti;
-
per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari
attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni.
-
Le informazioni di natura contabile
sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati
ai servizi, nonché alle attività e passività patrimoniali
attribuite agli stessi secondo le norme del presente regolamento.
Art. 41
Provvedimenti dell'organo consiliare
in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio
-
L?Organo consiliare provvede entro il
30 settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi.
-
In tale sede adotta contestualmente
con delibera gli altri provvedimenti di cui all'art. 36, 2 comma, secondo
periodo, dell'ordinamento.
Art. 42
Salvaguardia degli equilibri e assestamento
generale di bilancio
-
Il processo di controllo e salvaguardia
degli equilibri di bilancio è inserito contabilmente e gestionalmente
nel procedimento di formazione dell'assestamento generale di bilancio di
cui all'art. 17, comma 8 dell'ordinamento.
-
Le proposte di assestamento generale
di bilancio sono elaborate dal servizio finanziario utilizzando anche le
informazioni comunicate dai responsabili dei servizi nello svolgersi del
processo di cui al primo comma, entro il 15 novembre di ogni anno. La relativa
deliberazione è adottata dal Consiglio o dalla Giunta in via d?urgenza
entro il 30 novembre.
Art. 43
Salvaguardia degli equilibri e formazione
del bilancio
-
Il processo di controllo e salvaguardia
degli equilibri di bilancio e di formazione dell'assestamento generale
di cui al precedente articolo sono inseriti contabilmente e gestionalmente
nel procedimento di formazione del bilancio dell'anno successivo e del
relativo quadro di riferimento pluriennale.
Capo VI
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 44
Il controllo di gestione
-
Il controllo di gestione assume le caratteristiche
del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente,
rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa,
ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione e della economicità
della spesa pubblica locale.
-
Il controllo interno è concomitante
allo svolgimento dell'attività amministrativa ed è finalizzato
a orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni
per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
-
la corretta individuazione degli obiettivi
effettivamente prioritari per la collettività amministrata;
-
il perseguimento degli obiettivi nei
modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e
dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;
-
l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa.
Art. 45
Le finalità del controllo
di gestione
-
Le finalità principali del controllo
di gestione o funzionale sono così determinate:
-
rappresentare lo strumento della partecipazione
intesa come perseguimento degli obiettivi concordati fra gli organi e i
soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili
della gestione e dei risultati;
-
conseguire l'economicità quale
impiego delle risorse il più possibile rispondente al soddisfacimento
delle esigenze dei soggetti amministrati;
-
conseguire il coordinamento delle attività
nel caso di più centri decisionali ed operativi autonomi;
-
esercitare la funzione di impulso qualora
per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino
ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o
la realizzazione dei progetti.
Art. 46
Oggetto del controllo di gestione
-
Il controllo di gestione è riferito
ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione amministrativa:
-
la coerenza rispetto ai programmi ed
ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell'ente;
-
la compatibilità rispetto alle
strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici
esterni;
-
l'adeguatezza rispetto alle risorse
finanziarie disponibili;
-
l'efficacia delle modalità di
attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
-
l'efficienza dei processi di attivazione
e di gestione dei servizi.
Art. 47
La struttura operativa del controllo
di gestione
-
La funzione del controllo di gestione
è affidata, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto e dell'art. 19 del
Regolamento dei Servizi ad apposita sezione dell'unità di staff
al Sindaco.
-
La struttura si avvale del servizio
finanziario per l?esercizio della funzione.
-
Essa predispone gli strumenti destinati
ai responsabili delle politiche dell'ente ed ai rappresentanti della gestione
dei servizi per le finalità volute dalla legge, dallo Statuto e
dal presente regolamento.
-
Le analisi e gli strumenti predisposti
dalla struttura nell?esercizio delle funzioni di controllo di gestione
sono impiegati dagli amministratori in termini di programmazione e di controllo
e dai responsabili dei servizi in termini direzionali rivolti alla gestione
ed ai risultati.
-
La struttura agisce in modo coordinato
ed integrato con il sistema informativo finanziario ed economico - patrimoniale.
-
E? consentita la stipula di convenzioni
con altri enti e/o con strutture private o professionisti per l?esercizio
della funzione del controllo di gestione.
Art. 48
Fasi del controllo di gestione
-
Il controllo di gestione si articola
nelle seguenti fasi:
-
predisposizione ed analisi di un piano
dettagliato di obiettivi;
-
rilevazione dei dati relativi ai costi
ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento
ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
-
valutazione dei dati predetti in rapporto
al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione
e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità
dell'azione intrapresa;
-
elaborazione di indici e parametri finanziari,
economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo;
-
elaborazione di relazioni periodiche
(reporting) riferite all'attività complessiva dell'ente, alla gestione
di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri
di costo o di singoli programmi e progetti.
Art. 49
Referto del controllo di gestione
-
Il coordinamento e l'integrazione delle
attività dell'ente ed il collegamento tra la responsabilità
direzionale, politica e gestionale, e la responsabilità economica
è attuato con un adeguato insieme di informazioni che si caratterizzano
perché risultano finalizzate rispetto ai destinatari e rispetto
alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'ente.
-
Le informazioni e gli strumenti derivanti
dall'attuazione del controllo funzionale sono articolate in modo sistematico
in referti da inviare agli amministratori, al Segretario dell?ente ed ai
responsabili dei servizi e dei centri di ricavo e di costo con cadenza
quadrimestrale.
Capo VII
IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 50
Affidamento del servizio di tesoreria
-
Il servizio di tesoreria è affidato
mediante gara a licitazione privata secondo la legislazione vigente in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
-
Qualora sia motivata la convenienza
e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime
di proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo
di tempo rispetto all'originario affidamento.
Art. 51
Attività connesse alla riscossione
delle entrate e al pagamento delle spese
-
Per ogni somma riscossa il tesoriere
rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
-
Gli estremi della quietanza sono annotati
direttamente sulla reversale o su documentazione meccanografica da consegnare
all'ente in allegato al proprio rendiconto.
-
Le entrate sono registrate sul registro
di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.
-
Il tesoriere deve trasmettere all'ente,
a cadenza settimanale, la situazione complessiva delle riscossioni così
formulata:
-
totale delle riscossioni effettuate
annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica;
-
somme riscosse senza ordinativo d'incasso
indicate singolarmente e annotate come indicato al punto precedente;
-
ordinativi d'incasso non ancora eseguiti
totalmente o parzialmente.
-
Le informazioni di cui ai commi precedenti
possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici,
con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere,
al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa
alla gestione del servizio.
-
La prova documentale delle riscossioni
eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle
rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.
-
Tutti i registri e supporti contabili
relativi al servizio, anche informatici, sono numerati e vidimati a cura
del responsabile della competente unità organizzativa del servizio
finanziario.
-
I registri contabili di cui al comma
precedente sono forniti a cura e spese del tesoriere.
-
I pagamenti possono aver luogo solo
se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi
stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.
-
Il tesoriere provvede all'estinzione
dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi
trovino riscontro nell'elenco dei residui ovvero nell?attestazione di cui
all?articolo 39 , commi 3, 4 e 5, del presente regolamento
Art. 52
Contabilità del servizio
di Tesoreria
-
Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità
analitica, atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi
di cassa e di tutti i registri che si rendono necessari al fini di una
chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.
-
La contabilità di tesoreria deve
permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi
non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando
per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.
-
La contabilità di tesoreria è
tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.
Art. 53
Gestione di titoli e valori
-
Il tesoriere provvede alla custodia
dei titoli e dei valori di pertinenza dell?ente; la gestione dei titoli
avviene nei modi indicati nell?articolo 63, comma 1, dell?ordinamento.
-
I depositi ed i prelievi dei titoli
e dei valori sono disposti con ordinativi sottoscritti dal responsabile
del servizio finanziario ai sensi degli articoli 32 e 37 del presente regolamento;
allo stesso modo si provvede per il deposito ed il prelievo delle cauzioni
in numerario, titoli ed altri valori versate da terzi a garanzia degli
impegni assunti con l?ente.
-
I depositi provvisori effettuati da
terzi per spese contrattuali, d?asta e cauzionale sono versati al tesoriere,
che rilascia una ricevuta diversa dalla quietanza, sulla base di speciali
buoni, emessi dal responsabile del servizio che cura la stipulazione dei
contratti, da annotare su un apposito registro; la restituzione è
disposta dal responsabile dello stesso servizio con speciali ordinativi
al momento della stipulazione del contratto previa verifica dell?assolvimento
degli obblighi per i quali era stato effettuato il deposito e contestuale
annotazione dell?operazione nel registro di cui sopra.
-
I buoni e gli ordinativi di cui al comma
3 sono allegati al conto del tesoriere.
Art. 54
Responsabilità del tesoriere
e vigilanza
-
Il tesoriere è responsabile dei
pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa che non risultino conformi
alle disposizioni della legge e del presente regolamento o dei quali non
abbia acquisito idonea quietanza liberatoria.
-
Egli inoltre è responsabile della
riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall?assunzione
del servizio ed è tenuto ad informare l?ente di ogni irregolarità
o impedimento riscontrati nonché ad attivare ogni procedura utile
per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento.
-
Il tesoriere chiede al servizio finanziario
la regolarizzazione dei pagamenti e delle riscossioni effettuati senza
ordinativo entro cinque giorni successivi a quello nel quale sono avvenuti
i movimenti di cassa ovvero nel tempo necessario per consentire all?ente
di regolarizzare i procedimenti entro il termine del 31 dicembre ai sensi
degli articoli 32, comma 4, e 38, comma 7, del presente regolamento.
-
In relazione agli obblighi di versamento
degli agenti contabili interni ed esterni il tesoriere, sulla base delle
istruzioni ricevute dal servizio finanziario dell?ente, cura il controllo
della documentazione giustificativa che l?agente deve presentare a corredo
dei versamenti e dei tempi stabiliti per i versamenti stessi ed informa
il servizio finanziario di ogni irregolarità riscontrata.
-
Il tesoriere opera i prelievi delle
somme giacenti nei conti correnti postali di norma due volte al mese sulla
base degli ordinativi d?incasso emessi dall?ente; gli assegni di prelevamento
dal conto corrente postale sono vistati dal responsabile del servizio finanziario
o da un suo incaricato.
-
Il servizio finanziario esercita la
vigilanza sul servizio di tesoreria; a tal fine il responsabile del servizio
od un suo incaricato partecipa alle verifiche di cassa di cui all?articolo
64 dell?ordinamento ed effettua altre verifiche in ordine agli adempimenti
previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 55
Verifiche di cassa
-
Il responsabile del servizio finanziario,
o un suo incaricato partecipa trimestralmente alla verifica dei fondi di
cassa e degli altri titoli e valori gestiti dal tesoriere che l?organo
di revisione economico - finanziaria deve effettuare ai sensi dell?articolo
64 dell?ordinamento.
-
Alle verifiche di cassa di cui al precedente
comma può partecipare un componente dell'organo esecutivo dell'ente.
-
Le operazioni di verifica sono verbalizzate
ed i relativi verbali sono sottoscritti da tutti gli intervenuti e conservati
agli atti del tesoriere e dell?ente.
-
L'amministrazione dell'ente o il servizio
finanziario possono disporre in qualsiasi momento verifiche straordinarie
di cassa.
Capo VIII
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI
RISULTATI DI GESTIONE
Art. 56
Verbale di chiusura
-
L'organo esecutivo dell'ente approva
entro il 31 gennaio di ogni anno il verbale di chiusura ai fini della determinazione
del risultato provvisorio di gestione e di amministrazione dell'esercizio
precedente e dell'invio al tesoriere dell'elenco dei residui passivi di
cui all'art. 58, 3° comma, dell'ordinamento.
-
La chiusura dei conti della gestione
di competenza e dei residui è valutata dal servizio finanziario,
dai singoli servizi dell'ente, e dall'organo esecutivo agli effetti della
previsione e della gestione dell'anno in corso, inserita nel quadro di
riferimento pluriennale, secondo il principio di continuità gestionale.
-
I dati del verbale di chiusura sono
utilizzati ai fini della predisposizione della relazione finale di gestione
di cui al successivo articolo e in termini di controllo e di parificazione
per i conti degli agenti contabili interni di cui all'art. 75 dell'ordinamento.
Art. 57
Relazioni finali di gestione dei
responsabili dei servizi
-
I responsabili dei servizi dell'ente
redigono e presentano all'organo esecutivo entro il 28 febbraio di ogni
anno la relazione finale di gestione riferita all'attività dell'anno
finanziario precedente.
-
La relazione assume il contenuto minimo
di seguito indicato:
-
riferimento ai programmi, ai progetti
e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo;
-
riferimento alle risorse di entrata
e alle dotazioni degli interventi assegnate per la gestione acquisitiva
e per l'impiego;
-
riferimento alle attività e passività
patrimoniali attribuite;
-
riferimento ai programmi di spesa in
conto capitale o d'investimento;
-
valutazione dei risultati raggiunti
in termini di efficienza e di efficacia;
-
valutazione dei risultati dell'esercizio
in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui
attivi e passivi del servizio di cui all'articolo successivo;
-
valutazione economica dei costi, dei
proventi e dei ricavi e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività
svolta;
-
valutazione dell'attività svolta
e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per
il futuro.
-
Il servizio finanziario, oltre a presentare
la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e
di supporto per tutti i servizi ai fini della predisposizione della relazione
ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettera d).
-
Le relazioni finali di gestione sono
utilizzate dall'organo esecutivo per la predisposizione della relazione
di cui all'art. 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 58
Riaccertamento dei residui attivi
e passivi
-
Le relazioni finali di gestione dei
responsabili dei servizi di cui all'articolo precedente contengono l'analisi
della revisione e delle ragioni dell?eliminazione in tutto o in parte dei
residui attivi e passivi.
-
Il servizio finanziario elabora i dati
e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento
dei residui di cui all'art. 70, comma 3° dell'ordinamento.
Art. 59
Formazione dello schema di conto
consuntivo
-
Lo schema del conto consuntivo corredato
degli allegati previsti dalla legge è sottoposto all'esame del collegio
dei revisori durante l'intero procedimento della sua formazione e dopo
l'approvazione del verbale di chiusura di cui al precedente articolo 56.
-
A tale scopo il servizio finanziario
stabilisce periodiche riunioni di esame del rendiconto in formazione, per
addivenire entro il 10 maggio all'approvazione da parte dell'organo esecutivo
della proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e
dello schema di rendiconto.
-
La proposta di deliberazione consiliare
e lo schema di rendiconto sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione,
in modo da consentire la presentazione della relazione di cui all'art.
57, commi 5° e 6°, della legge 142/90 entro il 20 maggio.
-
Lo schema di rendiconto di gestione
corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta
di approvazione sono posti a disposizione dell'organo consiliare per consentire
l'inizio, entro il 10 giugno, della sessione consiliare in cui viene esaminato
il rendiconto.
Art. 60
Approvazione del conto consuntivo
-
Il rendiconto è deliberato dall'organo
consiliare dell'ente entro il 30 giugno, tenuto motivatamente conto della
relazione dell'organo di revisione.
-
Qualora l'organo consiliare apporti
modifiche al conto del tesoriere e degli altri agenti contabili o individui
responsabilità negli amministratori ne viene data notizia agli stessi
con invito a prendere cognizione delle motivazioni entro 15 giorni, insieme
al rendiconto approvato e a tutti i documenti allegati.
-
Negli otto giorni successivi il tesoriere
e gli amministratori possono presentare per iscritto le loro controdeduzioni.
-
La deliberazione di approvazione del
rendiconto è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
con avviso del deposito di esso e di tutti gli altri documenti che vi si
riferiscono ed è trasmessa al competente organo regionale di controllo
entro i termini stabiliti dalla legge regionale sul controllo degli enti
locali.
-
Nel termine di otto giorni dall'ultimo
di pubblicazione il tesoriere, gli altri agenti contabili, gli amministratori,
nonché ogni cittadino può presentare per iscritto le proprie
deduzioni, osservazioni o reclami.
-
Trascorso il termine suddetto, il conto
consuntivo e i suoi allegati nonché le deduzioni, osservazioni e
reclami eventualmente presentati, o in mancanza, l'attestazione negativa
del segretario, sono trasmessi all'organo regionale di controllo, quali
allegati indispensabili ed integrativi della deliberazione di cui al precedente
quarto comma.
Art. 61
Indicatori e parametri
-
Gli indicatori finanziari ed economici
nonché i parametri di efficacia ed efficienza annessi al modello
di conto del bilancio approvato ai sensi dell'art. 114 dell'ordinamento
possono essere applicati ai risultati finanziari di entrata e di uscita
dei singoli servizi e ai conti economici di dettaglio dei servizi.
-
La relazione previsionale e programmatica
precisa quali sono gli indicatori e i parametri da applicare come indicato
al precedente comma e le finalità conoscitive.
Art. 62
Il conto economico
-
Il conto economico evidenzia i componenti
positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo il principio
della competenza economica.
-
Si stabilisce la correlazione tra i
costi e ricavi riducendo i componenti positivi e negativi ad unità
e riferendo gli stessi al periodo amministrativo.
-
I costi sono sostenuti per l'acquisizione
dei fattori necessari allo svolgimento dei processi di erogazione dei servizi
e di produzione.
-
I ricavi ed i proventi sono conseguiti
in relazione alle attività dell'ente per l'erogazione dei servizi,
divisibili ed indivisibili, a domanda individuale e produttivi e alle attività
istituzionali.
-
La correlazione tra i costi e i ricavi
e i proventi, è realizzata secondo i principi e con le modalità
di cui all'art. 71 dell'ordinamento e deve consentire di valutare le variazioni
subite dal patrimonio dell'ente per effetto della gestione corrente e della
gestione non corrente.
Art. 63
Conti economici di dettaglio per
servizi o per centri di costo
-
Con riferimento alle risorse e agli
interventi attribuiti, in base alla legge e alle norme del presente regolamento,
ai servizi e ai centri di costo, per l'esercizio dei relativi poteri di
gestione, possono essere compilati conti economici di dettaglio per servizi
o per centri di costo.
-
Tali conti economici devono permettere
di valutare, tra gli altri, i seguenti elementi riferiti agli indirizzi
e alla gestione:
-
gli oneri impropri sostenuti dal servizio
in relazione agli indirizzi degli organi di governo e allo svolgimento
della gestione;
-
le correlazioni tra i ricavi, i proventi
del servizio e i costi;
-
l'efficienza e l'efficacia dei processi
anche in relazione ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali;
-
il collegamento tra il risultato economico
del servizio o centro di costo, il risultato economico degli altri servizi
o centri di costo e il risultato economico complessivo.
-
gli effetti sul patrimonio dell'ente.
-
Possono essere compilati anche i conti
economici di progetto con riferimento alle risorse impiegate per il perseguimento
di specifici obiettivi innovativi e di sviluppo rispetto all'attività
consolidata o, in ogni caso, individuati dalla relazione previsionale e
programmatica.
Art. 64
Il conto del patrimonio
-
Il conto del patrimonio rileva i risultati
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al
termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
-
E' stabilita la correlazione tra conto
del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con l'osservanza dei
principi contabili e delle disposizioni stabilite dalla legge e dal presente
regolamento.
Art. 65
Conti degli agenti contabili
-
L'elenco degli agenti contabili a denaro
e a materia è allegato al rendiconto dell'ente e indica per ognuno
il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.
-
Alla verifica ordinaria di cui all'art.
64 dell'ordinamento, per la parte riguardante gli agenti contabili diversi
dal tesoriere, partecipa il responsabile dalla competente unità
organizzativa del servizio finanziario che dovrà provvedere alla
parificazione dei conti degli agenti come indicato al comma seguente.
-
Il responsabile della competente unità
organizzativa del servizio finanziario provvede alla parificazione dei
conti degli agenti contabili e dei relativi allegati di cui all'art. 75
dell'ordinamento con le scritture contabili dell'ente e ne cura la trasmissione
al consiglio per l'approvazione unitamente al rendiconto della gestione.
-
Il responsabile della competente unità
organizzativa del servizio finanziario provvede al deposito dei conti presso
la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti ai sensi dell'art. 75, comma 1°, dell'ordinamento.
Capo IX
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 66
Consegnatari dei beni
-
I beni immobili e mobili, esclusi i
materiali ed oggetti di consumo, sono dati in consegna e gestione, con
apposito verbale, ad agenti responsabili.
-
L'individuazione dei consegnatari dei
beni immobili e mobili avviene secondo le norme della legge e del presente
regolamento in ordine ai responsabili della gestione dei servizi con particolare
riferimento al precedente articolo 14.
-
Le schede d'inventario sono redatte
in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio
finanziario e l'altro dall'agente contabile responsabile dei beni ricevuti
in consegna e gestione.
-
I consegnatari sono responsabili della
corretta e regolare manutenzione e conservazione dei beni loro affidati.
Art. 67
Inventario
-
I beni demaniali e patrimoniali, mobili
e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività
patrimoniali sono iscritti e descritti in appositi inventari costituiti
da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti
giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i
dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione.
-
Saranno indicati in particolare i riferimenti
al servizio o centro di costo al cui funzionamento il bene è destinato
o al quale il rapporto giuridico è attribuito, in base alle norme
sulla responsabilità di gestione nella direzione dei servizi o centri
di costo di cui alla legge e al presente regolamento.
-
L'inventario generale offre la dimostrazione
della consistenza patrimoniale nell'analisi di tutte le componenti e si
suddivide in inventari settoriali o di servizio.
-
Le variazioni inventariali dell'anno
finanziario sono comunicate dai responsabili dei servizi, di cui al precedente
secondo comma, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, alla
competente unità organizzativa del servizio finanziario.
Le schede inventariali, le variazioni
e le informazioni di cui ai precedenti commi possono essere predisposte
e movimentate con strumenti informatici.
Art. 68
Inventario, carico e scarico di
beni mobili
-
I beni mobili sono inventariati sulla
base di buoni di carico emessi dal servizio che ha provveduto all'acquisizione
contestualmente alla liquidazione della relativa spesa e firmati dall'agente
consegnatario responsabile e dal responsabile del servizio a cui sono assegnati
in gestione.
-
La cancellazione dagli inventari dei
beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi
è disposta con deliberazione dell'organo esecutivo sulla base di
motivata proposta del responsabile del servizio.
-
Il provvedimento di cui al precedente
comma indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del
danno a carico del responsabile, ed è portato a conoscenza dell'agente
consegnatario al fine della presentazione del conto della gestione e dell'esame
di questo da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte
dei Conti.
Art. 69
Beni mobili non inventariabili
-
I materiali ed oggetti di facile consumo
non sono inventariati.
-
La contabilizzazione avviene con buoni
di carico e di scarico emessi in conto della gestione di magazzino.
-
I beni mobili di valore inferiore a
lire trecentomila non sono inventariati.
-
La contabilizzazione avviene con buoni
di carico e di scarico emessi dal servizio di economato e conservati in
copia presso il servizio a cui i beni sono destinati per la resa del conto
da parte dell'agente consegnatario.
Art. 70
Materiali di consumo e di scorta
-
Per la gestione, la custodia e la conservazione
dei materiali di consumo e costituenti scorta sono istituiti uno o più
magazzini con individuazione del relativo responsabile e con la tenuta
di una contabilità di carico e scarico cronologica e sistematica.
Art. 71
Automezzi
-
I consegnatari degli automezzi ne controllano
l'uso accertando quanto segue:
-
che l'utilizzazione sia regolarmente
autorizzata dal responsabile del servizio;
-
il rifornimento dei carburanti e dei
lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione
al movimento risultante dal libretto di marcia.
-
Il consegnatario cura la tenuta della
scheda intestata all'automezzo sulla quale rileva a cadenza mensile le
spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti; per la manutenzione
ordinaria e per le piccole riparazioni e ogni altra notizia riguardante
la gestione dell'automezzo.
Capo X
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 72
Organo di revisione economico-finanziaria
-
Ai fini della nomina dei componenti
del collegio dei revisori l'ente provvede a fare pubblicare apposito avviso
su almeno un quotidiano a diffusione regionale e a darne notizia agli ordini
professionali interessati.
-
Gli aspiranti in possesso dei requisiti
professionali previsti dalle norme vigenti devono fare pervenire entro
la data indicata nell'avviso di cui al comma precedente, oltre ai titoli
relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato "curriculum vitae"
nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali.
-
Il Segretario del Comune avvalendosi
del servizio finanziario provvede entro 15 giorni dal termine di cui al
precedente comma all'istruttoria delle domande presentate e all'inoltro
al capo dell'amministrazione per la valutazione.
-
Il capo dell'amministrazione inoltra
al consiglio una motivata relazione ai fini della conseguente elezione.
Art. 73
Cessazione dall'incarico
-
Per la cessazione dall'incarico di revisore
si applica l'art. 101, comma terzo, dell'ordinamento.
-
In particolare cessa dall'incarico il
revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere
le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi.
Art. 74
Attività di collaborazione
con il consiglio
-
Ai fini di svolgere l'attività
di collaborazione con l'organo consiliare nelle funzioni di indirizzo e
di controllo l'organo di revisione esprime pareri e formula proposte sugli
atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti principali
materie:
-
politiche dell'ente in materia tributaria
e tariffaria;
-
politiche d'investimento e relative
fonti di finanziamento;
-
servizi pubblici locali e forme associative
e di cooperazione;
-
organizzazione dei servizi e degli uffici;
-
verifiche sullo stato di attuazione
dei programmi e sugli equilibri di bilancio;
-
assestamento generale di bilancio.
Art. 75
Mezzi per lo svolgimento dei compiti
-
Al fine di consentire all'organo di
revisione di svolgere i propri compiti l'ente deve riservare un locale
adeguatam