Titolo I

 

ORGANIZZAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Capo  I

 

DISPOSIZIONI  GENERALI

 

Art. 1

Finalità

1.        Il Consiglio comunale  organizza  l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415, e dei principi stabiliti dallo statuto.

 

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1.      Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente.

2.      Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.

3.      Qualora nella  Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione e' rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole dei tre quinti dei consiglieri assegnati.

4.      Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5.L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

 

Art. 3

La sede delle adunanze

 

1.      Le adunane del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2.      La parte principale della Sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d’informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l’agevole espletamento della loro attività.

3.      Su proposta del Presidente, dei Capi Gruppo o di un quinto dei Consiglieri la Conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale della comunità .

1.      La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.

2.      Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica, della Regione, del Comune e della Comunità Economica Europea. 

 

 

 

Capo  II

 

IL  PRESIDENTE

 

Art. 4

La prima seduta del Consiglio comunale

1.      La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni e' convocata dal Sindaco neo eletto ed e' presieduta dal consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dallo statuto.

2.      E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, comma 4, del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.      Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri indicati dal precedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

 

Art. 5

Elezione dell’Ufficio di Presidenza

1.      In conformità a quanto stabilito dallo Statuto nell’art. 11,  il Consiglio Comunale  nella seduta di insediamento procede alla elezione dell’Ufficio di  Presidenza.

2.       L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti.

3.      L'elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti e' effettuata dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, secondo le modalità stabilite dall‘art. 11.

4.      Avvenuta l'elezione, previo giuramento a norma dell’art. 11 comma 3 dello Statuto, il Presidente e i due Vice Presidenti  assumono  immediatamente le loro funzioni e la seduta prosegue per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 46, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

                                                            

                                                               Art. 5 bis

                                                Attribuzione dell'Ufficio di Presidenza

1.      L'Ufficio è convocato e presieduto dal Presidente per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

    a) Programmazione delle iniziative della Presidenza ed esame preliminare di quelle delle

    Commissioni, con   particolare   riguardo per le missioni,   nonché  della loro  compatibilità

     finanziaria;

b) Adozione delle misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi,delle attrezzature disponibili e delle risorse finanziarie;

c) Altre funzioni assegnate dal Presidente o dalla conferenza dei Capigruppo;

d) Adozione degli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento del Gruppo Misto.

2.      Il Presidente del Consiglio può delegare i vicepresidenti ad esercitare determinate funzioni o      svolgere specifici compiti.

 

Art. 6

Compiti e poteri del Presidente

1.      Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura  l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2.      Per l'esercizio delle funzioni di competenza del Presidente dell'assemblea, previste dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento, richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, il Consiglio comunale, su proposta dello stesso Presidente, istituisce un'apposita unità  organizzativa preposta al funzionamento del Consiglio comunale e posta alle dirette dipendenze del Presidente.  Nel provvedimento istitutivo sono definiti il numero ed i profili professionali del personale addetto all'unita' organizzativa,  mediante variazione dell'organico comunale che non comporti aumento di posti e con utilizzazione di dipendenti già in  servizio presso l'ente, dotati di esperienze nello specifico settore e di adeguata conoscenza delle funzioni e compiti del Comune. Sul provvedimento istitutivo dell'unita' organizzativa  e sugli aspetti connessi, sopra indicati, viene richiesto il parere preventivo del Sindaco e della Giunta comunale.  Il Consiglio comunale, d'intesa con il Sindaco, stabilisce la sede dell'unita' organizzativa, le attrezzature e le dotazioni  strumentali alla stessa necessarie.

3.      I rapporti di natura politico-amministrativa fra gli organi esecutivi ed il Presidente dell'assemblea sono tenuti dal Sindaco o dall'Assessore preposto a soprintendere, per suo incarico, a specifiche attività del Comune. I rapporti  di carattere amministrativo, giuridico e finanziario relativi agli atti da sottoporre al Consiglio comunale e ad ogni altra attività e necessità del Consiglio stesso sono tenuti dal  Presidente dell'assemblea con il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari e con il Collegio dei Revisori dei Conti. Per le necessità di carattere  operativo tali rapporti possono essere attivati, su incarico del Presidente, dal responsabile dell'unita' organizzativa di  cui al precedente comma, con le modalità che saranno stabilite  in relazione alle esigenze che concretamente si presenteranno.

4.      Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e  stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

5.      Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

6.      Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

7.      Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma il calendario dell’attività consiliare d'intesa con il Sindaco e  i Capi Gruppo.

8.      Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i consiglieri circoscrizionali, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

 

 

Capo  III

 

I  GRUPPI  CONSILIARI

 

Art. 7

Costituzione

1.      I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

1.bis – Ogni gruppo che rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni deve essere composto dal almeno due consiglieri.

2. Ciascun gruppo e' costituito da almeno tre consiglieri.

3.I singoli gruppi devono comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza il nome del capo gruppo, nella prima seduta del Consiglio Comunale. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.

3. bis Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla fissazione del numero dei componenti, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.

4. Può essere costituito 1 gruppo misto.

5. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

    6. bis In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, il Gruppo misto procede ad elezione formale del proprio Capo Gruppo nel corso di una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio o da un componente l’Ufficio di Presidenza. Per l’elezione è necessaria l’unanimità dei voti. I voti si calcolano secondo il metodo previsto dall’art. 11 comma 2. Fino all’elezione del Capo Gruppo la rappresentanza del Gruppo nella Conferenza prevista dall’art. 8 e i poteri che gli sono assegnati, sono attribuiti a rotazione mensile ad un diverso consigliere individuato dall’Ufficio di Presidenza. 

    6. ter Il Gruppo misto può dotarsi di un regolamento interno che ne disciplini il funzionamento. Il regolamento è approvato con la maggioranza di quattro quinti. Tale regolamento deve rispettare quanto previsto dal comma precedente e assicurare che le decisioni di maggior rilievo vengano adottate a maggioranza qualificata.

     6. quater Ciascun consigliere del Gruppo misto corrispondente ad una lista ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dall'art. 54, comma 8 del Regolamento.

     7. Ai gruppi vengono fornite le adeguate strutture e  mezzi necessari per adempiere ai propri compiti istituzionali.

8. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 8

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo e' organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. Il Presidente sottopone al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione e' invitato il Sindaco.

1.      La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

2.      La conferenza dei capi gruppo e' convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipano il  Sindaco od il vice Sindaco e possono assistere il Segretario Comunale, il suo sostituto o il funzionario comunale richiesto dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 11.

3.      La conferenza e' inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta  da parte del Sindaco o da capi gruppo rappresentanti almeno un quinto dei Consiglieri  presenti in Consiglio.

4.      La riunione della conferenza dei capi gruppo e' valida quando dai partecipanti e' rappresentata almeno la meta' dei consiglieri in carica.

5.      I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6.      Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

7.      Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario verbalizzante  e se ne trasmette copia a tutti i Consiglieri.

 

Capo  IV

 

COMMISSIONI  CONSILIARI  PERMANENTI

 

Art. 9

Costituzione e composizione

1.      Le Commissioni consiliari permanenti sono articolazioni interne del Consiglio Comunale che svolgono le funzioni attribuite loro dallo Statuto;

2.      Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, composte, ognuna, da un massimo di 11 consiglieri, ad eccezione della 5^ Commissione che è composta da un consigliere per gruppo:

a) 1^ Commissione: Affari Istituzionali, Affari generali, Personale, Polizia locale, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Turismo;

            b) 2^ Commissione: Lavori Pubblici,  Ambiente,  Infrastrutture,  Urbanistica,       

                Protezione   Civile   Viabilità e Trasporti;

               

           ;

          c) 3^ Commissione: Programmazione, Finanze, Tributi, Attività Produttive,        

              Sviluppo Economico;

          d) 4^ Commissione: Servizi sociali, Pubblica Istruzione,  Politiche della Casa, Patrimonio;

          e) 5^ Commissione: Garanzia e Controllo.

2 bis. In deroga all’art. 4, i consiglieri chiamati a far parte della 5^ Commissione possono anche essere componenti di una delle altre quattro Commissioni Consiliari Permanenti.

3.      Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 7, il Presidente del Consiglio procede alla formazione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

4.      Ciascun consigliere – con la sola eccezione del Presidente del Consiglio- fa parte di una Commissione consiliare permanente.

5.      I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale. I Gruppi inoltre provvedono a indicare il sostituto di eventuali consiglieri dimissionari o che hanno cessato dalla loro carica per qualunque motivo.

6.      Sulla determinazione numerica e la composizione delle Commissioni, formula indicazioni la Conferenza dei Capi Gruppo, secondo un criterio proporzionale, da applicarsi globalmente su tutte le Commissioni permanenti, in modo da assicurare, in ogni Commissione, il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza presenti in Consiglio e, successivamente, all'interno di tali schieramenti in proporzione alla consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare.

7.      Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale. Anche le modifiche, apportate ai sensi del precedente comma 4, diventano esecutive non appena comunicate al Consiglio.

8.      Il Presidente del Consiglio Comunale è competente a stabilire l'assegnazione degli affari alle singole Commissioni in ogni caso di dubbio, su richiesta dei consiglieri o del Sindaco.

9.      Ogni consigliere che non sia titolare della Commissione può partecipare alle riunioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Anche di tali interventi deve essere dato atto a verbale.

 

Articolo 9 bis

 Commissione di Garanzia e Controllo.

1.       La quinta Commissione consiliare permanente prevista dal precedente art. 9, comma 2, lettera e) svolge le funzioni di garanzia e controllo. La presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza, mentre il Vice Presidente è attribuito alla maggioranza.

2.       La partecipazione alla votazione del Presidente è riservata ai soli consiglieri di minoranza, mentre l’elezione del vice presidente è riservata ai soli consiglieri della maggioranza.

3.      La Commissione esamina i risultati e il Bilancio Consuntivo delle Società, Consorzi e Associazioni cui partecipa il Comune; verifica  altresì i risultati dei programmi e dei progetti del piano triennale degli investimenti e del Bilancio annuale e pluriennale.

                                                     

                                                                 Art. 9 ter

     Commissioni Consiliari permanenti. Sostituzione dei componenti le commissioni     consiliari

1.      Ogni consigliere rappresenta, nelle commissioni, il gruppo consiliare che lo ha individuato ed il suo voto ha un peso equivalente al peso del gruppo consiliare che rappresenta, suddiviso per il numero dei componenti presenti nella Commissione ed appartenenti al medesimo Gruppo.

2.      Al fine di mantenere un criterio di rappresentanza proporzionale nelle Commissioni col variare delle composizioni numeriche dei Gruppi consiliari, varia il peso di ciascun consigliere all’interno delle Commissioni, secondo il criterio specificato nel comma precedente.

3.      In caso di dimissione o di espulsione dal Gruppo consiliare che lo aveva designato, il consigliere comunale perde la rappresentanza del Gruppo che lo aveva individuato e concorre a rappresentare il nuovo Gruppo di appartenenza.

4.      Nel caso in cui, per il verificarsi della situazione di cui al comma precedente, un Gruppo consiliare perde totalmente la propria rappresentanza in una o più Commissioni consiliari, questo ha facoltà di designare altro rappresentante in dette Commissioni.

5.      Le dimissioni di un numero di consiglieri che rappresenta la maggioranza dei componenti la Commissione col sistema del voto plurimo individuato al primo comma, fa decadere l’intera Commissione che deve essere ricostituita entro trenta giorni su iniziativa del Presidente del Consiglio.

 

Art. 10

Presidenza e convocazione delle commissioni

1.      Ciascuna Commissione permanente elegge il Presidente nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti espressi secondo le modalità di cui all’art. 11, comma 2.

2.      Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.

3.      La prima riunione della Commissione, nella quale avviene l’elezione del Presidente e del vice presidente, è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

4.      L'elezione del Presidente e del vice Presidente avviene nella prima riunione della commissione che e' tenuta entro venti giorni da quella in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.

5.      In caso di assenza del Presidente,  lo sostituisce il vice Presidente.

6.      Il Presidente della commissione comunica al Presidente dell'assemblea la propria nomina e quella del vice Presidente  entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente dell'assemblea rende note le nomine predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, ai Consigli circoscrizionali, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

7.      Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ch