Titolo I
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1.
Il
Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi
lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle leggi 25 marzo
1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415, e dei principi stabiliti dallo statuto.
Art. 2
Interpretazione
del regolamento
1.
Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori
delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento,
sono presentate, in scritto, al Presidente.
2.
Il
Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo
parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi
gruppo.
3.
Qualora
nella Conferenza l'interpretazione
prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi
gruppo rappresentati, la soluzione e' rimessa al Consiglio il quale decide, in
via definitiva, con il voto favorevole dei tre quinti dei consiglieri
assegnati.
4.
Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante
l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da
applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono
sottoposte in scritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e
riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per
esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti
immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia
l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti
attiva la procedura di cui al secondo comma.
5.L'interpretazione della
norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame
ulteriori eccezioni.
Art. 3
La sede delle
adunanze
1.
Le
adunane del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in
apposita sala.
2.
La
parte principale della Sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata,
è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio
apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di
seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai
rappresentanti degli organi d’informazione, arredato e collocato in posizione
idonea per l’agevole espletamento della loro attività.
3.
Su
proposta del Presidente, dei Capi Gruppo o di un quinto dei Consiglieri la
Conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri
rappresentati, che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo
diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od
indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere
sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove
si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono
l’impegno e la solidarietà generale della comunità .
1.
La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio comunale deve
essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.
2.
Il
giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la
bandiera della Repubblica, della Regione, del Comune e della Comunità Economica
Europea.
Capo II
IL PRESIDENTE
Art. 4
La prima
seduta del Consiglio comunale
1.
La
prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni e' convocata dal
Sindaco neo eletto ed e' presieduta dal consigliere anziano, fino all'elezione
del Presidente, secondo quanto previsto dallo statuto.
2.
E'
consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi
dell'art.72, comma 4, del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con
esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco,
proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
3.
Qualora
il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la
presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità
determinata secondo i criteri indicati dal precedente comma 2, occupa il posto
immediatamente successivo.
Art. 5
Elezione
dell’Ufficio di Presidenza
1.
In
conformità a quanto stabilito dallo Statuto nell’art. 11, il Consiglio Comunale nella seduta di insediamento procede alla
elezione dell’Ufficio di Presidenza.
2.
L'Ufficio di Presidenza è costituito dal
Presidente e da due Vice Presidenti.
3.
L'elezione
del Presidente e dei due Vice Presidenti e' effettuata dal Consiglio fra i suoi
componenti, escluso il Sindaco, secondo le modalità stabilite dall‘art. 11.
4.
Avvenuta
l'elezione, previo giuramento a norma dell’art. 11 comma 3 dello Statuto, il
Presidente e i due Vice Presidenti
assumono immediatamente le loro
funzioni e la seduta prosegue per la comunicazione da parte del Sindaco dei
componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi
generali di governo ai sensi dell'art. 46, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Art. 5 bis
Attribuzione dell'Ufficio di Presidenza
1.
L'Ufficio
è convocato e presieduto dal Presidente per lo svolgimento delle seguenti
funzioni:
a)
Programmazione delle iniziative della Presidenza ed esame preliminare di quelle
delle
Commissioni, con particolare riguardo
per le missioni, nonché della loro
compatibilità
finanziaria;
b) Adozione delle misure
organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi,delle
attrezzature disponibili e delle risorse finanziarie;
c) Altre funzioni assegnate
dal Presidente o dalla conferenza dei Capigruppo;
d) Adozione degli interventi
necessari a garantire il regolare funzionamento del Gruppo Misto.
2. Il
Presidente del Consiglio può delegare i vicepresidenti ad esercitare
determinate funzioni o svolgere
specifici compiti.
Art. 6
Compiti e
poteri del Presidente
1.
Il
Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del
ruolo ed assicura l'esercizio delle
funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2.
Per
l'esercizio delle funzioni di competenza del Presidente dell'assemblea, previste
dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento, richieste dal Consiglio e
dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso
attribuito, il Consiglio comunale, su proposta dello stesso Presidente,
istituisce un'apposita unità
organizzativa preposta al funzionamento del Consiglio comunale e posta
alle dirette dipendenze del Presidente.
Nel provvedimento istitutivo sono definiti il numero ed i profili
professionali del personale addetto all'unita' organizzativa, mediante variazione dell'organico comunale
che non comporti aumento di posti e con utilizzazione di dipendenti già in servizio presso l'ente, dotati di esperienze
nello specifico settore e di adeguata conoscenza delle funzioni e compiti del
Comune. Sul provvedimento istitutivo dell'unita' organizzativa e sugli aspetti connessi, sopra indicati,
viene richiesto il parere preventivo del Sindaco e della Giunta comunale. Il Consiglio comunale, d'intesa con il
Sindaco, stabilisce la sede dell'unita' organizzativa, le attrezzature e le
dotazioni strumentali alla stessa
necessarie.
3.
I
rapporti di natura politico-amministrativa fra gli organi esecutivi ed il
Presidente dell'assemblea sono tenuti dal Sindaco o dall'Assessore preposto a
soprintendere, per suo incarico, a specifiche attività del Comune. I
rapporti di carattere amministrativo,
giuridico e finanziario relativi agli atti da sottoporre al Consiglio comunale
e ad ogni altra attività e necessità del Consiglio stesso sono tenuti dal Presidente dell'assemblea con il Sindaco, il
Segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari e con il Collegio
dei Revisori dei Conti. Per le necessità di carattere operativo tali rapporti possono essere attivati, su incarico del
Presidente, dal responsabile dell'unita' organizzativa di cui al precedente comma, con le modalità che
saranno stabilite in relazione alle
esigenze che concretamente si presenteranno.
4.
Provvede
al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione
degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente
regolamento. Concede la facoltà di parlare e
stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle
proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni,
ne controlla e proclama il risultato.
5.
Il
Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare
l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
6.
Nell'esercizio
delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità,
intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli
consiglieri.
7.
Il
Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori,
programma il calendario dell’attività consiliare d'intesa con il Sindaco e i Capi Gruppo.
8.
Il
Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la
Giunta, i consiglieri circoscrizionali, il collegio dei revisori dei conti, il
difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai
quali il Comune partecipa.
Capo III
I GRUPPI
CONSILIARI
Art. 7
Costituzione
1.
I
consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo
consiliare.
1.bis – Ogni gruppo che rappresenta una lista che
ha partecipato alle elezioni deve essere composto dal almeno due consiglieri.
2. Ciascun
gruppo e' costituito da almeno tre consiglieri.
3.I singoli
gruppi devono comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza il nome del
capo gruppo, nella prima seduta del Consiglio Comunale. Con la stessa procedura
dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo
gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il
consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.
3. bis
Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla fissazione del numero dei componenti,
procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla
designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
4. Può essere
costituito 1 gruppo misto.
5. Il
consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e'
stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione
di accettazione del capo del nuovo gruppo.
6. Il
consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad
altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi
costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della
costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al
Presidente, da parte dei consiglieri interessati.
6. bis In deroga a quanto stabilito dal precedente
comma 3, il Gruppo misto procede ad elezione formale del proprio Capo Gruppo
nel corso di una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio o da un
componente l’Ufficio di Presidenza. Per l’elezione è necessaria l’unanimità dei
voti. I voti si calcolano secondo il metodo previsto dall’art. 11 comma 2. Fino
all’elezione del Capo Gruppo la rappresentanza del Gruppo nella Conferenza
prevista dall’art. 8 e i poteri che gli sono assegnati, sono attribuiti a
rotazione mensile ad un diverso consigliere individuato dall’Ufficio di
Presidenza.
6. ter Il Gruppo misto può dotarsi di un regolamento interno
che ne disciplini il funzionamento. Il regolamento è approvato con la
maggioranza di quattro quinti. Tale regolamento deve rispettare quanto previsto
dal comma precedente e assicurare che le decisioni di maggior rilievo vengano
adottate a maggioranza qualificata.
6. quater
Ciascun consigliere del Gruppo misto corrispondente ad una lista ha il diritto
di fare le dichiarazioni di voto previste dall'art. 54, comma 8 del
Regolamento.
7. Ai gruppi vengono fornite
le adeguate strutture e mezzi necessari
per adempiere ai propri compiti istituzionali.
8. Ai capi gruppo
consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario
comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Art. 8
Conferenza dei
capi gruppo
1. La conferenza dei
capi gruppo e' organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari,
concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti
utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio. La conferenza dei capi
gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. Il
Presidente sottopone al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di
deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di
particolare interesse o delicatezza. Alla riunione e' invitato il Sindaco.
1.
La
conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo
statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi
incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio
dal Presidente.
2.
La
conferenza dei capi gruppo e' convocata e presieduta dal Presidente. Alla
riunione partecipano il Sindaco od il
vice Sindaco e possono assistere il Segretario Comunale, il suo sostituto o il
funzionario comunale richiesto dal Presidente. Per le adunanze si osservano le
norme di cui al successivo art. 11.
3.
La
conferenza e' inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta
scritta da parte del Sindaco o da capi
gruppo rappresentanti almeno un quinto dei Consiglieri presenti in Consiglio.
4.
La
riunione della conferenza dei capi gruppo e' valida quando dai partecipanti e'
rappresentata almeno la meta' dei consiglieri in carica.
5.
I
capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare
alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6.
Secondo
le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la Giunta comunale
assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte
dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
7. Delle riunioni della
conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto
sommario, a cura del Segretario verbalizzante
e se ne trasmette copia a tutti i Consiglieri.
Capo IV
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI
Art. 9
Costituzione e
composizione
1.
Le Commissioni
consiliari permanenti sono articolazioni interne del Consiglio Comunale che
svolgono le funzioni attribuite loro dallo Statuto;
2.
Sono istituite le
seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, composte, ognuna, da un massimo di
11 consiglieri, ad eccezione della 5^ Commissione che è composta da un
consigliere per gruppo:
a) 1^
Commissione: Affari Istituzionali,
Affari generali, Personale, Polizia locale, Cultura, Sport, Politiche Giovanili,
Turismo;
b) 2^ Commissione:
Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica,
Protezione Civile Viabilità e Trasporti;
;
c) 3^ Commissione:
Programmazione, Finanze, Tributi, Attività Produttive,
Sviluppo Economico;
d) 4^ Commissione:
Servizi sociali, Pubblica Istruzione,
Politiche della Casa, Patrimonio;
e) 5^ Commissione:
Garanzia e Controllo.
2 bis. In deroga all’art. 4, i consiglieri chiamati a far
parte della 5^ Commissione possono anche essere componenti di una delle altre
quattro Commissioni Consiliari Permanenti.
3.
Successivamente agli
adempimenti di cui all'art. 7, il Presidente del Consiglio procede alla
formazione delle Commissioni Consiliari Permanenti.
4.
Ciascun consigliere –
con la sola eccezione del Presidente del Consiglio- fa parte di una Commissione
consiliare permanente.
5.
I Gruppi possono
procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione
scritta al Presidente del Consiglio comunale. I Gruppi inoltre provvedono a
indicare il sostituto di eventuali consiglieri dimissionari o che hanno cessato
dalla loro carica per qualunque motivo.
6.
Sulla determinazione
numerica e la composizione delle Commissioni, formula indicazioni la Conferenza
dei Capi Gruppo, secondo un criterio proporzionale, da applicarsi globalmente
su tutte le Commissioni permanenti, in modo da assicurare, in ogni Commissione,
il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza presenti in
Consiglio e, successivamente, all'interno di tali schieramenti in proporzione
alla consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare.
7.
Le Commissioni si
considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione
effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale. Anche le
modifiche, apportate ai sensi del precedente comma 4, diventano esecutive non
appena comunicate al Consiglio.
8.
Il Presidente del
Consiglio Comunale è competente a stabilire l'assegnazione degli affari alle
singole Commissioni in ogni caso di dubbio, su richiesta dei consiglieri o del
Sindaco.
9.
Ogni consigliere che non
sia titolare della Commissione può partecipare alle riunioni con diritto di
parola, ma senza diritto di voto. Anche di tali interventi deve essere dato
atto a verbale.
Articolo 9 bis
Commissione di Garanzia e
Controllo.
1.
La quinta Commissione consiliare permanente prevista dal precedente art.
9, comma 2, lettera e) svolge le funzioni di garanzia e controllo. La
presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza, mentre il Vice
Presidente è attribuito alla maggioranza.
2.
La partecipazione alla
votazione del Presidente è riservata ai soli consiglieri di minoranza, mentre
l’elezione del vice presidente è riservata ai soli consiglieri della
maggioranza.
3. La Commissione esamina i risultati e il Bilancio
Consuntivo delle Società, Consorzi e Associazioni cui partecipa il Comune;
verifica altresì i risultati dei
programmi e dei progetti del piano triennale degli investimenti e del Bilancio
annuale e pluriennale.
Art. 9 ter
Commissioni Consiliari permanenti.
Sostituzione dei componenti le commissioni
consiliari
1.
Ogni consigliere
rappresenta, nelle commissioni, il gruppo consiliare che lo ha individuato ed
il suo voto ha un peso equivalente al peso del gruppo consiliare che
rappresenta, suddiviso per il numero dei componenti presenti nella Commissione
ed appartenenti al medesimo Gruppo.
2.
Al fine di
mantenere un criterio di rappresentanza proporzionale nelle Commissioni col
variare delle composizioni numeriche dei Gruppi consiliari, varia il peso di
ciascun consigliere all’interno delle Commissioni, secondo il criterio
specificato nel comma precedente.
3.
In caso di
dimissione o di espulsione dal Gruppo consiliare che lo aveva designato, il
consigliere comunale perde la rappresentanza del Gruppo che lo aveva
individuato e concorre a rappresentare il nuovo Gruppo di appartenenza.
4.
Nel caso in cui,
per il verificarsi della situazione di cui al comma precedente, un Gruppo
consiliare perde totalmente la propria rappresentanza in una o più Commissioni
consiliari, questo ha facoltà di designare altro rappresentante in dette
Commissioni.
5.
Le dimissioni di un
numero di consiglieri che rappresenta la maggioranza dei componenti la
Commissione col sistema del voto plurimo individuato al primo comma, fa
decadere l’intera Commissione che deve essere ricostituita entro trenta giorni
su iniziativa del Presidente del Consiglio.
Art. 10
Presidenza e
convocazione delle commissioni
1.
Ciascuna
Commissione permanente elegge il Presidente nel proprio seno, con votazione
palese, a maggioranza dei voti espressi secondo le modalità di cui all’art. 11,
comma 2.
2.
Il
Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni
permanenti.
3.
La
prima riunione della Commissione, nella quale avviene l’elezione del Presidente
e del vice presidente, è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4.
L'elezione
del Presidente e del vice Presidente avviene nella prima riunione della
commissione che e' tenuta entro venti giorni da quella in cui è esecutiva la
deliberazione di nomina.
5.
In
caso di assenza del Presidente, lo
sostituisce il vice Presidente.
6.
Il
Presidente della commissione comunica al Presidente dell'assemblea la propria
nomina e quella del vice Presidente
entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il
Presidente dell'assemblea rende note le nomine predette al Consiglio comunale,
al Sindaco, alla Giunta, ai Consigli circoscrizionali, al collegio dei revisori
dei conti, al difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
7. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ch