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REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO ED I COMITATI DI
RAPPRESENTANZA DEI QUARTIERI.
TITOLO I^
ART. 1
PRINCIPI
ISPIRATORI
1. Il Comune di Carbonia, ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai fini di realizzare i principi del
decentramento e della partecipazione sanciti dalla Costituzione della
Repubblica e dallo Statuto della Regione Sarda, avendo come fine primario lo
sviluppo della democrazia diretta attraverso l'iniziativa popolare e la tutela
dei diritti di uguaglianza e di libertà dei cittadini, si riparte in
Circoscrizioni e assicura il riconoscimento degli organismi di partecipazione
decentrata quali Comitati a base volontaria.
2. La Circoscrizione partecipa in maniera autonoma
alla formazione delle decisioni ed all'espletamento delle funzioni che
interessano le Circoscrizioni e contribuisce alla formazione delle scelte
politiche della Città.
3. Il territorio del Comune non compreso nelle
cinque Circoscrizioni si organizza per la partecipazione decentrata tramite i
Comitati a base volontaria a base volontaria, previsti dall’art. 32, quarto
comma, dello Statuto e dall’art. 41 del presente Regolamento.
ART. 2
ZONIZZAZIONE
1)
Il territorio del
Comune di Carbonia è ripartito in Circoscrizioni, secondo quanto indicato
nella> tabella allegata sotto la lettera A :
a)
BARBUSI
b)
CORTOGHIANA
c)
BACU ABIS
d)
IS GANNAUS
e)
SERBARIU
2)
Il numero, la
denominazione e la delimitazione territoriale di una o più Circoscrizioni
possono essere modificate con delibera del Consiglio Comunale, sentita la Commissione
Comunale al Decentramento, previo parere delle Circoscrizioni e/o delle
richieste dei cittadini interessati.
ART. 3
GLI
ORGANI DEL DECENTRAMENTO
1)
Sono organi del
decentramento: il Consiglio e il Presidente del Consiglio di
Circoscrizione.
2)
Gli istituti della
partecipazione sono :
a)
i Comitati a base
volontaria, ex art. 32, quarto comma, dello Statuto;
b)
le Assemblee e le
Consultazioni Popolari.
ART. 4
ASSOCIAZIONI
DI CIRCOSCRIZIONE
Le Circoscrizioni possono associarsi per la
realizzazione e la gestione di servizi di comune interesse, previo consenso
deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione
Consiliare comunale competente per materia.
TITOLO II^
ART. 5
MODALITÀ
DI ELEZIONE – DURATA IN CARICA
1)
I Consigli
circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto contemporaneamente
all’elezione del Consiglio comunale. L’elezione si effettua a scrutinio di
lista con rappresentanza proporzionale secondo la formula D’Hondt, riportata
dall’art. 72 del Decreto Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570;
2)
I Consigli di
Circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del
Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente
l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo
del Consiglio stesso.
3)
Successivamente
alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio
adotta soltanto gli atti urgenti e improrogabili.
4)
In caso di
scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale per le cause
previste dalla legge, gli Organi indicati dal Titolo III^ del presente
Regolamento sono sciolti e cessano dalle loro funzioni dal giorno di nomina del
Commissario. I Consigli vengono rinnovati contestualmente al Consiglio
Comunale.
5)
I Consigli
Circoscrizionali sono comunque eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale.
ART. 6
ELETTORATO
ATTIVO – ELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ
1)
Sono elettori delle
singole Circoscrizioni gli iscritti nelle liste delle sezioni elettorali
comprese nei rispettivi territori di ciascuna Circoscrizione.
2)
Sono eleggibili
alla carica di Consigliere circoscrizionale i cittadini iscritti nelle liste
elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica ed i cittadini dell’Unione
europea secondo le nome stabilite per l’elezione del Consiglio comunale;
3)
Le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Circoscrizionali sono
quelle stabilite dalla legge per l’elezione dei Consiglieri Comunali. La carica
di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di
consigliere comunale.
ART.
7
LE
ELEZIONI
1)
Le elezioni dei
Consigli Circoscrizionali hanno luogo contestualmente alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio comunale.
2)
Il Sindaco con
apposito atto convoca i comizi elettorali.
3)
L’avvenuta
convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali
dovrà essere portata a conoscenza del corpo elettorale con apposito manifesto,
che dovrà essere pubblicato a cura del Sindaco contestualmente alla
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
4)
Detto manifesto
dovrà essere affisso, nell’albo pretorio e negli alteri luoghi pubblici delle
Circoscrizioni interessate allo svolgimento delle consultazioni.
ART.
8
DOCUMENTI
NECESSARI
1)
In ogni
Circoscrizione, per la presentazione delle candidature, è necessaria la
produzione dei seguenti documenti in carta libera:
a)
Lista di candidati.
b)
Dichiarazione di
presentazione della lista.
c)
Certificati
attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali
di una sezione della Circoscrizione.
d)
Dichiarazioni
autenticate di accettazione della candidatura.
e)
Certificati
attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune
della Repubblica.
f)
Modello di
contrassegno di lista.
ART.
9
CARATTERISTICHE
DEGLI ATTI A CORREDO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. Modello di dichiarazione di presentazione di
lista di candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale, vedi allegato
n. 1, atti separati, vedi allegato n. 2.
2. Modello di dichiarazione di accettazione della
candidatura alla carica di consigliere di circoscrizione, vedi allegato n. 3.
ART.
10
LA
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1)
Le liste dei
candidati devono essere presentate durante il normale orario d’ufficio, dalle
ore 8 del 30° alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della
votazione, al Segretario Generale e dovranno contenere l’indicazione della
Circoscrizione per la quale le lista viene presentata;
2)
Il Segretario
generale, rilascia ricevuta dettagliata di tutti gli atti presentati (secondo schema allegato n. 4), indicando il giorno e l’ora della
presentazione e provvede a
rimetterli, entro lo stesso giorno alla Prima
Sottocommissione Elettorale Circondariale;
3)
Ciascuna lista può
comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da
eleggere né inferiore a due terzi;
4)
Nessuno può
presentarsi come candidato in più di due Circoscrizioni o in più di una
Circoscrizione e al Consiglio Comunale.
5)
Il candidato che
sia eletto contemporaneamente consigliere in due Circoscrizioni o in Consiglio
comunale e Consiglio Circoscrizionale deve optare per una delle due cariche
entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. In caso di mancata
opzione rimane eletto nella Circoscrizione in cui ha riportato il maggior
numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato
nell'altro Consiglio. Se l'elezione sia avvenuta in Consiglio Comunale e
Circoscrizionale, in caso di mancata opzione il candidato resta eletto nel
Consiglio Comunale.
6)
Di tutti i
candidati deve essere indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita, e la
relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine
di presentazione;
7)
Con la lista deve
essere anche presentato:
a)
il modello di
contrassegno, anche figurato con la sua descrizione, in triplice esemplare circoscritto in un cerchio del
diametro di cm. 10 ed altro in triplice esemplare circoscritto in un cerchio
del diametro di cm. 2;
b)
la dichiarazione
autenticata di accettazione di ogni candidato ed il certificato di iscrizione
nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
c)
il l’indicazione di
due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso
ogni seggio e presso l’Ufficio Centrale e saranno il punto di riferimento fra
il Comune e la rispettiva lista per ogni comunicazione concernente lo
svolgimento delle elezioni;
d)
programma
amministrativo.
8)
Ciascuna lista dei
candidati deve essere sottoscritta da cittadini iscritti nelle liste elettorali
della circoscrizione cui si riferisce la lista nel numero indicato come segue:
a)
Circoscrizione di
Cortoghiana: da non meno di 30 e da non più di 60 elettori;
b)
Circoscrizione di
Bacu Abis: da non meno di 30 e da non più di 60 elettori;
c)
Circoscrizione di
Serbariu: da non meno di 30 e
da non più di 60 elettori;
d)
Circoscrizione di
Is Gannaus: da non meno di 25 e da non più di 50 elettori;
e)
Circoscrizione di
Barbusi: da non meno di 25 e da non
più di 50 elettori;
9)
Ciascun elettore
non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
10)
Non è necessaria
alcuna sottoscrizione per quelle liste che hanno denominazione e contrassegno
uguale a qualcuna di quelle presentate per l’elezione del Consiglio comunale
nella stessa tornata elettorale. In questo caso la sottoscrizione è sostituita
da apposita dichiarazione attestante la circostanza di cui sopra, sottoscritta
dal presentatore della lista che deve essere lo stesso che contemporaneamente
presenta o ha presentato la lista per l’elezione del Consiglio comunale;
11)
I dati relativi al
numero dei sottoscrittori richiesto in ciascuna Circoscrizione per la
presentazione delle liste, di cui al precedente comma 7), dovranno essere
pubblicate all’albo pretorio del Comune e all’albo di ogni Circoscrizione fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Inoltre a tali dati
vengono assicurate altre forme di pubblicità idonee a darne conoscenza alla
cittadinanza.
ART.
11
ESAME
ED AMMISSIONE DELLE LISTE
L’esame e l’ammissione delle liste viene
effettuata dalla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carbonia.
ART.
12
OPERAZIONI
DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
1)
La Sottocommissione
Elettorale Circondariale, entro i termini previsti per l’esame delle
candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
effettua le seguenti verifiche:
A)
Accertamento della data di presentazione delle liste:
I)
La Sottocommissione
verifica, in base alle attestazioni rilasciate dal Segretario Comunale, se la
lista, con le relative candidature, sia stata presentata entro il termine
previsto.
II)
Qualora dovesse
accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non
valida.
B)
Verifica del numero dei presentatori e della regolarità
delle sottoscrizioni:
I)
La Sottocommissione
verifica se il numero dei presentatori è quello prescritto;
II)
Accerta che la
firma degli elettori sia stata apposta su appositi moduli riportanti il
contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati
alla carica di Consigliere circoscrizionale, nonché il nome, cognome,
luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
III)
Verifica il numero
delle firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli
atti ad essa eventualmente allegati e che le stesse siano regolarmente
autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di
elettore sia adeguatamente documentato;
IV)
La Sottocommissione
dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte con i dati
richiesti;
V)
La Sottocommissione
depennerà i sottoscrittori la cui firma non fosse stata autenticata, quelli per
i quali il requisito di elettore del Comune non risultasse documentato e quelli
che avessero sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista
depositata in precedenza. Se dopo tali operazioni la lista risultasse
presentata da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, essa dovrà
essere ricusata, la lista dovrà parimenti essere ricusata qualora il numero dei
presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dal
presente regolamento;
C)
Ricusa le liste che
mancano del programma amministrativo;
D)
Esame della lista e della posizione dei singoli
candidati:
I)
La Sottocommissione
accerterà se la lista ha un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei
consiglieri da eleggere, qualora i candidati compresi nella lista fossero in
numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere ricusata;
II)
Se la lista dovesse
contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da
eleggere, la Sottocommissione provvederà a ridurla a tale numero, cancellando
gli ultimi nominativi;
III)
La Sottocommissione
accerterà se, per ciascun candidato iscritto nella lista, vi sia la
dichiarazione di accettazione della candidatura con l’esplicita dichiarazione
del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1
dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16, firmata dall’interessato e debitamente
autenticata nelle forme previste per l’elezione del Consiglio Comunale;
IV)
I candidati, a
carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni
previste dal citato primo coma dell’art. 15, o per i quali manca ovvero è
incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione, dovranno essere
cancellati dalla lista;
V)
Sarà accertato che
le generalità dei candidati, comprese quelle dei cittadini dell’Unione europea
candidati alla carica di consigliere circoscrizionale, contenute nelle
dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate
nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo,
gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull’identità dei candidati ed
errori nella stampa dei manifesti e delle schede;
VI)
La Sottocommissione
verificherà se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di
iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Per
i candidati che siano cittadini dell’Unione Europea verificherà l’esistenza del
certificato di iscrizione nella lista aggiunta ovvero dell’attestato di
avvenuta presentazione della domanda di iscrizione. I candidati che non fossero
in possesso del predetto requisito o per i quali non fosse stata presentata la
documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista;
VII)
La Sottocommissione
effettuerà il confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste e
procederà alla cancellazione dei candidati compresi in altra lista già
presentata. Se per effetto delle suddette cancellazioni la lista venisse a
ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà
essere ricusata:
E)
Esame del contrassegni di lista:
I)
La Sottocommissione
ricusa:
a)
i contrassegni di
lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con
contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o
con quello di altra lista presentata in precedenza;
b)
i contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente
da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
c)
I contrassegni
riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.
II)
Ricusato un
contrassegno, la Sottocommissione ne dà notizia agli interessati e i
presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso
entro un termine di quarantotto ore;
III)
La Sottocommissione
si riunirà dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei
contrassegni eventualmente ricusati, per sentire eventualmente i delegati delle
liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e
deliberare sulle modifiche eseguite. Se il nuovo contrassegno non verrà
presentato o se esso non risponda alle condizioni previste dal presente
regolamento, la lista sarà senz’altro ricusata.
2)
Sorteggio delle liste dei candidati alla carica di
Consigliere circoscrizionale: Ai
fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, la
Sottocommissione assegna un numero progressivo alle liste ammesse, mediante sorteggio
da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
3)
Le decisioni di cui
al comma precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la
preparazione del manifesto con le liste dei candidati, per la stampa delle
schede elettorali e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici, da effettuarsi negli stessi termini previsti per le elezioni
comunali.
ART. 13
MANIFESTI
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
1)
I manifesti con i
nomi dei candidati alle elezioni circoscrizionali dovranno essere stampati in
ragione di sei esemplari per ogni ufficio elettorale di sezione interessato
alle elezioni e comunque in numero adeguato a coprire il territorio
interessato, inoltre sarà stampata una piccola scorta per ulteriori
necessità;
2)
Tre dei sei
esemplari di manifesti predetti dovranno essere consegnati dal Sindaco, a
ciascun presidente degli uffici di sezione interessati;
3)
I restanti
esemplari saranno destinati all’affissione nell’albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione;
4)
Le caratteristiche
dei manifesti sono riportate nell’allegato 5 al presente Regolamento.
ART. 14