CITTA’ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

 

REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO ED I COMITATI DI RAPPRESENTANZA DEI QUARTIERI.

 

 

 

 

TITOLO I^

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

ART. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

 

1.      Il Comune di Carbonia, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai fini di realizzare i principi del decentramento e della partecipazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto della Regione Sarda, avendo come fine primario lo sviluppo della democrazia diretta attraverso l'iniziativa popolare e la tutela dei diritti di uguaglianza e di libertà dei cittadini, si riparte in Circoscrizioni e assicura il riconoscimento degli organismi di partecipazione decentrata quali Comitati a base volontaria.

2.      La Circoscrizione partecipa in maniera autonoma alla formazione delle decisioni ed all'espletamento delle funzioni che interessano le Circoscrizioni e contribuisce alla formazione delle scelte politiche della Città.

3.      Il territorio del Comune non compreso nelle cinque Circoscrizioni si organizza per la partecipazione decentrata tramite i Comitati a base volontaria a base volontaria, previsti dall’art. 32, quarto comma, dello Statuto e dall’art. 41 del presente Regolamento.

 

ART. 2

ZONIZZAZIONE

 

1)       Il territorio del Comune di Carbonia è ripartito in  Circoscrizioni, secondo quanto indicato nella> tabella allegata sotto la lettera A :

a)      BARBUSI

b)      CORTOGHIANA

c)      BACU ABIS

d)      IS GANNAUS

e)      SERBARIU 

2)       Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale di una o più Circoscrizioni possono essere modificate con delibera del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale al Decentramento, previo parere delle Circoscrizioni e/o delle richieste dei cittadini interessati. 

 

ART. 3

GLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO

 

1)       Sono organi del decentramento: il Consiglio e il Presidente del Consiglio di  Circoscrizione.

2)       Gli istituti della partecipazione sono :

a)      i Comitati a base volontaria, ex art. 32, quarto comma, dello Statuto;

b)      le Assemblee e le Consultazioni Popolari.

ART. 4

ASSOCIAZIONI DI CIRCOSCRIZIONE

 

Le Circoscrizioni possono associarsi per la realizzazione e la gestione di servizi di comune interesse, previo consenso deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consiliare comunale competente per materia.

 

 

 

TITOLO II^

 

IL PROCEDIMENTO ELETTORALE

 

 

ART. 5

MODALITÀ DI ELEZIONE – DURATA IN CARICA

 

1)       I Consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto contemporaneamente all’elezione del Consiglio comunale. L’elezione si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale secondo la formula D’Hondt, riportata dall’art. 72 del Decreto Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570;

2)       I Consigli di Circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.

3)       Successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio adotta soltanto gli atti urgenti e improrogabili.

4)       In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale per le cause previste dalla legge, gli Organi indicati dal Titolo III^ del presente Regolamento sono sciolti e cessano dalle loro funzioni dal giorno di nomina del Commissario. I Consigli vengono rinnovati contestualmente al Consiglio Comunale.

5)       I Consigli Circoscrizionali sono comunque eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale.

 

ART. 6

ELETTORATO ATTIVO – ELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ

 

1)       Sono elettori delle singole Circoscrizioni gli iscritti nelle liste delle sezioni elettorali comprese nei rispettivi territori di ciascuna Circoscrizione.

2)       Sono eleggibili alla carica di Consigliere circoscrizionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica ed i cittadini dell’Unione europea secondo le nome stabilite per l’elezione del Consiglio comunale;

3)       Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Circoscrizionali sono quelle stabilite dalla legge per l’elezione dei Consiglieri Comunali. La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

 

ART.  7

LE ELEZIONI

 

1)       Le elezioni dei Consigli Circoscrizionali hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

2)       Il Sindaco con apposito atto convoca i comizi elettorali.

3)       L’avvenuta convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali dovrà essere portata a conoscenza del corpo elettorale con apposito manifesto, che dovrà essere pubblicato a cura del Sindaco contestualmente alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

4)       Detto manifesto dovrà essere affisso, nell’albo pretorio e negli alteri luoghi pubblici delle Circoscrizioni interessate allo svolgimento delle consultazioni.

 

ART.  8

DOCUMENTI NECESSARI

 

1)       In ogni Circoscrizione, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti in carta libera:

a)      Lista di candidati.

b)      Dichiarazione di presentazione della lista.

c)      Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di una sezione della Circoscrizione.

d)      Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura.

e)      Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

f)        Modello di contrassegno di lista.

 

ART.  9

CARATTERISTICHE DEGLI ATTI A CORREDO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 

1.      Modello di dichiarazione di presentazione di lista di candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale, vedi allegato n. 1, atti separati, vedi allegato n. 2.

2.      Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di circoscrizione, vedi allegato n. 3.

 

ART.  10

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 

1)       Le liste dei candidati devono essere presentate durante il normale orario d’ufficio, dalle ore 8 del  30° alle ore 12 del  29° giorno antecedenti la data della votazione, al Segretario Generale e dovranno contenere l’indicazione della Circoscrizione per la quale le lista viene presentata;

2)       Il Segretario generale, rilascia ricevuta dettagliata di tutti gli atti presentati (secondo schema allegato n. 4), indicando il giorno e l’ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno alla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale;

3)       Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere né inferiore a due terzi;

4)       Nessuno può presentarsi come candidato in più di due Circoscrizioni o in più di una Circoscrizione e al Consiglio Comunale. 

5)       Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Circoscrizioni o in Consiglio comunale e Consiglio Circoscrizionale deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. In caso di mancata opzione rimane eletto nella Circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio. Se l'elezione sia avvenuta in Consiglio Comunale e Circoscrizionale, in caso di mancata opzione il candidato resta eletto nel Consiglio Comunale.

6)       Di tutti i candidati deve essere indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine di presentazione;

7)       Con la lista deve essere anche presentato:

a)      il modello di contrassegno, anche figurato con la sua descrizione, in triplice esemplare circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 ed altro in triplice esemplare circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 2;

b)      la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica; 

c)      il l’indicazione di due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio Centrale e saranno il punto di riferimento fra il Comune e la rispettiva lista per ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle elezioni;

d)      programma amministrativo.

8)       Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da cittadini iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione cui si riferisce la lista nel numero indicato come segue:

a)      Circoscrizione di Cortoghiana: da non meno di  30 e da non più di 60 elettori;

b)      Circoscrizione di Bacu Abis:  da non meno di  30 e da non più di 60 elettori;

c)      Circoscrizione di Serbariu: da non meno di  30 e da non più di 60 elettori;

d)      Circoscrizione di Is Gannaus: da non meno di 25 e da non più di 50 elettori;

e)      Circoscrizione di Barbusi: da non meno di 25 e da non più di 50 elettori;

9)       Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

10)   Non è necessaria alcuna sottoscrizione per quelle liste che hanno denominazione e contrassegno uguale a qualcuna di quelle presentate per l’elezione del Consiglio comunale nella stessa tornata elettorale. In questo caso la sottoscrizione è sostituita da apposita dichiarazione attestante la circostanza di cui sopra, sottoscritta dal presentatore della lista che deve essere lo stesso che contemporaneamente presenta o ha presentato la lista per l’elezione del Consiglio comunale;

11)   I dati relativi al numero dei sottoscrittori richiesto in ciascuna Circoscrizione per la presentazione delle liste, di cui al precedente comma 7), dovranno essere pubblicate all’albo pretorio del Comune e all’albo di ogni Circoscrizione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Inoltre a tali dati vengono assicurate altre forme di pubblicità idonee a darne conoscenza alla cittadinanza.

 

ART.  11

ESAME ED AMMISSIONE DELLE LISTE

 

L’esame e l’ammissione delle liste viene effettuata dalla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carbonia.

 

ART.  12

OPERAZIONI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

 

1)       La Sottocommissione Elettorale Circondariale, entro i termini previsti per l’esame delle candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale effettua le seguenti verifiche: 

A)     Accertamento della data di presentazione delle liste:  

I)                La Sottocommissione verifica, in base alle attestazioni rilasciate dal Segretario Comunale, se la lista, con le relative candidature, sia stata presentata entro il termine previsto.

II)              Qualora dovesse accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non valida.

B)     Verifica del numero dei presentatori e della regolarità delle sottoscrizioni:

I)                La Sottocommissione verifica se il numero dei presentatori è quello prescritto;

II)              Accerta che la firma degli elettori sia stata apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale, nonché il  nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;

III)             Verifica il numero delle firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli atti ad essa eventualmente allegati e che le stesse siano regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore sia adeguatamente documentato;

IV)           La Sottocommissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte con i dati richiesti;

V)             La Sottocommissione depennerà i sottoscrittori la cui firma non fosse stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del Comune non risultasse documentato e quelli che avessero sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza. Se dopo tali operazioni la lista risultasse presentata da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata, la lista dovrà parimenti essere ricusata qualora il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dal presente regolamento;

C)     Ricusa le liste che mancano del programma amministrativo;

D)     Esame della lista e della posizione dei singoli candidati:

I)                La Sottocommissione accerterà se la lista ha un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, qualora i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere ricusata;

II)              Se la lista dovesse contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, la Sottocommissione provvederà a ridurla a tale numero, cancellando gli ultimi nominativi;

III)             La Sottocommissione accerterà se, per ciascun candidato iscritto nella lista, vi sia la dichiarazione di accettazione della candidatura con l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, firmata dall’interessato e debitamente autenticata nelle forme previste per l’elezione del Consiglio Comunale;

IV)           I candidati, a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dal citato primo coma dell’art. 15, o per i quali manca ovvero è incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione, dovranno essere cancellati dalla lista;

V)             Sarà accertato che le generalità dei candidati, comprese quelle dei cittadini dell’Unione europea candidati alla carica di consigliere circoscrizionale, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull’identità dei candidati ed errori  nella stampa dei manifesti e delle schede;

VI)           La Sottocommissione verificherà se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Per i candidati che siano cittadini dell’Unione Europea verificherà l’esistenza del certificato di iscrizione nella lista aggiunta ovvero dell’attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione. I candidati che non fossero in possesso del predetto requisito o per i quali non fosse stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista;

VII)          La Sottocommissione effettuerà il confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste e procederà alla cancellazione dei candidati compresi in altra lista già presentata. Se per effetto delle suddette cancellazioni la lista venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere ricusata:

E)     Esame del contrassegni di lista:

I)                La Sottocommissione ricusa:

a)      i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;

b)      i contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate;

c)      I contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

II)              Ricusato un contrassegno, la Sottocommissione ne dà notizia agli interessati e i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso entro un termine di quarantotto ore;

III)             La Sottocommissione si riunirà dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente ricusati, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e deliberare sulle modifiche eseguite. Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponda alle condizioni previste dal presente regolamento, la lista sarà senz’altro ricusata.

2)       Sorteggio delle liste dei candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale: Ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, la Sottocommissione assegna un numero progressivo alle liste ammesse, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

3)       Le decisioni di cui al comma precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati, per la stampa delle schede elettorali e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi negli stessi termini previsti per le elezioni comunali.

   

ART. 13

MANIFESTI CON LE LISTE DEI CANDIDATI

 

1)       I manifesti con i nomi dei candidati alle elezioni circoscrizionali dovranno essere stampati in ragione di sei esemplari per ogni ufficio elettorale di sezione interessato alle elezioni e comunque in numero adeguato a coprire il territorio interessato, inoltre sarà stampata una piccola scorta per ulteriori necessità; 

2)       Tre dei sei esemplari di manifesti predetti dovranno essere consegnati dal Sindaco, a ciascun presidente degli uffici di sezione interessati;

3)       I restanti esemplari saranno destinati all’affissione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

4)       Le caratteristiche dei manifesti sono riportate nell’allegato 5 al presente Regolamento.

 

 

ART. 14