IL SINDACO
Richiamate le Ordinanze Sindacali n° 50
del 28.03.2003 e n° 54 del 10.02.2004 e n° 23 del 01.03.2005, e n° 36 del
27.02.2006;
Vista la nota R.A.S. del 27.04.1995 e
la nota della Provincia di Cagliari del 20.01.2004, circa le condizioni
minimali di prevenzione, profilassi e di lotta contro le zecche;
Visto il D.L. n° 152 del 03.02.2006,
artt. 191 e 192;
Visto il Regolamento di Igiene e Sanità
del Comune di Carbonia, artt. 58 e 59;
Visto l’art 54 del D.Lgs n°267/2000,
O R D I N A
A TUTTA LA CITTADINANZA, ENTI E IMPRESE
- Di effettuare, entro il 15.04.2007,
un’accurata pulizia degli spazi di ragione privata nell’intero territorio
Comunale, avendo cura di operare un efficace falciatura delle erbacce, che
dovrà essere ripetuta periodicamente, secondo necessità, sino al
30.09.2007, allo scopo di ricontrollarne la ricrescita, nonché provvedere
alla bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di
altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti.
In caso di inosservanza di quanto prescritto al presente punto il Comune,
interverrà direttamente con spese a carico degli inadempienti.
- Di provvedere alla pulizia degli
animali domestici e di mantenere costantemente puliti, a mezzo di
disinfezioni periodiche gli spazi a questi dedicati, seguendo le
indicazioni che saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica e dal
Servizio Veterinario ASL n°7 su richiesta degli interessati.
- A tutti gli allevatori del
territorio, la cui attività sia connessa a stabulazione permanente, di
provvedere alla bonifica degli ovili e delle stalle, nonché alla loro
disinfestazione periodica al fine di prevenire le infestazioni da zecche,
avvalendosi obbligatoriamente della consulenza del servizio di Igiene
Pubblica e del Servizio Veterinario ASL n°7.
- Il divieto assoluto della sosta e
del pascolo delle greggi nell’agglomerato urbano e consente il pascolo in
zone distanti almeno 1000 (mille) metri dal perimetro urbanizzato.
- Al servizio di Igiene Pubblica ed al
Servizio Veterinario ASL n°7 di fornire, a chiunque ne faccia richiesta,
tutte le indicazioni utili ed indispensabili, affinché sia possibile
ottemperare efficacemente a quanto disposto dalla presente ordinanza.
INVITA
Ad impiegare nelle aree
cortilizie private idonei prodotti antiparassitari per la lotta alle zecche, da
scegliersi ed utilizzarsi seguendo le indicazioni del Centro Provinciale
antimalarico e anti insetti di San Giovanni Suergiu.
In caso di inosservanza della
presente ordinanza, l’Amministrazione provvederà a realizzare le opere di cui
sopra, ponendo il relativo costo a carico del trasgressore e, trattandosi di inosservanza
di un provvedimento dell’Autorità dato per motivi d’igiene, verrà trasmesso
rapporto all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 650 CP.
Il Comando di P.M. e le altre
Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.