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Richiamate le proprie
Ordinanze emesse negli anni 2002 / 2006, atti a determinare nel periodo estivo
l’orario massimo notturno di protrazione di manifestazioni varie nonché i
limiti di esposizione sonora;
Verificato che tali
disposizioni hanno conseguito lo sviluppo, nel territorio comunale, di
iniziative musicali e di spettacolo promosse da gestori di pubblici esercizi per
l’intrattenimento della propria clientela, con implicito incremento
dell’occupazione nel settore delle attività produttive e il contenimento del
fenomeno del pendolarismo notturno di cittadini verso altre località, con
evidenti benefici anche sotto il profilo della sicurezza delle persone;
Tenuto conto che nel periodo estivo è prassi consolidata
autorizzare i pubblici esercenti ad
occupare il suolo pubblico antistante la propria attività con tavolini e sedie,
nonché a intrattenere la propria clientela con servizi musicali tipo piano-bar,
disco-bar e quant’altro similare, previa autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio di Polizia Amm.va;
Ravvisata, infine, la
necessità di conciliare le opportunità di pubblico spettacolo con l’esigenza
del riposo delle persone, perseguibile con il contenimento delle emissioni
sonore entro i limiti prescritti dalla normativa vigente;
Viste
le osservazioni apportate dalla locale ASL 7 con nota prot. 1711 del 12.08.04;
Visto
l’art. 1 del D.P.C.M. 01.03.1991;
Vista
la L. 26.10.1995 n° 447;
Visto
il D.P.C.M. 14.11.97;
Visto
il D.P.C.M. 215/1999;
Visto
il D. Lgs. 267/2000;
Gli intrattenimenti musicali, tipo piano-bar o disco-bar, nei pubblici esercizi, interni od esterni al locale e ad uso esclusivo della clientela, organizzati nel corrente anno 2007 in ore serali e/o notturne dovranno rispettare i seguenti orari massimi:
– periodo dal 21 giugno al 21 settembre non potranno protrarsi oltre le ore 01,00.
Si dispone altresì:
- i limiti massimi dei livelli sonori immessi nell’ambiente esterno in occasione delle iniziative di cui al punto precedente, in periodo notturno, sono fissati in db 40.:
-
i gestori di locali di pubblico spettacolo, anche
all’aperto, verificano i livelli di pressione sonora generati dagli impianti
elettroacustici in dotazione; gli
stessi gestori, dopo la verifica degli
impianti utilizzati, qualora risulti che l'impianto non è in grado di superare
il limite fissato in db 40, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai
sensi dell'articolo 19 del D.P.R. N° 445/2000,
Tale documento, necessario e vincolante per il rilascio delle autorizzazioni
per intrattenimenti musicali, corredato dalla relazione del tecnico competente,
è conservato presso il locale o il luogo di pubblico spettacolo ed esibito, su
richiesta, alle autorità di controllo.
- Non sono ammessi trattenimenti musicali o pubblici spettacoli in concomitanza con manifestazioni musicali, teatrali e similari organizzate presso la Piazza Roma e l’Anfiteatro di P.za Marmilla.
- La clientela che frequenta gli esercizi pubblici, in luogo esterno autorizzato alla somministrazione, deve poter accedere ai servizi igienici posti all’interno dei locali stessi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amm.va, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, da euro 100,00 a euro 500,00.
Nell’ipotesi di inosservanza delle disposizioni in materia di igiene ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla L. 447/1995.
Gli Agenti della Forza
Pubblica e la ASL 7 sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente
provvedimento.
Trasmessa
a:
Ufficio
Messi notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
Comando
Polizia Municipale
Compagnia
Carabinieri
Commissariato
di P.S.
Ufficio
Stampa
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Addì , 16/06/2007 |
Salvatore Cherchi |