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Prot. n0
17044 Ordinanza
n° 138 del 9 giugno 2005
IL SINDACO
Richiamati i propri provvedimenti, riferiti agli anni pregressi 2002/2004, atti a determinare nel periodo estivo l'orario massimo notturno di protrazione di manifestazioni varie nonché i limiti di esposizione sonora;
Verificato che tali disposizioni hanno conseguito lo sviluppo, nel territorio comunale, di iniziative musicali e di spettacolo promosse gestori di pubblici esercizi per l'intrattenimento della propria clientela, con implicito incremento dell'occupazione nel settore delle attività produttive e il contenimento del fenomeno del pendolarismo notturno di cittadini verso altre località, con evidenti benefìci anche sotto il profilo della sicurezza delle persone;
Tenuto conto che nel richiamato periodo estivo è prassi consolidata per i pubblici esercenti occupare il suolo pubblico antistante la propria attività con tavolini e sedie intrattenendo la propria clientela con servizi musicali tipo piano-bar, disco-bar e quant'altro similare, previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio di Polizia Amm.va;
Ravvisata, infine, la necessità di conciliare le opportunità di pubblico spettacolo con l'esigenza del riposo delle persone, perseguibile con il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti prescritti dalla normativa vigente;
Viste le osservazioni apportate dalla locale ASL 7 con nota prot. 1711 del 12.08.04;
Visto l'art. 1 del D.P.C.M.01.03.1991;
Vista la L. 26.10.1995 n° 447;
Visto il D.P.C.M. 14.11.97;
Visto il D.P.C.M. 215/1999;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
A far tempo dal 21 giugno e fino al 21 settembre 2005:
- le
manifestazioni di pubblico spettacolo e gli intrattenimenti musicali nei
pubblici esercizi, interni od esterni al locale e ad uso esclusivo della
clientela, organizzati in ore serali e/o notturne, non potranno protrarsi oltre
le ore 01,00;
- i limiti massimi dei livelli sonori immessi nell'ambiente esterno in occasione delle iniziative di cui al punto precedente, in periodo notturno, sono fissati in db 40;
- i gestori di locali di pubblico spettacolo, anche all'aperto, verifìcano i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione; gli stessi gestori, dopo la verifica degli impianti utilizzati, qualora risulti che l'impianto non è in grado di superare il limite fissato in db 40, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, necessario e vincolante per il rilascio delle autorizzazioni per intrattenimenti musicali, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale o il luogo di pubblico spettacolo ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
- Non sono ammessi trattenimenti musicali o pubblici spettacoli in concomitanza con manifestazioni musicali, teatrali e similari organizzate presso la Piazza Roma e l'Anfiteatro di P.za Marmilla.
- La clientela che frequenta gli esercizi pubblici, in luogo esterno autorizzato alla somministrazione, deve poter accedere ai servizi igienici posti all'interno dei locali stessi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amm.va, ai sensi dell'alt. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, da euro 100,00 a euro 500,00.
Nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni in materia di igiene ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla L. 447/1995.
Gli Agenti della Forza Pubblica e la ASL 7 sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.
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Addì , 22/06/2005 |
Salvatore Cherchi |