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polizia municipale
Ordinanza n. 135 del 9 giugno 2005 Prot. n° 17047
IL SINDACO
Rilevato che:
con frequenza, in particolar modo nel periodo estivo,
si riscontra l'abbandono di contenitori in vetro, spesso ridotti in frantumi e
sparsi sul suolo, in luoghi e spazi pubblici e/o aperti al pubblico, quali
strade, portici, piazze etc., che costituiscono grave pericolo per i passanti
oltre che discapito al decoro della Città;
la
circostanza si verifica soprattutto in ore serali e notturne ed è connesso alla
vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi e attività autorizzate
alla somministrazione su area pubblica, di bevande in contenitori di vetro che
di solito vengono consumate in ambiente esterno e quindi nello stesso
abbandonate senza alcun riguardo per l'altrui sicurezza e per il decoro e la
pulizia dei luoghi;
Ritenuto
necessario provvedere con urgenza ad eliminare l'inconveniente in parola,
mediante esplicito divieto ai pubblici esercizi e alle altre attività
autorizzate alla somministrazione su area pubblica di vendere per asporto
bevande in contenitori di vetro in ore serali/notturne;
Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267 del
18.08.2000;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa, il divieto per i
pubblici esercizi, nonché per le altre attività autorizzate alla vendita e
somministrazione su area pubblica, di vendere per asporto bevande alcoliche o
meno, contenute in bottiglie o confezioni di vetro, nel periodo dal 07 giugno al
31 settembre c.a.e dalle ore 22,00 fino alla chiusura dell'esercizio.
Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amm.va, ai sensi
dell'ari. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, da Euro 100,00 a Euro 500,00.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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Addì , 22/06/2005 |
Salvatore Cherchi |