CITTA’ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

 

IL   SINDACO

Premesso:

 

       che è frequente, nel centro urbano, la presenza di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani collocati in sedi proprie  ricavate nei marciapiedi, o direttamente sugli stessi, in modo tale da impegnare la quasi totalità della larghezza del marciapiede e quindi impedire la libera circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

       che siffatti ostacoli sui marciapiedi costringono di fatto i pedoni a transitare sulla carreggiata con potenziale pericolo per la loro incolumità;

       che, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 20  del C.d.S. e dell'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, le occupazioni in genere dei marciapiedi sono consentite fino ad un massimo della metà della loro larghezza e comunque sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri, o comunque a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

       che ai sensi dell'art. 25 comma 3 del C.d.S. i cassonetti per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo o intralcio per la circolazione (veicolare o pedonale);

       che l'art. 68 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. prescrive che i cassonetti debbano essere collocati in genere fuori della carreggiata o, in alternativa (comma 5), ai margini della carreggiata delimitando l'area impegnata con segnaletica orizzontale conforme all'art. 152 comma 2.

Ritenuto quanto mai necessario provvedere in merito,al fine di evitare situazioni di pericolo per i pedoni;

Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

 

ORDINA

 

per le motivazioni riportate nella premessa, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dovranno essere collocati :

1)      sui marciapiedi la cui larghezza  consenta contestualmente  la sede dei cassonetti e la libera circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

2)      in alternativa, ai margini della carreggiata delimitando l'area impegnata con segnaletica orizzontale conforme all'art. 152 comma 2.del Regolamento di esecuzione del C.d.S. ( striscia gialla continua di larghezza cm. 12)-

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

 

IL SINDACO

Ing. Salvatore Cherchi



Addì , 16/06/2007

Il Sindaco del Comune di Carbonia
Salvatore Cherchi