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IL SINDACO
Premesso:
– che
è frequente, nel centro urbano, la presenza di cassonetti per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani collocati in sedi proprie ricavate nei marciapiedi, o direttamente sugli stessi, in modo
tale da impegnare la quasi totalità della larghezza del marciapiede e quindi impedire
la libera circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita
capacità motoria;
– che
siffatti ostacoli sui marciapiedi costringono di fatto i pedoni a transitare
sulla carreggiata con potenziale pericolo per la loro incolumità;
– che,
in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 20 del C.d.S. e dell'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione,
le occupazioni in genere dei marciapiedi sono consentite fino ad un massimo
della metà della loro larghezza e comunque sempre che rimanga libera una zona
per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri, o comunque a
condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e
delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
– che
ai sensi dell'art. 25 comma 3 del C.d.S. i cassonetti per la raccolta dei rifiuti
devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo o intralcio per la
circolazione (veicolare o pedonale);
– che
l'art. 68 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. prescrive che i cassonetti
debbano essere collocati in genere fuori della carreggiata o, in alternativa
(comma 5), ai margini della carreggiata delimitando l'area impegnata con
segnaletica orizzontale conforme all'art. 152 comma 2.
Ritenuto
quanto mai necessario provvedere in merito,al fine di evitare situazioni di
pericolo per i pedoni;
Visti gli art. 50 e
54 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
ORDINA
per le motivazioni
riportate nella premessa, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani dovranno essere collocati :
1) sui
marciapiedi la cui larghezza consenta
contestualmente la sede dei cassonetti
e la libera circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita
capacità motoria;
2) in
alternativa, ai margini della carreggiata delimitando l'area impegnata con
segnaletica orizzontale conforme all'art. 152 comma 2.del Regolamento di
esecuzione del C.d.S. ( striscia gialla continua di larghezza cm. 12)-
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL
SINDACO
Ing.
Salvatore Cherchi
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Addì , 16/06/2007 |
Salvatore Cherchi |